Nel 2013 alcune imprese associate ad Assogasliquidi/Federchimica cominciarono ad esplorare le opportunità offerte dalla distribuzione del GNL dapprima negli usi industriali e subito dopo negli impieghi del prodotto nel trasporto stradale pesante. Sempre nel 2013 veniva diffusa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la prima linea guida in materia di prevenzione incendi avente ad oggetto il GNL: è infatti del marzo 2013 la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione.”
Negli ultimi anni si è sviluppata l’attenzione sul GNL non solo per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale ma anche per l’uso diretto in forma liquida come combustibile nei trasporti pesanti e marini. Tale uso si inquadra nell’ambito del processo di decarbonizzazione dei porti, di riduzione dell'impiego di combustibili fossili, di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni inquinanti.
Con il Decreto n. 257, approvato il 16 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2017, l’Italia non solo ha recepito la Direttiva europea DAFI sui combustibili alternativi, ma ha anche preparato la via maestra per l’introduzione di importanti novità sul fronte della sicurezza per i distributori di GNL. Novità che andranno ad aggiornare la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione”, emanata tramite la Circolare M.I. n. 5870 del 18/05/2015 (Sezione Autotrazione).
Dalle parole ai fatti. Quando si parla di sostenibilità dei trasporti è facile incappare nella mera retorica. Ma se gli annunci non vengono seguiti dai fatti e giustificati da dati tangibili, il rischio è quello di sminuire l’enorme sforzo che ci viene richiesto dalle normative comunitarie e dai cittadini che chiedono a gran voce di diminuire tanto l’inquinamento urbano quanto quello locale.
La leadership europea dell’Italia nello sviluppo del GNL non è casuale, bensì il frutto di oltre cinque anni di lavoro di squadra che ha visto collaborare istituzioni pubbliche e imprese private. Tra i promotori di questa rivoluzione troviamo Assogasliquid/Federchimicai, che è sempre stata in prima linea fin da subito per favorire il flusso necessaro di investimenti e definire un quadro normativo adeguato. Abbiamo quindi chiesto alPresidente del Gruppo merceologico GNL dell’Associazione di spiegarci meglio l’evoluzione di questo carburante nel nostro Paese e di indicarci le prospettive attese per il futuro.
Nel panorama della liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas, il segmento della distribuzione del metano è forse quello nel quale le cose sono andate più diversamente rispetto alle attese. Dei progressi ci sono stati: oggi la verità contabile dei bilanci rispecchia la verità industriale dei gestori, che sono passati dai quasi 800 di fine anni ’90 a poco più di 200 oggi. Tuttavia, l’obbligo legislativo di individuarli attraverso procedure competitive è andato del tutto disatteso.
Nel 2019 si chiude il quarto periodo regolatorio della distribuzione del gas naturale, periodo che si era aperto nel 2014 con un notevole ottimismo sull’avvio delle gare per le concessioni per ATEM: il quadro normativo aveva trovato infatti un completamento lungamente atteso. Tuttavia, da una recente analisi sull’andamento delle tariffe emerge come proprio lo stallo delle gare sembra essere il fattore che maggiormente ha influenzato le dinamiche del settore in questi anni.
La riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, avviata nel 1998 dall’UE e recepita in Italia dal D.Lgs. 164/2000, doveva compiersi con il DM 226/2011 ma purtroppo, ad oggi, si contano solo 2 gare concluse (una con ricorso al TAR) su 177 previste. Lo scoramento ed il pessimismo dei soggetti coinvolti aumenta ogni giorno. Le cause di questa mancata riforma sono dovute principalmente al Parlamento, sostanzialmente assente; al MiSE, che non ha voluto o potuto intervenire in modo incisivo; ad ARERA, che emanando delibere a raffica ha complicato le cose.
Come è ormai noto a chiunque si affacci anche saltuariamente nel mondo dell’energia e, in particolare, nel settore del gas, è dal lontano 2000, anno di promulgazione del D.Lgs 164/2000, il cosiddetto “decreto Letta” che il normatore ha previsto che l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale avvenga tramite gara ad evidenza pubblica. Si è dovuto attendere, tuttavia, la promulgazione di alcuni decreti attuativi (in particolare i due decreti ministeriali relativi agli ambiti territoriali minimi – AteM e il “decreto criteri”, D.M. 226/2011) avvenuta solo nel 2011, perché venissero definite nel dettaglio le procedure, tentando di dare una spinta al sistema delle gare, fino ad allora, per la verità, attivatosi in maniera piuttosto sporadica.
Al termine di un percorso legislativo - che parte con la direttiva UE 2014/52 (concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e prosegue attraverso la legge n.114 del 9 luglio 2015 (delega al Governo in materia di direttive europee) e il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.104 (ove, fra l’altro, viene assegnato al MiSE il compito di emanare le Linee Guida nazionali per la dismissione mineraria