Gli impegni assunti dal nostro paese per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte non fossile (il PNIEC aggiornato punta a 85 GW di nuova capacità elettrica da FER entro il 2030) e la difficoltà di garantire un approvvigionamento energetico costante ed economico a causa dell’attuale incertezza geo-politica, hanno spinto il Legislatore a dare ulteriore impulso al compimento della transizione energetica, anche attraverso l’introduzione di una normativa più chiara, sistematica e valorizzante dei sistemi di accumulo, i Battery Energy Storage Systems (BESS) e le tecnologie correlate.
A tale scopo, il Legislatore si è mosso principalmente in due direzioni: da un lato, facendo chiarezza sul sistema autorizzativo per la realizzazione dei sistemi di accumulo; dall’altro, introducendo un sistema incentivante di medio-lungo periodo per questi impianti.
Sotto il profilo autorizzativo, il c.d. Testo Unico FER (TUFER), introdotto con Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ha, come noto, riorganizzato l'intero impianto delle procedure autorizzative per la produzione di energia da fonti rinnovabili includendo espressamente anche i sistemi di accumulo e gli elettrolizzatori; novità poi confermata anche dal D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, correttivo integrativo del TUFER. Anche per questi sistemi, il regime autorizzativo applicabile è stato identificato tenendo conto della potenza dell’impianto e della sua localizzazione e precisamente:
- Attività libera, estesa fino a 10 MW per i BESS privi di vincoli ambientali, paesaggistici o di sicurezza;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), applicabile ai siti industriali esistenti, cave dismesse o aree per idrocarburi in dismissione;
- Autorizzazione Unica (AU), obbligatoria per gli impianti stand-alone con potenza superiore a 200 MW o collocati in contesti sensibili, con conferenza di servizi e parere VIA, quando richiesto.
Sempre il TUFER ha, inoltre, definito le competenze autorizzative: i BESS stand-alone fino a 200 MW sono di competenza regionale mentre lo Stato (i.e. il MASE) è competente per i progetti di potenza superiore e per quelli collocati in prossimità di impianti termoelettrici con potenza termica uguale o superiore a 300 MW. Il Decreto MASE n. 21 del 22 gennaio 2025, ha poi dettagliato soglie, documentazione e tempistiche per ciascun regime, per la concreta operatività del regime autorizzativo.
Appare utile segnalare che, sul piano fiscale e doganale, la Circolare ADM 17/2024 dell'Agenzia delle Dogane ha qualificato i BESS connessi alla rete nazionale come officine elettriche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), ciò comportando l'obbligo di ottenere la licenza d'esercizio dall'ufficio doganale territorialmente competente, prima di immettere energia elettrica in rete.
Il quadro autorizzativo così ridefinito è stato, poi, oggetto di un ulteriore e rilevante intervento normativo per mezzo del cd. Decreto Bollette, introdotto con il Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19 (convertito con Legge 24 aprile 2025, n. 60) ed entrato in vigore dal 30 aprile 2025. Infatti, l'art. 3-quinquies del Decreto ha esplicitamente esteso i regimi autorizzativi del TUFER agli accumulatori elettrici termomeccanici, alternativi alle batterie elettrochimiche basate su cicli termodinamici, includendoli negli allegati B e C del TUFER e sottoponendo gli stessi a PAS o ad AU (regionale o statale), a seconda della loro potenza e localizzazione. In tal modo, è stata ampliata la platea delle tecnologie di accumulo incentivabili, aprendo il mercato anche a soluzioni diverse dalle sole batterie al litio.
Da segnalare che l'art. 3-sexies del medesimo Decreto ha autorizzato il MASE ad avvalersi del GSE come supporto operativo nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di storage, mediante stipula di apposita convenzione, con l'obiettivo dichiarato di efficientare e accelerare gli iter amministrativi.
Inoltre, per i grandi impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, la modifica dell'art. 9, comma 13, del TUFER ha previsto il coinvolgimento della regione interessata in sede di conferenza di servizi.
Sotto diverso profilo regolatorio, merita di essere citata la Circolare prot. n. 21021 del 23 dicembre 2024 (integrata con la nota integrativa prot. n. 9467 del 5 giugno 2025 17), con la quale il Comitato Centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica (istituito dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13) ha emanato le Linee Guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di BESS dal punto di vista della prevenzione incendi. Tali linee guida introducono criteri minimi per le componenti elettriche, distanze di sicurezza, requisiti di recinzione, valutazione del rischio ATEX, impianti di spegnimento automatico e gestione delle acque e sebbene abbiano valore di indirizzo tecnico, sono senz’altro utili per gli operatori, in fase di progettazione e realizzazione di tali tipi di impianti.
