La RED III è stata recepita anche in Italia: nuovi obiettivi, novità operative attese da mesi e altre se ne attendono con i futuri provvedimenti attuativi. Insieme all’Ing. Attilio Punzo – Direttore della Direzione Riconoscimento Incentivi e Titoli del GSE abbiamo ripercorso i punti salienti di questo passaggio normativo, che segna un’accelerazione decisiva verso gli obiettivi di transizione energetica del Paese per il 2030. Tra i settori, quello dei trasporti essendo uno dei più complessi da decarbonizzare è di conseguenza, uno dei più impattati dalle novità della RED III. A questo comparto è dedicato il nuovo numero di RiEnergia.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 29 dicembre, in esame definitivo il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 sulle rinnovabili, la cosiddetta Red III. Il processo di approvazione è stato più lungo della scadenza prevista originariamente, ma anche l’Italia ha recepito questo importante tassello della normativa comunitaria. Quali sono le principali novità e quali sono i punti di forza in ottica di raggiungimento degli obiettivi di transizione?

Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III, avvenuto con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 – D.Lgs. 5/2026, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di transizione energetica del nostro Paese. Un iter complesso e articolato, che riflette la portata delle novità introdotte dalla direttiva e l’ambizione degli obiettivi fissati a livello europeo.

La RED III innalza in modo significativo il livello di sfida, rafforzando il ruolo delle fonti rinnovabili in tutti i principali settori di consumo dell’energia. Per l’Italia, l’obiettivo complessivo al 2030 è una quota di energia da fonti rinnovabili pari al 39,4% dei consumi finali lordi, accompagnata però da target settoriali vincolanti che rendono il percorso più concreto e misurabile.

Particolarmente rilevante è il contributo richiesto al settore degli edifici, dove entro il 2030 almeno il 40,1% dei consumi energetici dovrà essere coperto da fonti rinnovabili, includendo anche l’energia prelevata dalla rete. Analogamente, il comparto industriale è chiamato a garantire un incremento medio annuo della quota rinnovabile pari ad almeno 1,6 punti percentuali, a testimonianza della volontà di coinvolgere in modo strutturale anche i settori produttivi.

Il decreto introduce, inoltre, elementi trasversali di grande importanza:

  • la promozione dell’innovazione tecnologica, prevedendo che una quota della nuova capacità installata derivi da tecnologie innovative;
  • il rafforzamento dei criteri di sostenibilità, in particolare per l’uso delle biomasse;
  • un deciso impulso alla semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative, condizione essenziale per rispettare le tempistiche della transizione;
  • la tracciabilità dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi attraverso l’implementazione dell’Union Data Base.

Nel complesso, la RED III non rappresenta soltanto un aggiornamento normativo, ma un vero e proprio cambio di passo: un quadro regolatorio più chiaro, più ambizioso e più orientato all’attuazione, che mette il sistema Paese nelle condizioni di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici europei.

Uno dei settori maggiormente interessati dal nuovo decreto è quello dei trasporti e della mobilità sostenibile, di cui il GSE promuove lo sviluppo attraverso diversi meccanismi di supporto. Quali sono questi meccanismi già in vigore e cosa cambierà a valle del recepimento della direttiva RED III?

Il settore dei trasporti e della mobilità sostenibile è uno degli ambiti maggiormente interessati dalle novità introdotte dalla RED III, in quanto rappresenta uno dei comparti più complessi da decarbonizzare e al tempo stesso uno dei principali responsabili delle emissioni climalteranti.

In questo contesto, il GSE svolge un ruolo centrale nel promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica attraverso una pluralità di meccanismi di supporto già operativi. Tra questi rientrano:

  • gli incentivi del DM 2 marzo 2018 e del DM 15 settembre 2022 per la produzione e l’immissione in rete del biometano;
  • l’obbligo di immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili nei settori del trasporto stradale e ferroviario, attuato tramite il meccanismo di emissione e annullamento dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), attraverso il quale si promuove lo sviluppo e la diffusione dei biocarburanti sostenibili;
  • le misure previste nell’ambito del PNRR, dove il GSE è soggetto attuatore della misura dedicata allo sviluppo del biometano, nonché delle misure a sostegno della realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, fondamentali per la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale;
  • il meccanismo dei Certificati Bianchi, che incentivano interventi di efficienza energetica nel settore dei trasporti, contribuendo alla riduzione dei consumi finali di energia.

Sempre relativamente al settore dei trasporti, con il recepimento della RED III, il quadro si rafforza ulteriormente. Il D.Lgs. 5/2026 introduce una profonda revisione degli obblighi, portando il target per i fornitori di carburanti al 2030 dal 14% al 29% di energia rinnovabile nei trasporti, calcolata sul contenuto energetico dei consumi. Il target da raggiungere aumenta non solo per effetto dell’incremento della percentuale, ma anche per effetto dell’ampliamento dei settori di trasporto interessati dall’obbligo, includendo, oltre al settore stradale e ferroviario, anche il marittimo e dei vettori energetici utilizzati nei trasporti (viene inclusa l’energia elettrica).

Oltre a prevedere obblighi più sfidanti, il decreto rafforza i presìdi contro le frodi, introducendo sanzioni più incisive e prevedendo strumenti di tracciabilità e garanzia.

