La nuova disciplina che l’Unione europea sta disegnando per la transizione energetica (il cosiddetto “Clean Energy Package”) contiene un insieme di strumenti che sono finalizzati da una parte a consentire ai cittadini e alle imprese l’installazione di impianti di produzione di energia in prossimità dei propri centri di consumo e la simultaneità fra tale produzione e il consumo; dall’altra a garantire ai produttori e ai consumatori una ricaduta economica almeno equivalente ai vantaggi in termini ambientali e nella gestione delle reti che derivano da una migliore coordinazione tra produzione di energia rinnovabile e consumo.
A questo scopo, le nuove direttive comunitarie prevedono: (i) il diritto per i consumatori energetici di auto-consumare l’energia prodotta anche in forma collettiva all’interno degli edifici o di aree in cui operano le comunità energetiche (Articolo 21 e Articolo 22 della Direttiva 2018/2001); (ii) il diritto per i consumatori energetici di accedere a prezzi che riflettono la loro risposta ai meccanismi di mercato (i cosiddetti prezzi dinamici previsti dalle bozze dalla nuova direttiva sui mercati energetici in via di approvazione); (iii) il diritto per i consumatori energetici di poter partecipare ai mercati in forma aggregata o di costituire comunità energetiche per accedere in maniera più consapevole ai mercati ed effettuare in modo più efficiente gli investimenti (Cfr. Articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001).
Perché tutto ciò avvenga bisogna che la produzione e il consumo siano tracciati da contatori che permettono di riconoscere la simultaneità fra la produzione in una unità di produzione determinata e il consumo in altra specifica unità di consumo, e quanto l’energia prodotta da una unità di produzione sia allocata verso unità di consumo limitrofe contrattualizzate a tal fine.
Un primo presupposto è dunque la sostituzione degli attuali contatori di utenza con contatori in grado di restituire al gestore di rete e ai clienti i dati di produzione e consumo in tempo quasi reale. L’Articolo 9 della direttiva 2012/27 come modificato dalla Direttiva 2018/2002 stabilisce quanto segue: “Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso”. Anche a tal fine, in Italia è in corso l’installazione di contatori 2 G ad opera dei distributori ai sensi della Delibera 87/2016 di ARERA. Sarà importante nei prossimi mesi avere le valutazioni da parte dei consumatori sull’efficacia di tali strumenti e sul rispetto dei requisiti e delle funzioni per i quali essi sono stati installati.
Un secondo presupposto è l’accesso incondizionato e quanto più immediato per il consumatore ai dati del contatore e la possibilità di elaborarli. Tale accesso e la rispettiva possibilità di elaborazione sono infatti una condizione necessaria a garantire che i sistemi software e digitali possano ottimizzare la gestione dei consumi e dei sistemi di stoccaggio (ivi comprese le batterie per la mobilità elettrica e le pompe di calore che di fatto stoccano l’energia attraverso la produzione di energia termica). L’Articolo 11 della Direttiva 2012/27 come modificato dalla Direttiva 2018/2002 stabilisce che “Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi”. Andrà dunque adeguato in Italia il Testo Integrato sulla Misura Elettrica di ARERA al fine di prevedere pienamente tale diritto ai titolari dei punti di connessione, garantendo soprattutto l’immediatezza dell’accesso.
La validazione e certificazione dei dati raccolti in tempo quasi reale a fini contrattuali fra i privati può avvenire poi attraverso le tecnologie cosiddette “blockchain”. Perché la validazione dei dati attraverso tali procedure sia utile non solo a fini contrattuali, ma anche per l’accesso a benefici tariffari sarà comunque necessaria una normativa che definisca i requisiti minimi per la certificazione attraverso blockchain.
Da ultimo, va ricordato che il ricorso alle tecnologie digitali per ottimizzare i consumi e i flussi di energia non potrà avere diffusione sino a quando i meccanismi di mercato e le tariffe di rete non riconosceranno ai comportamenti virtuosi ed efficienti una riduzione della bolletta elettrica.
In questo senso, a modesto parere di chi scrive, potrebbe rappresentare un contributo importante:
1. Prevedere il superamento del corrispettivo fisso commisurato alla potenza impegnata per le tariffe di distribuzione domestiche sostituendolo, almeno in parte, con tariffe commisurate alla quantità di energia prelevata e al tempo di consumo. L’articolo 21 della nuova direttiva 2018/2001 esclude infatti il pagamento di tariffe di rete per l’energia auto-consumata perlomeno per le piccole utenze e la bozza di regolamento mercati (Articolo 16) stressa l’importanza di differenziare le tariffe a seconda dell’ora di consumo;
2. Creare un quadro regolatorio che consenta di fare contratti di acquisto di energia che riflettono in tempo reale l’andamento dei mercati all’ingrosso (cd. Contratti a prezzo dinamico). Ciò presuppone che i meccanismi regolatori prevedano l’acquisto all’ingrosso non più a valori di prezzo unico nazionale, ma al prezzo di ciascuna zona di mercato. L’Articolo 11 della bozza di direttiva mercati prevede il diritto dei consumatori di poter richiedere contratti a prezzo dinamico, ma questo non è possibile senza il superamento e la modifica dell’Articolo 30 comma 4 lettera c) della Delibera 111/2006 di ARERA che prevede che il prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo sia unico e sia pari alla media dei prezzi zonali;
3. Superare l’attuale sistema regolatorio che impedisce l’autoconsumo collettivo dell’energia (Articolo 4.4 Delibera 578/2013 di ARERA) e dare attuazione all’articolo 21 comma 4 e all’articolo 22 della direttiva 2018/2001 consentendo di distribuire l’energia prodotta fra coloro che sono nell’edificio dove l’energia viene prodotta o fra i membri della comunità energetica e prevedere per tali configurazioni tariffe di rete ed esenzioni da oneri di sistema che tengano conto dei benefici complessivamente considerati che sono apportati (cfr. Articolo 21 comma 4 e Articolo 22 della direttiva 2018/2001).