Come già accennato, parallelamente all’intervento sul piano autorizzativo, il Legislatore si è occupato anche di sostenere lo sviluppo dei sistemi di accumulo, con specifici meccanismi incentivanti.
Come noto, l’art. 18 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, ha introdotto il Meccanismo di Approvvigionamento a termine di Capacità di Stoccaggio Elettrico (MACSE), la cui disciplina operativa è stata approvata con D.M. MASE n. 346 del 10 ottobre 2024, pubblicata da Terna in data 22 ottobre 2024 in conformità ai criteri definiti da ARERA con Delibera 247/2023/R/EEL del 6 giugno 2023.
Il MACSE è strutturato come un sistema di approvvigionamento a lungo termine di nuova capacità di stoccaggio: Terna indice aste competitive alle quali possono partecipare gli operatori titolari di nuovi impianti di accumulo. I soggetti risultati in posizione utile ricevono un premio, espresso in euro/MWh-anno per un orizzonte contrattuale di 15 anni, a fronte dell’obbligo di realizzare l'impianto, mettere la capacità produttiva a disposizione di operatori di mercato terzi tramite una piattaforma GME per operazioni di time-shifting e l’offerta della capacità residua sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).
Più recentemente, il D.M. 27 febbraio 2025 n. 53 ha approvato il fabbisogno nazionale di nuova capacità di stoccaggio elettrico (proposto da Terna) per l'anno di consegna 2028 fissando, al contempo, la data della prima asta al 30 settembre 2025. Con la Delibera ARERA 362/2025/R/EEL del 29 luglio 2025, il premio massimo è stato fissato a 37.000 euro/MWh/anno, calcolato con un tasso di remunerazione del capitale dell'8,1% nominale ante imposte e un parametro INV di 264.000 euro/MWh. La prima asta si è svolta con un sistema pay-as-clear e sono stati presentati progetti per circa 40 GWh di capacità, a fronte dei quali ne sono stati assegnati circa 10 GWh, ossia il 100% del fabbisogno richiesto. Ciò evidenzia, senza dubbio, un forte interesse del mercato per questi sistemi oltre ad una grande competitività tra gli operatori, che ha consentito di assegnare i contingenti ad un prezzo medio ponderato ben al di sotto del premio di riserva. La data della seconda asta è stata fissata per il prossimo 24 novembre 2026 e prevede l’approvvigionamento di ulteriori 16 GWh di nuova capacità di accumulo.
Sempre sul piano dell’incentivazione, ulteriore impulso alla realizzazione di impianti di stoccaggio è atteso dall’introduzione del c.d FER Z, attualmente in fase di consultazione.
Tale meccanismo incentivante abbandona il c.d. modello asset-based per passare a incentivi legati ai profili di produzione di portafogli di impianti. In sostanza, l'operatore potrà combinare tecnologie diverse (quali, ad esempio, fotovoltaico con batterie, eolico con idrogeno) per generare un profilo di produzione target che sarà incentivato nel suo complesso. Pur non prevedendo incentivi diretti allo storage stand-alone, non di meno il FER Z dovrebbe premiare, indirettamente, i portafogli che integrano sistemi di accumulo, valorizzando stabilità dei profili, del dispacciamento nonché la capacità di bilanciamento nei momenti dei picchi di rete; una scelta, questa, coerente con la strategia europea di favorire l'accumulo come elemento sistemico e non accessorio. Per favorire tale nuovo approccio, è inoltre prevista la creazione di una piattaforma nazionale per i PPA (Power Purchase Agreement) con una struttura di garanzia statale gestita dal GSE, che potrà, dunque, agire come garante di ultima istanza.
Sempre in prospettiva incentivante, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), all’art. 1, commi. 427-436, ha introdotto un nuovo iperammortamento per i beni strumentali nuovi, le cui regole operative sono state fissate con decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026. Per i sistemi di accumulo, l'agevolazione è subordinata all'acquisto contestuale di un nuovo impianto di generazione FER (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico, biomassa), con l'esclusione, quindi, delle BESS stand-alone. Il valore agevolabile è determinato sulla base di un coefficiente - variabile per tecnologia e fascia di potenza - e da un massimale tabellare in euro/kWh. Infine, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha rimosso il vincolo di origine UE per i componenti, consentendo, così, di ampliare il mercato dei fornitori ammissibili. Sul piano degli investimenti, anche il D.L. 21 novembre 2025, n. 175 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4) ha incluso tra le spese agevolabili, ove ricorrano i presupposti ivi previsti, gli impianti per lo stoccaggio dell'energia autoprodotta da FER, agevolando, anche sotto questo profilo, i progetti integrati fotovoltaico-accumulo, destinati all'autoconsumo.



















