Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020 è stato avviato un percorso legislativo e regolatorio volto a recepire anticipatamente nel sistema energetico nazionale gli istituti e gli schemi relativi alle comunità energetiche (CER) e all’autoconsumo collettivo (ai sensi della Direttiva Rinnovabili – 2018/2001 REDII). Il regime introdotto attraverso l’art. 42/bis del Decreto Legge 162/19 (successivamente recepito dalla legge di conversione n. 8/2020 di fine febbraio 2020) pur con un carattere di transitorietà, ha l’obiettivo di sperimentare le ricadute e i potenziali elementi critici relativi all’introduzione delle due figure nel sistema elettrico italiano.

La sperimentazione riguarda nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili (FER) di potenza singolarmente non superiore ai 200 kW che devono essere detenuti dagli autoconsumatori che agiscono in modo collettivo o dalle CER. Rispetto al concetto di prossimità, gli autoconsumatori che agiscono collettivamente devono trovarsi nello stesso edificio mentre i membri delle comunità energetiche devono trovarsi sulla rete di bassa tensione sottesa alla medesima cabina secondaria.

La legge 8/2020 garantisce a chi aderisce il mantenimento dei propri diritti e doveri di consumatori finali: devono, per esempio, essere liberi di scegliere il proprio fornitore di energia, e al contempo sono tenuti a pagare gli oneri di rete e di sistema per l’energia prelevata dalla rete. Agli autoconsumatori che agiscono collettivamente e ai membri delle CER deve essere data la possibilità di recedere in ogni momento dai due schemi (versando eventuali corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti sostenuti). L’obbligo di poter recedere in ogni momento dalle configurazioni ha un evidente impatto anche sulle scelte del Regolatore (ARERA) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), incaricati dalla Legge 8/2020 di definire rispettivamente il modello di regolazione da applicare e gli incentivi per l’energia condivisa.

La Legge prevede inoltre che:

  • i soggetti, diversi dai nuclei familiari, possano accedere allo schema solo se la loro attività professionale principale non sia la produzione e la fornitura di energia;
  • i partecipanti allo schema di autoconsumo collettivo debbano trovarsi nello stesso edificio o condominio;
  • i partecipanti alle CER debbano trovarsi sotto la medesima cabina di trasformazione MT/BT;

la regolazione dei rapporti tra membro e gestore dello schema avvenga attraverso un contratto di diritto privato che identifichi il soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.

Alla legge 8/2020, segue nel mese di agosto 2020 la definizione da parte di ARERA, attraverso la delibera 318/2020/R/eel, del modello di regolazione transitorio da applicare agli schemi che coinvolgono gli autoconsumatori che agiscono in modo collettivo e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La Delibera, in particolare, prevede che il GSE eroghi al soggetto referente (gestore dello schema di Autoconsumo Collettivo o rappresentante della CER) i corrispettivi economici di seguito riportati:

  1. la restituzione di alcune componenti definite dalla Delibera 318/2020 secondo una logica di utilizzo della rete di tipo cost-reflective;
  2. un incentivo sull’energia condivisa stabilito dal MiSE;
  3. la remunerazione dell’energia immessa in rete a prezzo zonale;
  4. l’accesso a un sistema di detrazioni fiscali per i partecipanti.

ARERA ha, inoltre, individuato come modello di riferimento quello virtuale in cui ogni utente è normalmente connesso alla rete pubblica tramite un proprio POD e pertanto è mantenuta la libertà da parte di ciascuno di poter scegliere il proprio fornitore di energia o di uscire dallo schema (Fig 1). Continuano pertanto a sussistere scambi fisici di energia su porzioni della rete pubblica più o meno estese, che possono ridursi alla sola sbarra BT (bassa tensione) del condominio qualora i misuratori dell’energia elettrica siano centralizzati in un locale dedicato.

Fig. 1: Schema di autoconsumo virtuale con connessione su rete pubblica tra utenze e impianto di produzione.

