Con il Decreto n. 257, approvato il 16 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2017, l’Italia non solo ha recepito la Direttiva europea DAFI sui combustibili alternativi, ma ha anche preparato la via maestra per l’introduzione di importanti novità sul fronte della sicurezza per i distributori di GNL. Novità che andranno ad aggiornare la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione”, emanata tramite la Circolare M.I. n. 5870 del 18/05/2015 (Sezione Autotrazione).

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – così come fatto con la Guida tecnica citata e con altre Guide tecniche messe a disposizione per gli impianti di Small Scale LNG e per gli impianti destinati agli usi industriali – ha quindi lavorato per giungere alla definizione di una regola tecnica che ricalcherà i contenuti della guida del 2015 con l’inserimento di alcune significative modifiche che sono state discusse nel corso del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi il 16 ottobre 2019 con il Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti del CNVVF (Comitato Nazionale Vigili del Fuoco), Assogasliquidi e CNPI (Comitato Nazionale Periti Industriali).

Le principali novità riguardano: l’ubicazione dell’impianto; le misure di sicurezza per impianti ad uso privato finalizzati al rifornimento di flotte aziendali; il coordinamento delle misure di sicurezza nelle operazioni self-service con quelle previste per il GNC.

Per quanto riguarda l’ubicazione dell'impianto, nella nuova regola tecnica sarà previsto che  gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non potranno sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 m da aree nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a 3 mc/mq.

Sono inoltre state inserite distanze di sicurezza per le installazioni di impianti ad uso privato a servizio di flotte aziendali, che ricalcano quanto già previsto dal DM 28/6/2002 sugli impianti di distribuzione ad uso privato di GNC.

Inoltre, l’obbligo di almeno un idrante UNI 70 decade qualora l’installazione di un idrante con caratteristiche equivalenti o superiori sia prescritta, ai sensi delle normative antincendio applicabili, in una qualsiasi delle attività pertinenti l’impianto ovvero nel caso in cui esista un punto di rifornimento pubblico nel raggio di 500 metri dal perimetro della stazione di rifornimento (nella Guida Tecnica del 2015 il raggio era di 5 km).

Sulle distanze di sicurezza si sono mantenute le stesse indicazioni presenti nella precedente guida tecnica. Per gli apparecchi di distribuzione del GNL sono previste le distanze di sicurezza relative agli apparecchi di distribuzione del GNC, mentre per i compressori dei sistemi di recupero del gas di evaporazione si è confermato quanto previsto nella guida tecnica ovvero l’adozione delle distanze di sicurezza del D.M. 30/6/2002 (Q>20 m3/h) e del DM 30/04/2012 (Q<20 m3/h).

Sul self-service non presidiato, il nuovo regolamento è stato coordinato con il decreto del self-service metano dello scorso 12 marzo 2019 che prevede un sistema di videosorveglianza, un sistema di riconoscimento dell’utente, un’adeguata istruzione degli utenti e una specifica cartellonistica, evidenziando però che – nel caso di utenza professionale (come quella che utilizza i mezzi adibiti a trasporto pesante alimentati a GNL) - la specifica formazione rientra in quella che viene erogata dal datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Con la modifica del capitolo 25, inoltre, sono stati introdotti nuovi termini rispetto alla precedente guida tecnica. Ora per stazione di rifornimento mobile si intende una “stazione di rifornimento di GNL costituita da una o più unità, trasportabile con GNL a bordo. Mentre per stazione di rifornimento movibile si indica una stazione di rifornimento di GNL montata su uno o più telai di supporto (skid) e costituita da una o più unità finalizzate a facilitare l'installazione e l'eventuale trasferimento. Ciò al fine di garantire che nel caso di queste due particolari modalità di installazione dell’impianto vengano comunque garantire le medesime norme tecniche di sicurezza previste per la stazione fissa.

Infine, sono state incluse alcune indicazioni presenti nella specifica normativa tecnica di settore, tra cui l’importante pubblicazione di due norme ISO specifiche del settore autotrazione quali la UNI EN ISO 16924-2018 (Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli) e la UNI EN ISO 16923-2018 (Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli (GNC da CONDOTTA e da STOCCAGGIO LNG).

Si è trattato di un lavoro complesso ma proficuo che consentirà al nostro Paese – una volta completata tutta la procedura di approvazione del nuovo provvedimento – di fare un ulteriore passo avanti nella disponibilità di un quadro normativo in materia di prevenzione incendi omogeneo e chiaro a disposizione degli operatori per la realizzazione dei loro investimenti.

---------------------------------------------------------------------------------

Per una maggiore comprensione delle tre diverse tipologie di impianti che sono interessate dalla definizione delle regole tecniche, si riportano di seguito le rispettive definizioni e gli schemi di impianto.

Impianti Tipo L-GNC. Distribuiscono il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di GNC (Gas Naturale Compresso) per il rifornimento degli autoveicoli alimentati a metano tradizionale attraverso una sezione di pompaggio-vaporizzazione-accumulo in alta pressione (300 bar)

Impianti Tipo L-GNL. Distribuiscono il GNL stoccato nel serbatoio sotto forma di metano liquido per il rifornimento dei mezzi alimentati a GNL di nuova concezione (trasporto pesante) attraverso una sezione di pompaggio di bassa pressione (15 bar)

Impianti Tipo L-GNC/GNL. Si compongono di entrambe le sezioni impiantistiche degli impianti Tipo L-GNC e Tipo L-GNL