Dal 2000 in Germania l'autoconsumo è regolato dalla legge “Erneuerbare-Energien-Gesetz” (EEG), che consente ai cittadini di associarsi per investire in impianti su larga scala, anche con la partecipazione di aziende e di Comuni.
Così, quando l’11 dicembre 2018 è stata emanata la RED II, per le norme sulle comunità energetiche rinnovabili chiaramente ispirata all’esperienza tedesca, in Germania ne erano censite 1.750, un numero probabilmente arrotondato per difetto.
In Italia, alcune delibere dell’Autorità per l’energia, varate tra il 2013 e il 2015, hanno viceversa dato un’interpretazione restrittiva delle norme esistenti, impedendo l’autoconsumo collettivo perfino nei condomini (l’energia di un impianto FV poteva essere utilizzata solo dai servizi condominiali comuni).
A questa assurdità ha posto fine nel 2020 l’entrata in vigore a febbraio della legge Milleproroghe, che all’art.42 bis ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” (AERC) e di “Comunità di Energia Rinnovabile” (CER). Perché la norma diventasse operativa, si è dovuto attendere la pubblicazione in agosto di una delibera ARERA e l’emanazione, a settembre 2020, del Decreto attuativo del MiSE, che ha individuato le tariffe incentivanti per la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili utilizzati.
Va però precisato che l’art. 42 bis è frutto di un emendamento parlamentare, mentre la delega al governo per il recepimento della RED II, avviata a inizio 2020, è rimasta bloccata in Parlamento per la crisi del governo Conte bis, proprio quando si era prossimi al voto finale. Dovrebbe quindi essere approvata entro fine giugno, scadenza prevista per il recepimento della Direttiva. Nelle more, sulle comunità energetiche rinnovabili sono già state approvate anche quattro leggi regionali (Calabria, Liguria, Piemonte, Puglia), confermando che, se c’è volontà politica, si può legiferare senza attendere il recepimento della Direttiva.
A livello nazionale per ora valgono solo le disposizioni dell’art. 42 bis, che si applicano a impianti che:
- entreranno in esercizio entro i 60 giorni successivi al recepimento della RED II;
- non possono avere una potenza complessiva superiore a 200 kW;
- dovranno vettoriare l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.
Si tratta quindi di un provvedimento limitato ai condomini o comunque a comunità ristrette, concepito per consentire il varo di un certo numero di progetti pilota (ne è prevista la scadenza due mesi dopo il varo dei decreti attuativi della RED II). Inoltre, escludendo la possibilità di avere reti proprie, prevede solo comunità energetiche virtuali.
Questo divieto ha una sua ragion d’essere, dato che la gestione di una microrete è ancora più complessa di quella di una rete di distribuzione. Analoghe motivazioni hanno indotto ARERA a deliberare che, nel caso di AERC, spettano agli auto-consumatori le istruzioni sull’utilizzo degli impianti di produzione, che possono però essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, mentre in una CE solo la gestione degli impianti può essere affidata a un operatore terzo.
Sono cautele comprensibili - il limite a 200 kW della potenza dell’impianto impedisce agli associati di dotarsi delle competenze necessarie per il suo esercizio - che però configurano comunità virtuali “al quadrato”, il cui “valore aggiunto” per i consumatori è di fatto soltanto il vantaggio economico.
Sulla base di quanto previsto dell’art. 42 bis, lo scorso dicembre è diventata per prima operativa a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, la “Comunità Energetica Rinnovabile Energy City Hall”, dove, in qualità di coordinatore e di prosumer, il Comune ha messo a disposizione un impianto fotovoltaico da 20 kW, che potrà condividere, con la comunità locale, l’energia prodotta e non autoconsumata dall’amministrazione.
Questa e altre iniziative in corso di realizzazione, per quanto di piccole dimensioni, mettono in evidenza le opportunità che potrebbero aprirsi col varo della legge che, recependo interamente le disposizioni della FER II, consentirà la realizzazione di CER di maggiori dimensioni in termini di capacità, ma soprattutto di soggetti coinvolti: ad esempio, centri commerciali, quartieri, comunità agricole, distretti industriali. Di particolare rilevanza il contributo potenziale dei distretti che, costituendo circa un quarto del sistema produttivo italiano in termini di addetti e di unità locali, sono in grado di mettere in comune risorse e competenze per autoprodurre buona parte l’energia di cui abbisognano.
Promuovere la crescita delle CER è, infatti, essenziale per realizzare i nuovi obiettivi al 2030, che richiederanno un contributo delle rinnovabili pari ad almeno il 70% del mix produttivo elettrico. In assenza di uno strumento win-win, come la costituzione delle CER, che già nella fase iniziale coinvolgono i cittadini nel progetto di un impianto a fonti rinnovabili, rendendoli altresì consapevoli dei vantaggi economici di questa scelta, anche le norme autorizzative più semplificate non basteranno a velocizzare in misura adeguata il permitting.
D’altronde, più di uno studio ha già messo in evidenza le potenzialità di crescita delle CER.
Secondo la previsione più pessimistica dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, nel periodo 2021-2025 potrebbero svilupparsi 700 comunità energetiche rinnovabili, coinvolgendo 15.000 nuclei familiari, 4.000 uffici e 200 PMI per complessivi 100 MW, mentre nello scenario medio si arriverebbe a circa 3.600 MW e a 26.000 soggetti tra CEE e AERC.
Uno studio di Elemens, proiettato al 2030, prevede che, con il recepimento pieno della direttiva RED II, tra AERC e CER si potrebbe arrivare a 17,2 GW, coprendo il 30% circa dell’incremento di energia elettrica rinnovabile fissato dall’attuale PNIEC.
Come dimostra l’esperienza tedesca, si tratta di obiettivi sfidanti, ma non irrealistici, purché nel varo e nella successiva implementazione dei necessari provvedimenti si proceda con una determinazione assente nelle politiche di tutti i governi che si sono succeduti nell’ultimo lustro.