Fonte: RSE

I benefici legati alla condivisione dell’energia sono frutto di un’operazione di tipo commerciale, svolta dal soggetto responsabile nominato dai condòmini, dal gestore dello schema, o dalla CER, che provvede a quantificare le quote di autoconsumo attribuibili a ogni partecipante sulla base dei dati di misura fiscali di produzione dell’impianto e di consumo delle utenze coinvolte.

Ai fini della valutazione delle componenti tariffarie da restituire ai partecipanti all’autoconsumo collettivo o ai membri di una CER (e dell’erogazione dell’incentivo relativo all’energia condivisa), la Delibera 318/2020 introduce le seguenti definizioni:

  • energia elettrica effettivamente immessa: è l’energia elettrica immessa nella rete al netto dei coefficienti di perdite convenzionali;
  • energia elettrica prelevata: è l’energia elettrica prelevata dalla rete da ciascun utente;
  • energia elettrica condivisa (o, più semplicemente, energia elettrica condivisa): è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile (Fig. 2).

Fig. 2: Flussi energetici di uno schema d’autoconsumo collettivo: energia prodotta, prelevata, autoconsumata, immessa in rete e condivisa.

Fonte: RSE

Va osservato che per la valutazione dell’energia condivisa dallo schema, si considera la sola energia prodotta dagli impianti di generazione entrati in esercizio in data successiva la pubblicazione della Legge 8/2020.

Il contributo di valorizzazione dell’energia condivisa, ovvero la quota di oneri di rete e di perdite evitate che l’Autorità riconosce ai partecipanti allo schema d’autoconsumo, è approssimato a 10 €/MWh sull’energia condivisa dai partecipanti allo schema.

Per le CER, il contributo che viene riconosciuto si limita, invece, alla valorizzazione dei soli oneri di rete ed è approssimato a circa 8 €/MWh sull’energia condivisa dai membri della comunità.

Alle componenti ristorate per il minor ricorso alla rete di distribuzione occorre aggiungere l’incentivo individuato dal MiSE con DM del 16 settembre 2020, che è di tipo feed-in premium, ossia incentivi che si sommano al valore di mercato dell’energia, corrispondente a:

  • 100 €/MWh per l’energia condivisa dai partecipanti agli schemi d’autoconsumo collettivo;
  • 110 €/MWh per l’energia condivisa dai membri della CER.

L’incentivo MiSE è introdotto con l’obiettivo di sostituire il meccanismo dello scambio sul posto e, come indicato nel Decreto, “tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti”. Il beneficio economico previsto dalla regolazione vigente premia la capacità degli utenti di consumare nel periodo orario in cui l’energia viene generata: ne consegue che, la profittabilità dell’investimento affrontato aumenta al crescere dell’attitudine degli utenti a consumare l’energia nel momento in cui essa viene prodotta.

A chiudere il framework legislativo, saranno infine le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”, pubblicate il 22 dicembre 2020 sul sito del GSE a completamento delle informazioni relative alle procedure di accreditamento dei due modelli di intervento.

Il documento è articolato in modo da fornire un inquadramento generale ai soggetti che intendono costituire gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le CER ai sensi della Legge 8/2020 e della Delibera ARERA 318/2020, specificando nei dettagli i requisiti necessari e le modalità per l’accesso al servizio. Il documento, inoltre, mette a disposizione dei proponenti lo schema di istanza, lo schema di contratto tra il GSE e il Referente degli schemi, i criteri puntuali di calcolo e le modalità di profilazione dei dati di misura e le relative modalità di utilizzo dei dati.

Occorre però precisare che l’accesso alle detrazioni fiscali del 50% (previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti di spesa previsti al comma 16 ter dell’articolo 119 del DL Rilancio) è sempre compatibile con gli incentivi previsti per le Comunità Energetiche e per gli schemi di Autoconsumo Collettivo.

Il Superbonus del 110% non è invece compatibile con il meccanismo di incentivazione del MiSE (mentre si cumula con i ristori ARERA) e introduce alcuni obblighi legati alla cessione dell’energia al GSE attraverso il meccanismo del ritiro dedicato.