In attuazione dell’articolo 1, comma 2 del DL n. 181/2023, con Decreto Ministeriale n. 268/2024, lo scorso 23 luglio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il nuovo Decreto “energy release” (dopo quello introdotto con Decreto Ministeriale n. 341/2022). Esso prevede “un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione a detti clienti finali dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE.
Il meccanismo introdotto dal nuovo Decreto è destinato, dunque, ai clienti finali energivori, cioè quelli iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (e non più ad una pluralità di categorie, come il precedente Decreto Ministeriale n. 341/2022), i quali potranno agire anche in forma aggregata. Inoltre, ed è questa una novità rilevante, la nuova capacità di generazione potrà essere realizzata anche da soggetti terzi, con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come individuato dall’articolo 28 del D. Lgs. n. 199/2021.
In particolare, il nuovo energy release supporta lo sviluppo di tale nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso un meccanismo per il quale:
- il GSE fornisce ai clienti finali energivori, mediante un contratto di anticipazione, l’energia elettrica nella sua disponibilità e le relative garanzie di origine, ad un determinato prezzo di cessione, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
- i clienti finali energivori ovvero i soggetti terzi da loro delegati saranno tenuti - mediante un contratto di restituzione da stipularsi nei 40 mesi successivi - alla restituzione al GSE dell’energia anticipata e del controvalore delle garanzie di origine, in un periodo pari a vent’anni decorrente dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione, al medesimo prezzo di cessione.
Da notare che la nuova capacità di generazione che il cliente finale energivoro si impegna a realizzare (o a far realizzare dal soggetto terzo), dovrà essere pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione e dovrà essere raggiunta mediante (i) la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, di potenza minima pari a 200 kW oppure (ii) interventi di potenziamento o rifacimento delle stesse tipologie di impianti, che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW. Inoltre, la nuova capacità di generazione creata attraverso i suindicati interventi dovrà entrare in esercizio entro i 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione.
Così descritto per sommi capi il meccanismo dell’energy release di nuova introduzione, passiamo rapidamente in rassegna la procedura prevista dal Decreto.
Il meccanismo dell’energy release prevede che il GSE pubblichi un bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità, con cui sono definiti il volume dell’energia messa a disposizione, il prezzo di cessione, i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione che i clienti finali energivori devono realizzare anche tramite terzi, nonché, gli schemi di contratti di anticipazione e restituzione e delle garanzie richieste. Il bando sarà pubblicato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che approverà, su proposta del GSE, le regole operative. Tali regole, deputate alla disciplina (appunto) operativa e di dettaglio della procedura, sono state adottate dal MASE con decreto direttoriale il 30 ottobre 2024 ed entrate in vigore il giorno successivo e, dunque, il sistema previsto dal Decreto potrà, adesso, essere concretamente avviato.
Da notare che, secondo le regole operative, un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Inoltre, le medesime regole prevedono che l’intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici, mentre per gli impianti idroelettrici non è possibile l’intervento di potenziamento.
I clienti finali energivori sono tenuti a presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica, nel rispetto di alcune condizioni. In primo luogo, l’energia elettrica richiesta in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore. Inoltre, il cliente energivoro deve scegliere se realizzare da sé ovvero far realizzare da un soggetto terzo la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e deve impegnarsi a realizzarla entro 40 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione. Il cliente finale si impegna, altresì a sottoscrivere il contratto di restituzione e a prestare idonea garanzia. È previsto, infine, che il medesimo cliente possa indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione, su base annua, al di sotto della quale la stessa rinuncia all’assegnazione, senza escussione della cauzione.
Il GSE assegnerà ai clienti finali energivori, su base annua, il volume di energia elettrica e le relative garanzie di origine, come da essi richiesti nella manifestazione di interesse e se il volume complessivamente richiesto dovesse superare la disponibilità del GSE, quest’ultimo assegnerà l’energia in modo proporzionale fra le richieste. Viceversa, il volume di energia non aggiudicato resterà nella disponibilità del GSE.
All’esito della procedura di assegnazione, il GSE stipula con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, un contratto di anticipazione, della durata di 36 mesi, che prevede (i) l’obbligo di realizzare o far realizzare la nuova capacità di generazione; (ii) le modalità e le tempistiche sulla base delle quali il GSE calcola, per il periodo dei 36 mesi, in relazione al volume di energia assegnato, la differenza fra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato dell’energia, e lo stesso GSE provvede a erogare l’importo al cliente finale (in caso di differenza negativa) o richiedere al medesimo cliente finale un conguaglio (in caso di differenza positiva); (iii) l’obbligo del cliente finale energivoro o del terzo di sottoscrivere il contratto di restituzione; (iv) la facoltà di recesso, fermo restando l’obbligo di restituzione dei benefici goduti; (vi) la facoltà per il cliente energivoro di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica anticipata. In caso di inadempimento, il contratto si risolve di diritto e il cliente finale energivoro sarà tenuto alla restituzione dei benefici goduti.
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione (che, ricordiamo, è il termine ultimo per la realizzazione della nuova capacità di generazione), il cliente finale energivoro, anche in forma aggregata o il soggetto terzo delegato deve sottoscrivere il contratto di restituzione. Come già menzionato, la restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE è dilazionata in 20 anni, periodo che decorre dalla data di entrata in esercizio della nuova capacità di generazione. Nel caso di realizzazione di una pluralità di impianti, deve essere sottoscritto un contratto per ciascuno di essi; in ogni caso, la somma totale della potenza oggetto del contratto (o dei contratti) corrisponde all’energia anticipata. Il prezzo di restituzione è pari al prezzo di cessione (i.e. il prezzo dell’energia elettrica anticipata dal GSE con il contratto di anticipazione), senza rivalutazione per l’inflazione, salva l’eventuale applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione.
Come anticipato, una delle principali novità introdotte dal nuovo Decreto “energy release” consiste nella facoltà per i clienti finali energivori di avvalersi di un soggetto terzo per la realizzazione degli impianti funzionali alla produzione di nuova energia elettrica “green”, da restituire al GSE. Detta facoltà costituisce un importante meccanismo di sviluppo del mercato delle rinnovabili in Italia, attraverso l’interazione fra grandi consumatori di energia elettrica e imprese attive nel settore delle rinnovabili. Collaborando commercialmente con soggetti specializzati nella produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, infatti, il cliente finale ha la possibilità di accedere al meccanismo dell’energy release senza, tuttavia, doversi fare carico della realizzazione degli impianti (che, verosimilmente, non rientra nel suo core business) e della restituzione dell’energia anticipata. Al contempo, poiché il presupposto di tale interazione è la sottoscrizione tra le parti di un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, il produttore terzo ha l’opportunità di ampliare la propria clientela e i quantitativi di energia elettrica da allocare in modo certo. Inoltre, il meccanismo di restituzione “spalmata” su venti anni, a fronte di un’anticipazione immediata di energia elettrica per 36 mesi, dovrebbe consentire ad entrambe le parti di liberare risorse per ulteriori investimenti. Senza dimenticare, infine, che di questo meccanismo beneficerà, in ultima analisi, anche l’intero sistema Paese, grazie alla produzione di nuova energia elettrica da fonte rinnovabile, pari almeno al doppio di quella attualmente richiesta dai clienti finali energivori. Ecco perché la transizione energetica italiana, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, passa anche attraverso l’energy release.