Il 1° gennaio scorso è scattato il divieto di commercializzazione e distribuzione gratuita di sacchetti di plastica in materiale ultraleggero. La novità deriva da una legge approvata nell’agosto 2017 che tuttavia, probabilmente per mancanza di un’adeguata campagna comunicativa, ha colto di sorpresa la maggior parte degli italiani, gettando le basi per polemiche sterili, dietrologie e interpretazioni della norma non sempre corrette. Il presente contributo intende fare un po’ di chiarezza sulla disciplina riepilogando la normativa sugli shopper biodegradabili e compostabili.

Come previsto dall’articolo 226-ter del Dlgs 152/2006 aggiunto dall’articolo 9-bis del Dl 91/2017 convertito dalla legge 123/2017, dal 1° gennaio 2018 possono circolare solo sacchetti biodegradabili e compostabili ultraleggeri con un contenuto di materia prima rinnovabile pari almeno al 40%.

Come è noto la disciplina sui sacchetti biodegradabili e compostabili è presente nell’ordinamento italiano dal 2012 (articolo 2, Dl 1/2012, convertito dalla legge 28/2012) dunque ben prima che la direttiva 2015/720/Ue regolasse la materia, “rimettendo in regola” l’Italia. Infatti il nostro paese anticipando le norme sul divieto dei sacchetti di plastica faceva una cosa buona per l’ambiente ma si poneva in contrasto con la direttiva europea sugli imballaggi (94/62/Ce) perché vietando la commercializzazione in Italia dei sacchetti di plastica, di fatto poneva dei limiti alla circolazione nel nostro Paese di sacchetti di plastica prodotti nell'Unione europea in contrasto col principio della libera circolazione degli imballaggi prevista dalla direttiva europea.

Con l’entrata in vigore della direttiva del 2015 – fortemente voluta dal nostro Paese – l’Italia è tornata “in regola”.

Il Dl 91/2017, convertito in legge (123/2017) e in vigore dal 13 agosto 2017, nell’attuare la direttiva europea del 2015 ha agito sue due fronti: da un lato haconfermato” le norme già esistenti, “trasferendole” più opportunamente all’interno della Parte IV del Codice ambientale dedicata agli imballaggi (Dlgs 152/2006), dall’altro ha dettato una disciplina anche sui cosiddetti sacchetti “ultraleggeri” (sotto i 15 micron di spessore) che finora non erano oggetto di regolamentazione.

Ai sensi della disciplina vigente, dunque possono circolare solo:

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna all’area della borsa:

- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% (esercizi che commerciano generi alimentari);

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% (esercizi che commercializzano solo prodotti diversi dai generi alimentari);

2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna all’area della borsa:

- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% (esercizi che commerciano generi alimentari);

- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% (esercizi che commercializzano solo prodotti diversi dai generi alimentari);

3. borse di plastica biodegradabili e compostabili di qualunque spessore certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità (norma tecnica En 13432:2002) e fornite ai clienti per l’asporto merci;

4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili fornite o per motivi di igiene alimentare (il tipico sacchetto che avvolge il pesce per evitare che venga a contatto con altri alimenti o con altre cose) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, cioè il tipico sacchetto in cui mettere frutta, verdura e altri generi alimentari. Tali sacchetti devono contenere materia prima rinnovabile (certificata En 16640:2017 da organismi accreditati) pari almeno al 40% (salirà al 50% dal 2020 e al 60% al 2021).

Per i sacchetti ultraleggeri parliamo quindi di imballaggio primario (come la lattina che contiene i piselli, ad esempio), non di imballaggio terziario (il sacchetto che ci danno alla cassa del supermercato).

Sono esclusi da queste regole gli alimenti già preincartati dal produttore, come ad esempio la frutta e verdura che si trova spesso nei supermercati in vaschette di plastica incellofanata e già prezzata dal supermercato o il sacchetto di plastica che contiene la mozzarella.

Il Ministero dell’Ambiente, con la circolare 4 gennaio 2018, ha ricordato che sia la direttiva sia le norme italiane prevedono che i sacchetti non possano essere forniti al consumatore gratuitamente. Peraltro il Ministero dello sviluppo economico, in una nota del 7 dicembre 2017 anticipava alla Grande distribuzione la possibilità di poter cedere i sacchetti “sottocosto” senza l’obbligo del rispetto della disciplina sul sottocosto (Dlgs 218/2001).

Infine, quanto alla possibilità che i consumatori possano utilizzare borse portate dall'esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere la legge (articolo 226-ter, comma 3, Dlgs 152/2006) fa riferimento al rispetto delle norme sui materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti. La materia è dunque di competenza del Ministero della Salute che è orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, rispondenti però alla citata normativa di igiene. Pertanto tali sacchetti non dovranno risultare utilizzati in precedenza e dovranno essere rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica. Lo stesso esercizio commerciale è tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni, stante la sua responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.

Proprio per evitare questo ulteriore onere di “controllo” del cliente e connessa responsabilità, diversi esercizi della grande distribuzione si sono già premuniti di avvisi alla clientela con cui si vieta l’utilizzo di sacchetti per la frutta e verdura sfuse portati dall’esterno.