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Certificati bianchi: non può sempre essere colpa dei distributori

Come è noto, le imprese di distribuzione del gas naturale con più di 50.000 clienti finali – al pari delle imprese di distribuzione di energia elettrica - (c.d. “soggetti obbligati”) sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi determinati dai competenti Ministeri (cfr. art. 16, D.Lgs. n. 164/2000).

Con appositi decreti ministeriali sono stabiliti gli obiettivi quantitativi annui globali a livello nazionale, nonché il sistema di ripartizione in capo a ciascun distributore obbligato.

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