Il Decreto FER 1 prevede di incentivare 800 MWs di impianti fotovoltaici di piccola taglia contestualmente alla asportazione della copertura di amianto. Sarà poi dedicata al fotovoltaico di piccola e media taglia una quota parte oggi difficile da determinare dei 770 MWs che sono attribuiti nello stesso bando di registro a minieolico e fotovoltaico.
Con gli incentivi del FER 1 dovrebbe dunque essere installato un totale fra 1.000 e 1.200/1.300 MW di impianti fotovoltaici di piccola e media taglia, che costituisce circa il 2,5 % dei 30.000 MWs addizionali di fotovoltaico i necessari, secondo il PNIEC, per raggiungere gli obbiettivi al 2030.
Vi sono poi nel Decreto FER 1 5.500 Mws dedicati agli impianti fotovoltaici ed eolici che parteciperanno alle aste per gli incentivi per gli impianti sopra 1 MWs. Il costo per acquisire la disponibilità delle aree industriali e la preclusione ad incentivi su aree agricole dovrebbero però rendere difficile la utilizzazione massiva di questo strumento da parte degli impianti fotovoltaici.
Non si può dunque dire che il FER 1 sia uno strumento determinante per permettere ai consumatori di contribuire alla transizione energetica e fare decollare l’autoconsumo, ma può comunque dare un positivo contributo.
Ad oggi lo sviluppo dell’autoconsumo è stato frenato da due fattori: il primo e il più importante sono i vincoli alla configurabilità dei sistemi di autoconsumo oggi disciplinati da regole che danno buoni benefici economici, ma sono troppo complessi. Di fatto l’autoconsumo è oggi limitato a sistemi con un solo cliente con l’impianto installato sul tetto del monoutente. Quasi tutti i consumatori in ambito urbano e gli edifici multiutente di grandi dimensioni sono esclusi dalla possibilità di fare autoconsumo.
Il secondo è l’incertezza sui ricavi. Non è prevedibile con certezza per quanto tempo continuerà l’attività a cui è destinata la produzione di energia così come non è prevedibile se i vantaggi economici che si hanno con il regime attuale possono continuare ad essere tali per tutto il periodo di ammortamento dell’impianto. Sia il valore dell’energia che quello degli oneri di sistema in bolletta sono infatti legati a variabili di carattere regolatorio e non possono essere determinati con certezza per un lungo periodo di tempo.
Lo sblocco dell’autoconsumo collettivo negli edifici e delle comunità di energia rinnovabile ai sensi degli Articoli 21 comma 4 e 22 della Direttiva 2001/2018 potrà risolvere entrambi i problemi, in quanto da una parte permetterà di dare un significato economico all’installazione di impianti su aree diverse dal tetto monoutente e dall’altra parte diluirà e renderà meno significativo il rischio di cessazione dell’attività del singolo cliente. La produzione sarà infatti destinata da principio al consumo di una pluralità di clienti. Nel Decreto FER 1 manca però ancora ogni riferimento alle Comunità di Energia Rinnovabile e all’autoconsumo collettivo in generale.
Ciò a cui il Decreto FER 1 dà una parziale risposta è il problema dell’incertezza dei ricavi degli impianti in autoconsumo.
Il Decreto FER 1 non incentiva (se non in casi specifici e marginalmente) l’energia auto-consumata, ma garantisce agli investitori che anche in caso di cessazione dell’attività rifornita di energia, sarà comunque garantito un reddito sicuro all’impianto per 20 anni. L’energia non più auto-consumata potrà essere immessa in rete e godere dell’incentivo. L’incentivo sicuramente avrà un valore minore dei benefici dell’autoconsumo, ma è garantito per un elevato numero di anni e da un pagatore sicuro.
Da un punto di vista pratico si possono immaginare cinque esempi:
- impianto in autoconsumo superiore a 20 kWp ma sotto i 100 kWp, senza sostituzione amianto con accesso alla procedura di registro;
- impianto in autoconsumo sopra i 100 kWp ma sotto 1 MW, senza sostituzione amianto, con accesso alla procedura di registro;
- impianto in autoconsumo con sostituzione amianto sotto i 100 kWp, con accesso alla procedura di registro;
- impianto in autoconsumo con sostituzione amianto di potenza superiore a 100 kWp, ma inferiore a 1 MWp, con accesso alla procedura di registro;
- impianto in autoconsumo con potenza superiore a 1 MWp.
