La sicurezza energetica è di competenza degli stati membri (SM) ed è strettamente correlata a due obiettivi cruciali della politica di de-carbonizzazione come il phase out degli impianti a carbone e la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili. Una ridotta affidabilità del sistema ha spinto gran parte degli SM a introdurre diverse tipologie di meccanismi di capacità per remunerare la disponibilità di generazione elettrica.
In materia, un prioritario punto di partenza è la “Relazione finale sull’indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità”, pubblicata dalla Commissione europea il 30 novembre 2016. La relazione, pur considerando che la crisi economica aveva prodotto una situazione di eccesso di capacità in tutta l’Unione, riconosceva che alcuni SM dovevano far fronte a problemi di sicurezza per il progressivo smantellamento di alcune centrali perché ormai al termine del ciclo operativo o perché inadeguate a rispettare le nuove norme riguardo emissioni e ambiente. In più, il calo della domanda e la riduzione dei prezzi avevano provocato una diminuzione della redditività dei metodi convenzionali di produzione di energia elettrica. E, allo stesso tempo, il crescente utilizzo di fonti rinnovabili richiedeva sistemi energetici flessibili per compensare il carattere intermittente di questo tipo di generazione.
La relazione affermava che la sicurezza potesse essere conseguita con una riforma del mercato e misure coerenti con la sua logica come l’accoppiamento dei mercati, la promozione della cooperazione regionale, il miglioramento dei flussi transfrontalieri, il rafforzamento degli scambi infra-giornalieri e il cosiddetto demand response. I meccanismi di remunerazione della capacità erano visti come tendenzialmente distorsivi della concorrenza e quindi come una forma di aiuto di stato da notificare e sul quale la Commissione deve esprimere un giudizio di compatibilità.
Inoltre, l’indagine proponeva di introdurre una valutazione europea coordinata, basata su una metodologia armonizzata. Come correttivo delle possibili distorsioni della concorrenza, i meccanismi di regolazione della capacità dovevano, da un lato, essere aperti a tutte le categorie di potenziali fornitori e, dall’altro, consentire una esplicita partecipazione transfrontaliera.
Sulla definizione dei requisiti per la valutazione di compatibilità da parte della Commissione ha impattato il processo di modernizzazione del regime degli aiuti di stato iniziato nel 2012. Difatti la comunicazione riguardo le Linee guida in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 estendevano ai meccanismi di capacità lo scrutinio relativo agli aiuti di stato. Diversamente da quanto previsto dal Regolamento attuale, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (GBER 651 del 2014) e quindi esenti dalla notifica alla Commissione, il rispetto dei parametri di compatibilità elencati nelle Linee guida non consente ai meccanismi della capacità di eludere lo scrutinio della Direzione generale della Concorrenza. La Commissione ritiene che qualsiasi regime di capacità contiene un aiuto di stato in quanto riconosce alle imprese un beneficio economico che non otterrebbero in condizioni normali, cioè in assenza di un intervento dello stato.
Il primo meccanismo di capacità passato al vaglio della Commissione è stato quello del Regno Unito dichiarato compatibile nel luglio del 2014. Tuttavia, il 15 novembre 2018 proprio il regime UK è stato oggetto di una sentenza di annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea. La motivazione è di tipo procedurale nel senso che ha ritenuto insufficiente e frettolosa l’indagine a seguito della notifica anche per una mancata verifica sul ruolo della gestione della domanda all’interno del mercato della capacità.
In precedenza, il 7 febbraio 2018, la Commissione europea aveva approvato i meccanismi di regolazione della capacità per 6 stati membri: quello di Germania e Belgio basato sulle riserve strategiche; quello di Francia che interviene specificamente sulla gestione della domanda; quello di Italia e Polonia che ha per oggetto l’intero mercato (per l’Italia, v. ora il d.m. del 28 giugno 2019 che chiude il percorso nazionale e approva la disciplina del capacity market).
Ora il quadro viene innovato con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica, una delle misure previste dal Clean Energy Package ormai approvato in tutte le sue parti.
Ricollegandosi all’indagine conoscitiva del 2016, il Regolamento introduce un sistema di valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse elaborata ogni anno dall’ENTSO (European Network Transmissions’ System Operators) per l’energia elettrica per un periodo di 10 anni. Gli SM possono, a loro volta, svolgere valutazioni nazionali sulla suddetta adeguatezza.
In ogni caso, gli SM per i quali risultino problemi di adeguatezza, adottano un piano di attuazione contenente le misure necessarie ad eliminare distorsioni normative o carenze del mercato, che richiede un parere favorevole da parte della Commissione. Se le preoccupazioni in materia di adeguatezza permangono, gli SM possono, in ultima istanza, introdurre meccanismi di capacità conformi alle regole in materia di aiuti, preferibilmente in forma di riserva strategica. Solo in caso di valutazione negativa della adeguatezza di questo strumento, gli SM possono introdurre un diverso meccanismo di capacità. In particolare questo ultimo tipo di meccanismi e, se possibile tecnicamente, anche le riserve strategiche devono prevedere la partecipazione transfrontaliera dei fornitori collocati in altro SM. I meccanismi di capacità sono approvati dalla Commissione per un periodo massimo di dieci anni, hanno carattere temporaneo e deve essere prevista una loro progressiva eliminazione.
Il Regolamento entrerà in vigore al 1 gennaio 2020. Gli SM che applicano meccanismi di capacità al 4 luglio 2019 debbono procedere ad un riesame sulla base dei principi indicati nel Regolamento fatti salvi impegni e contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019.
In sintesi, la nuova normativa conferma la diffidenza nei confronti di questi meccanismi ed anche se la regolazione si basa su una iniziale disciplina di armonizzazione con lo strumento della valutazione europea di adeguatezza delle risorse, non mancano elementi di incertezza per gli SM che hanno nel frattempo introdotto meccanismi di capacità. In più l’armonizzazione sarà solo parziale in quanto è prevista la sopravvivenza di regimi differenziati anche potenzialmente distorsivi della concorrenza seppur dichiarati compatibili dalla Commissione.