Gli strumenti che sostengono l’efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici oggi a disposizione di privati, imprese e pubbliche amministrazioni sono molteplici. Si va dalle detrazioni fiscali ormai note - ecobonus e sismabonus - agli incentivi a fondo perduto quali il conto termico e i certificati bianchi. La domanda, tuttavia, dovrebbe essere “perché esistono questi strumenti e perché è fondamentale sostenere questo mercato con contributi pubblici?”.

Il motivo principale viene dall’Unione europea, nel momento in cui afferma che l’efficienza energetica rappresenta una delle fonti di energia più pulita ed economica, e che per questo su di essa vanno concentrati gli sforzi e le risorse. Circa il 40% del consumo finale di energia viene assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici esistenti. Nelle abitazioni, la maggior parte del fabbisogno è imputabile al riscaldamento degli ambienti e in maniera crescente anche al raffrescamento. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta quindi vantaggi per l’insieme dell’economia e ancor più per lo sviluppo a livello locale, nel momento in cui vengono liberate risorse che possono essere impiegate altrove.

Da qui muove l’impegno dell’Europa verso un’implementazione di nuove regole e di un framework legislativo e di indirizzo per gli stati membri. Diverse sono le Direttive emanate in materia, recepite dall’Italia e convertite in leggi. Tra queste il decreto legislativo 192/2005 che ha permesso di definire il perimetro all’interno del quale le singole Regioni possono sviluppare una propria legislazione a sostegno dell’efficienza. Successivamente, a confermare e sostenere tale direzione è stato predisposto il Decreto 296 del 2006 che sancisce le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica.

Recentemente, poi, è stato adottato il c.d. superbonus 110%, convertito in Legge il 17/07/2020, che si richiama all’art. 119 nel decreto Rilancio. Esso ha come riferimenti legislativi: la legge 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (Ecobonus) e l’art. 16 bis lettera h) del DPR 917/86 (Bonus Casa). Entrambe le misure negli ultimi anni sono state integrate, rispetto alla formulazione iniziale, e prorogate dalle varie Leggi di Bilancio fino ad arrivare al 2020 dove la detrazione arriva in determinate condizioni fino al 110%. Anche il D.Lgs. 115/2008 è stata una tappa fondamentale in questo percorso, in quanto oltre a recepire la Direttiva europea concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi, ha definito le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica.

A ulteriore sostegno dell’efficienza, c’è anche il cosiddetto Conto termico, lo strumento del GSE (Gestore dei servizi energetici) che incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici e rappresenta una forma di finanziamento in conto capitale che può arrivare fino al 65% delle spese sostenute. Il GSE dispone anche di un ulteriore meccanismo: i certificati bianchi. Entrati in vigore nel 2005, sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, creando titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi.

Nonostante il numero e il ventaglio di applicazioni possibili, tuttavia, le misure a sostegno dell’efficienza energetica non sempre vengono sfruttate appieno. I motivi che ne rallentano l’utilizzo sono legati sia alla scarsa conoscenza da parte degli utilizzatori finali (privati, imprese, PPAA) e dei tecnici/professionisti a cui essi si rivolgono, ma anche dalla modalità con cui devono essere dimostrate le spese sostenute e la necessità di produrre all’Ente erogatore una documentazione tecnica specifica a dimostrazione dell’intervento effettuato.

Inoltre, il risparmio economico che esse generano permettono di recuperare l’investimento iniziale in un periodo temporale variabile, che a volte si estende oltre i 15 anni, un orizzonte che si trasforma in deterrente alla loro diffusione. Proprio per questo motivo sarebbe auspicabile abbreviare i tempi attraverso forme di incentivazione a sostegno degli interventi. Nel mondo industriale, il tempo di ritorno degli investimenti, per essere ritenuto accettabile, deve essere molto più corto, di solito entro i 5 anni, mentre nel settore residenziale tale limite non dovrebbe superare i 9-10 anni.

Infine, il costo delle tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica non può essere sostenuto con il solo risparmio economico che essi generano, ma servirebbero degli incentivi pubblici che ne permettano l’implementazione, almeno fino a quando, speriamo presto, gli investimenti riusciranno ad autofinanziarsi con il risparmio ottenuto.

E’ un dato di fatto che gli strumenti a sostegno dei privati e delle pubbliche amministrazioni ci siano, così come risulta fondamentale, come primo passo, una valutazione energetica (la c.d. diagnosi energetica) che permetta di mettere in evidenza i risultati ottenibili in termini di efficienza e i costi necessari per raggiungerli. Una maggior conoscenza delle condizioni del proprio patrimonio immobiliare è fondamentale perché le potenzialità e i benefici che ne derivano sono importanti e rappresentano un obiettivo da raggiungere.

AESS - Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile