Nel 2015, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato impose la cessione di oltre 41 mila punti di riconsegna (PDR) nell’ATEM di Bolzano, su un totale di 90 mila serviti congiuntamente, per autorizzare la concentrazione tra Sel e Ae. Nel 2018, impose la cessione di un quarto dei PDR serviti nell’ATEM Bari 2 e la metà di quelli a Foggia 1 per autorizzare la concentrazione tra 2i Rete Gas e Nedgia. Nel 2021, impose la cessione di un terzo dei PDR a Roma 4 per autorizzare la concentrazione tra 2i Rete Gas e Infrastrutture distribuzione gas. In altri casi non richiese alcuna dismissione (A2a/Linea Group Holding nel 2016, Ascopiave/rami di azienda AcegasApsAmga nel 2019, A2a/Ambiente energia Brianza nel 2020). Per stabilire se e quante dismissioni richiedere, l’Autorità ha tradizionalmente seguito il principio per cui una posizione di eccessiva dominanza avrebbe conferito un vantaggio eccessivo in sede di gara. Quindi, gli obblighi dismissivi sono stati valutati seguendo tre indicatori: i) la quota di mercato congiunta all’interno dei singoli ATEM interessati dalla concentrazione; ii) la quota di mercato congiunta negli ATEM circostanti; iii) il rischio che la concentrazione facesse venire meno un potenziale concorrente.
In base agli stessi principi, quando la Cassa depositi e prestiti acquisì il controllo di Snam in seguito all’unbundling da Eni nel 2012, il Garante segnalò come potenzialmente lesivo della concorrenza il parallelismo di interessi che si sarebbe venuto a creare, in quanto Cdp sarebbe stata azionista sia di Italgas (attraverso Snam) sia di 2i Rete Gas (all’epoca Enel Rete Gas, attraverso la partecipata F2i). “Questi due operatori – scrisse all’epoca il Garante – sembrano allo stato gli unici in grado di adottare una strategia di partecipazione alle future gare su scala nazionale. Per questo motivo, ci si attende che Italgas e Enel Rete siano concorrenti tra loro in numerosi ambiti ed, in particolare, in quelli di grande dimensione”.
Deve essere necessariamente intervenuto qualche cambiamento sostanziale, visto che il Garante ha autorizzato con obblighi dismissivi relativamente modesti l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas: come è possibile che pochi anni fa suscitasse preoccupazione la mera presenza di un azionista indiretto in comune, mentre oggi viene valutata “suscettibile di essere approvata” addirittura l’acquisizione del secondo operatore italiano della distribuzione gas da parte del primo? Oltre ad alcuni vincoli comportamentali, l’unica condizione è la cessione di circa il 20% dei PDR in appena 31 ATEM e un numero di PDR pari a quelli acquisiti in altri 4 ATEM. Per riassumere, in un’operazione che riguarda i due terzi degli ATEM nazionali, l’Antitrust pensa che siano sufficienti cessioni inferiori a quelle pretese in operazioni che invece coinvolgevano uno o pochi ambiti.
A questa anomalia se ne aggiungono altre due. La prima: l’Antitrust riconosce che “non appare univocamente confermata” la tesi di Italgas secondo cui l’operazione produrrebbe economie tali da generare effetti positivi per i clienti (tradotto: non ci si attende alcun beneficio). La seconda: dice l’Antitrust che “se Italgas e 2iRG sono imprese di dimensione significativa, altrettanto si può dire di altri gruppi attivi nel settore, come le principali multiutility del Nord Italia. Non si può tuttavia, evidentemente, presumere che la mera dimensione e capacità in astratto di concorrere efficacemente per l’aggiudicazione di una gara d’ambito renda di per sé un soggetto un ‘partecipante probabile’ a ciascuna gara, a prescindere dall’effettivo interesse dell’operatore a concorrere per aggiudicarsi la gestione del servizio in quello specifico ATEM”. E questo è davvero sorprendente. Perché l’Autorità sta dicendo esplicitamente, da un lato, che la dimensione non è di per sé sufficiente a garantire la partecipazione alle gare; che la scomparsa del secondo operatore nazionale (5,2 milioni di PDR serviti pari al 20,3% del mercato) non fa venire meno un probabile partecipante alle future gare; e che la concorrenza sarà garantita dalla presenza di altri operatori (il maggiore dei quali, Hera, serve 2 milioni di PDR, cioè meno della metà di 2i Rete Gas).
Insomma: il Dottor Antitrust Jekyll, attento alle ragioni della concorrenza, avverte che persino un soggetto di grandi dimensioni come 2i Rete Gas avrebbe difficoltà a partecipare alle gare; e intanto Mister AGCM Hyde autorizza la scomparsa del principale competitor nelle future gare perché tanto ce ne sono altri molto più piccoli che possono rimpiazzarlo. Tesi bizzarra: senza speculare sul futuro, è il passato a dirci che proprio 2i Rete Gas è stato uno dei protagonisti delle procedure già svolte. Altri operatori non sono stati altrettanto assidui. Lo diventeranno in futuro?
Si può discutere su quanti e quali gare avrebbero visto la presenza di 2i Rete Gas: è indiscutibile che almeno alcune ci sarebbero state, e coincidono verosimilmente proprio con gli ATEM individuati dalla stessa Autorità come critici. Allo stesso modo, si potrebbe obiettare che le dismissioni previste aiuteranno i distributori esistenti a rafforzarsi: ma, a parte la sproporzione tra le dimensioni della nuova Italgas e quelle dei futuri concorrenti, le modalità per la cessione sono beffarde. Calendario alla mano chi vorrà fare offerte per i PDR che andranno venduti deve farlo in una finestra tra 10 luglio e 25 agosto, che include accesso alla market room e presentazione del bid.
A tutto questo si aggiunge un ultimo elemento. Il settore della distribuzione gas, come del resto quello della distribuzione elettrica, è caratterizzato da una relativa opacità sui costi, anche perché questi possono variare in funzione delle condizioni specifiche degli impianti e delle reti. Di conseguenza, il regolatore ha bisogno di trovare strumenti per osservare indirettamente i costi degli operatori e valutarne l’efficienza. La presenza di una pluralità di gestori è un importante elemento di trasparenza e fornisce all’Autorità per l’energia utili indicazioni. Ma l’emergere di un colosso completamente sproporzionato rispetto agli altri, in un contesto in cui ciò fa venire meno un potenziale concorrente e in cui non vi è evidenza alcuna di benefici (come certificato da Arera e Agcm), in realtà questo esercizio diventa sempre più oscuro.
Insomma, questa operazione rischia di innescare un cambiamento di fatto nella governance del settore, svuotando le gare e accecando il regolatore. Come nella celebre scena di “Amici miei”, l’Antitrust potrà soltanto dire: sparecchiavo.



