Nell’ipotesi 1 (senza rimozione amianto) l’impianto in autoconsumo di potenza fra 20 kW e 100 kW sull’energia autoconsumata avrà:
- i vantaggi dell’autoproduzione che sono un valore continuamente variabile e legato a dati assai difficili da determinare come il valore al dettaglio dell’energia, ma ad oggi stimabili intorno ai 140/150 Euro/MWh quando produttore e consumatore coincidono,
- più un premio pari a 10 Euro/MWh riconosciuto a posteriori sull’energia autoconsumata, se l’energia autoconsumata nell’anno è superiore al 40 %. Il premio può essere uno stimolo ad installare sistemi di accumulo laddove la percentuale di autoconsumo sia sotto il 40 %.
L’energia non autoconsumata e immessa in rete avrà invece diritto all’incentivo vero e proprio che sarà determinato sulla base dello sconto offerto dal produttore sulla base d’asta. Per gli impianti fotovoltaici di potenza minore di 100 kWs la base d’asta è pari a 105 Euro/MWh. Lo sconto può essere fino al 30%.
Per evitare il ribasso o comunque limitarlo, l’impianto potrà ricorrere a uno dei criteri di priorità. In particolare se verrà installato un impianto di ricarica per auto elettriche con potenza non inferiore al 15% dell’impianto fotovoltaico e comunque pari ad almeno 15 kW, il produttore potrà offrire un ribasso minore perché la colonnina nella graduatoria di registro costituisce un criterio di priorità maggiore rispetto al ribasso.
Altra modalità per ridurre il ribasso d’asta potrà essere il fatto che l’offerta sia presentata contestualmente e con lo stesso ribasso per un aggregato di più impianti. Questo garantirà un criterio di priorità superiore rispetto al mero ribasso, ma inferiore rispetto alla colonnina.
Nell’ipotesi 2 (senza rimozione amianto) in cui l’impianto in autoconsumo sia di potenza fra 100 kW e 1 MW l’energia autoconsumata non avrà alcun incentivo o premio. Solo l’energia immessa in rete avrà diritto all’incentivo con una base d’asta più bassa pari a 90 Euro/MWh. Gli impianti senza rimozione dell’amianto sono nel bando generale in cui sono ricompresi anche gli impianti minieolici, che prevede una capacità complessiva, nelle 7 aste, di soli 770 MWs. Il rischio di dover effettuare ribassi elevati va dunque considerato se non si ricorre a criteri di priorità come le colonnine e la aggregazione di impianti.
Agli impianti realizzati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, saranno invece garantiti benefici più alti.
Nei casi 3 e 4 gli impianti con rimozione amianto sull’energia auto-consumata avranno:
- i vantaggi dell’autoconsumo uguali a quelli degli altri impianti;
- per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW un premio pari a 10 Euro/MWh sull’energia auto-consumata, riconosciuto a posteriori se l’energia auto-consumata nell’anno è superiore al 40%;
- un premio su tutta l’energia ivi compresa quella auto-consumata pari a 12 Euro/MWh.
Il tutto porterà ad un valore complessivo dell’energia autoconsumata in autoproduzione pari a 152/172 Euro/MWh, sulla base del valore attuale dell’energia auto-consumata.
Per quanto riguarda l’energia immessa in rete dagli impianti con sostituzione dell’amianto, anche questa avrà valore più elevato perché: gli impianti con sostituzione dell’amianto sono in un bando distinto e con una capacità più alta (800 MWs complessivi) rispetto a quella del gruppo generale (770 MWs) e al valore dell’incentivo andrà aggiunto un premio di 12 Euro/MWh. Si può dunque ipotizzare, data la abbondanza del contingente, ribassi limitati e nell’ipotesi di non fare alcun ribasso di ottenere una tariffa di 117 Euro/MWh per gli impianti sotto i 100 kWp e di 102 Euro/Mwh sopra i 100 kWp.
Per gli impianti in autoconsumo di potenza superiore a 1 MW, sarà possibile godere dei vantaggi dell’autoconsumo di cui si è detto, senza alcun incentivo sull’energia auto-consumata. L’energia immessa in rete potrà avere accesso agli incentivi in misura più ridotta rispetto a quelli dei piccoli impianti (70 Euro/ MWh come base d’asta).
L’incentivo sull’energia autoconsumata in tutti i casi di cui sopra sarà una sorta di assicurazione per l’investitore che anche in caso di cessazione dell’autoconsumo avrà la certezza di poter godere di un reddito per l’energia immessa in rete.
Per stimolare gli operatori ad aderire al meccanismo degli incentivi sarà, però, necessario che vi siano regole applicative semplici da parte del GSE soprattutto per tutto quanto attiene al cumulo fra le diverse forme di incentivazioni e ai presupposti per l’accesso agli incentivi.