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Riforma del servizio idrico: quanto ci costa?

Un ingente costo per le casse dello Stato, un ritorno indietro di quasi 30 anni e la reintroduzione di quei vincoli che sono all’origine del gap infrastrutturale oggi esistente. Sono alcuni dei possibili effetti della Proposta di Legge Daga su un comparto, quello del servizio idrico integrato, che negli ultimi anni si è messo in movimento secondo una logica industriale, aumentando gli investimenti e migliorando il servizio offerto.

Bene comune, mezzo gaudio

Tra le tante frottole con cui i “benecomunisti” hanno inondato il discorso pubblico in materia di acqua una è particolarmente tenace. Il voto di massa del popolo italiano contro “la privatizzazione” sarebbe stato tradito, si afferma, in quanto i servizi continuano ad essere gestiti da società per azioni – entità malefiche costituite a fini di lucro. Non rileva che l’azionista sia quasi ovunque un soggetto pubblico, e che l’eventuale distribuzione di ancor più eventuali utili sia comunque destinata alle casse dei comuni (e qualora non bastasse la volontà politica di non farlo, possa ben soccorrere una norma statutaria o un patto parasociale).

La Legge DAGA e la “folle” rinuncia alla regolamentazione indipendente

Il sistema dell’acqua ha fatto notevoli passi avanti dal 2011 ad oggi, con l’avvio della regolazione nazionale affidata, dalla Legge n. 214 “Salva Italia”, ad AEGSI - oggi ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) - che ha assicurato stabilità tariffaria e crescita degli investimenti. Questi ultimi sono passati da 1,2 a 3,6 miliardi di euro, con un tasso di realizzazione notevole (quasi il 90% di quelli previsti). Il sistema ha avuto ulteriore impulso con la sentenza del Consiglio di stato n. 2481 del 2017 che ha sancito la completa legittimità e coerenza con l’esito del referendum della regolazione nazionale e ha demolito una serie di insulse interpretazioni economiche portate avanti dai ricorrenti.

Proposta di legge Daga: quale futuro per gli investimenti?

Tra le recenti iniziative legislative attualmente oggetto di esame parlamentare, la proposta di legge, presentata a firma dell’On. Federica Daga, avente a oggetto la ridefinizione della disciplina in materia di servizio idrico integrato (di seguito, la “Proposta di Legge”), si caratterizza per il forte impatto sulla finanza pubblica e per il potenziale rallentamento degli investimenti conseguente ad una totale riorganizzazione e pubblicizzazione del settore.

Elettricità: occhiali per un mercato miope

Una delle peculiarità del mercato elettrico europeo, almeno per come lo conosciamo dall’avvio delle liberalizzazioni, è che fatica a guardare lontano nel tempo. Nato con le direttive di fine anni Novanta con l'obiettivo di promuovere la competizione in un settore storicamente rigido e monopolistico, il disegno del mercato Ue si è strutturato intorno alla contrattazione di breve termine, in cui buona parte dell’energia viene scambiata giorno per giorno sulle borse spot. Un sistema ancora oggi dominante ma che a un ventennio di distanza ha iniziato a mostrare alcune criticità, (ri)portando alla ribalta forme di contrattualizzazione di più lungo termine, tra le quali rientrano i cosiddetti meccanismi di capacità.

Idroelettrico, per il rilancio bisogna cambiare passo

L’obiettivo del 32% di rinnovabili al 2030 recentemente indicato a livello europeo richiede anche all’Italia, già ben posizionata, uno sforzo straordinario, con investimenti cospiscui in tutte le fonti. Il fotovoltaico dovrà più che triplicare la potenza installata, l’eolico dovrà raddoppiarla. E l’idroelettrico? Oggi l’idrolettrico è ancora il “nocciolo duro” delle rinnovabili in Italia, assicurando in media oltre il 40% della generazione rinnovabile.

Idroelettrico: regolazione e iter autorizzativi

Nel quadro dei procedimenti autorizzativi e regolatori riguardanti le fonti rinnovabili, la risorsa idroelettrica risalta per alcune caratteristiche specifiche. Ciò che fa dell’idroelettrico un interessante “unicum” nel panorama normativo italiano è il particolare intreccio tra procedure concessorie, autorizzative e di impatto ambientale.

La gestione dei rifiuti in Italia a 20 anni dal Decreto Ronchi

A 20 anni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, comunemente noto come “Decreto Ronchi”, si può fare una riflessione sui contenuti e sugli effetti prodotti da quella normativa anche per trarre spunti e riflessioni utili per l’imminente recepimento nell’ordinamento nazionale del pacchetto di Direttive europee in materia di rifiuti-circular economy che entreranno in vigore il prossimo 4 luglio.

La priorità del riciclo fu un cardine del disegno del D.Lgs. 22/97: priorità che richiedeva il raggiungimento di livelli elevati di raccolta differenziata.

Il settore dei rifiuti alla vigilia della regolazione nazionale

Il settore dei rifiuti sta attraversando una fase di profonda trasformazione e di evoluzione strategica a livello europeo e nazionale. In poco più di 20 anni siamo passati dalla gestione dei rifiuti come scarti da cui liberarsi al nuovo paradigma economico dell’economia circolare dove i rifiuti diventano beni da riutilizzare o riciclare come materia prima seconda nei cicli produttivi in un’ottica di simbiosi industriale.

Tuttavia, il settore in Italia attraversa una profonda crisi che ha le sue radici nella poca lungimiranza degli enti competenti nel pianificare un’adeguata rete di impianti sul territorio nazionale.

Le competenze di Stato e Regioni in materia di rifiuti

Con l’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, l’art. 117 della Costituzione viene modificato in modo che contenga due elenchi con riferimento alla competenza legislativa dello Stato e delle Regioni. Uno per le materie di competenza esclusiva dello Stato. Uno per quelle di competenza concorrente Stato-Regioni.

L’evidente sovrapposizione (tra le altre) della materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” riservata allo Stato e quelle del “governo del territorio” e della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni, ha reso conflittuale il rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia ambientale.

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