Nel complesso, la RED III amplia e rende più strutturato il contributo del settore dei trasporti alla transizione energetica, valorizzando il ruolo dei meccanismi già in essere e aprendo al contempo la strada a nuove filiere e strumenti, in un’ottica di neutralità tecnologica e di progressiva decarbonizzazione.

La RED III prevede una quota di energia rinnovabile da traguardare per i produttori di carburante. Oltre a biocarburanti e biometano per cui in qualche modo il percorso di immissione è già avviato, la direttiva fa riferimento a combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché e soprattutto il contributo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in consumo. Di che cosa si parla? Quale è lo stato dell’arte di questi combustibili.

Allo scopo di ridurre progressivamente la dipendenza dai combustibili fossili, la RED III intende stimolare anche l’utilizzo di vettori energetici rinnovabili alternativi a quelli prodotti dalle biomasse, contribuendo all’indipendenza da matrici biologiche e riducendo il rischio di impatto sul suolo o sulle filiere alimentari. La Direttiva agisce con un approccio integrato, diversificando il mix energetico e tenendo conto dei vincoli tecnologici delle diverse modalità di trasporto.

I combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) sono vettori energetici rinnovabili prodotti utilizzando elettricità rinnovabile, tra cui l’esempio più rilevante è l’idrogeno verde o i suoi derivati, come gli e-fuels. Si tratta di soluzioni particolarmente strategiche per i settori hard-to-abate, come trasporto marittimo, aviazione e trasporto pesante, dove l’elettrificazione diretta risulta più complessa.

Mentre quando si fa riferimento carburanti da carbonio riciclato (RCF) ci si riferisce a vettori energetici rinnovabili ottenuti dal recupero di flussi di carbonio derivanti, ad esempio da rifiuti o emissioni industriali.

L’ulteriore elemento innovativo della RED III riguarda il riconoscimento esplicito dell’energia elettrica rinnovabile come vettore energetico nei trasporti, con un peso crescente nei settori facilmente elettrificabili come mobilità ferroviaria o del trasporto leggero. L’inclusione dell’energia elettrica nel calcolo degli obblighi di immissione in consumo riflette l’evoluzione tecnologica del settore e rafforza il ruolo dell’elettrificazione nella strategia europea di decarbonizzazione.

Con riferimento al bunkeraggio marittimo, il D.Lgs. 5/2026 prevede che rientri nel computo del 29%, tuttavia è necessario tener conto degli impatti che l’obbligo potrebbe avere sulla competitività del sistema nazionale, in particolare nei settori della logistica, del bunkeraggio e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Infatti, l’obbligo sull’immissione in consumo di vettori energetici rinnovabili si inserisce in un contesto già complesso, segnato dall’entrata in vigore dell’ETS marittimo e da altre discipline europee che incidono sullo stesso comparto. Allo stesso tempo bisogna tener conto che un’eventuale proroga dell’obbligo per il settore marittimo implicherebbe un maggior onere per i fornitori di carburanti nel settore stradale e ferroviario.

Dal punto di vista dello stato dell’arte, le filiere presentano livelli di maturità differenti:

  • Biocarburanti avanzati e biometano rappresentano oggi le tecnologie più consolidate, con sistemi incentivanti e filiere industriali già operative (per l’anno 2024 sono stati immessi in consumo 1,7 Mtep di biometano e biocarburanti, corrispondenti a circa il 5% dei consumi complessivi nel trasporto stradale e ferroviario);
  • l’elettrificazione dei trasporti è in una fase intermedia, dove lo sviluppo tecnologico e il mercato sono in crescita, ma devono ancora consolidarsi;
  • Carburanti da carbonio riciclato, RFNBO ed e-fuels si trovano ancora in una fase di sviluppo embrionale, caratterizzata da costi elevati e necessità di grandi disponibilità di energia rinnovabile a basso costo, ma con prospettive di crescita molto rilevanti, anche in considerazione delle riduzioni di emissioni di gas serra conseguibili.

In particolare, in riferimento all’energia elettrica da fonti rinnovabili la Direttiva RED III parla di certificati di immissione in consumo, riferimento che manca però nel decreto di recepimento. Cosa sono i CIC elettrici e cosa si prevede in tal senso per l’Italia?

I Certificati di Immissione in Consumo (CIC) sono lo strumento attraverso cui l’Italia verifica il rispetto degli obblighi di utilizzo di vettori energetici rinnovabili nel settore dei trasporti. Nel sistema attuale, i CIC vengono riconosciuti per l’immissione in consumo di biocarburanti e biometano sostenibili e rappresentano titoli negoziabili che attestano il contributo dei soggetti obbligati al raggiungimento dei target nazionali.

Il D.Lgs. 5/2026 conferma l’utilizzo dei CIC come strumento di verifica dell’assolvimento degli obblighi e allo stesso tempo riconosce il contributo dell’energia elettrica rinnovabile ai fini del raggiungimento del target del 29%. Nei provvedimenti attuativi saranno stabilite le modalità di contabilizzazione dell’energia elettrica rinnovabile e il riconoscimento dei relativi CIC.