In data 11 marzo 2025 è stato pubblicato il provvedimento finale ("Provvedimento") avente ad oggetto l'operazione di concentrazione C12688 ("Operazione") con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità" o "Antitrust") ha autorizzato - con impegni - l'acquisizione da parte di Italgas S.p.A. ("Italgas" o "Incumbent") di 2i Rete Gas Spa ("2i").
Il Green light è stato concesso dall'Antitrust in seguito ad un lungo procedimento istruttorio in cui ANIMA Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine ("ANIMA" o "Federazione") ha rappresentato all'Autorità gli effetti anti-concorrenziali dell'Operazione, non solo nel mercato principale della distribuzione del gas (analizzato al par. 3 infra), ma soprattutto nei mercati collegati (analizzati par. 2 infra), quali quelli della costruzione dei contatori e degli strumenti di misura, di regolazione e degli associati dispositivi di sicurezza e relativi sistemi per il gas.
1. La dettagliata rappresentazione dei potenziali effetti anticoncorrenziali dell'Operazione nei mercati collegati
Come anticipato l'Operazione ha avuto ad oggetto l'acquisizione di 2i da parte di Italgas ed ha riguardato i due maggiori distributori di gas naturale in Italia. Il mercato principale oggetto dell'Operazione ed analizzato dall'Antitrust è stato pertanto quello della distribuzione del gas.
Ciò nonostante, nel corso del procedimento è stato altresì messo in risalto che detta Operazione non ha effetti solamente nel richiamato mercato principale (su cui si veda più dettagliatamente il par. 3) ma anche in quelli collegati ed in particolare in quello della costruzione, della fornitura, dell'installazione e dello smaltimento dei contatori e degli strumenti di misura e relativa componentistica (c.d. “mercato degli smart meters”).
È stato fatto presente agli Uffici dell'AGCM, infatti, che in seguito all'acquisizione di 2i, Italgas sarebbe risultata in posizione del tutto preminente dal lato della domanda degli smart meters e quindi dotata di un potere contrattuale del tutto sbilanciato rispetto a quello dei produttori di detti prodotti. Le parti che sono intervenute nel procedimento hanno inoltre avuto modo di esprimere, nel corso della fase istruttoria, la fondata preoccupazione inerente alla possibilità che Italgas decida di entrare ulteriormente nel mercato collegato, estendendo la propria posizione dominante anche a detto settore.
Infine, sono stati rappresentati agli Uffici dell'Antitrust gli effetti anti-concorrenziali che deriverebbero dalla commercializzazione del nuovo contatore Nimbus, recentemente sviluppato da Italgas, di cui l'Incumbent detiene tutti i diritti di privativa industriale e caratterizzato da funzionalità proprietarie non interoperabili. È stato messo pertanto in luce che la commercializzazione di detto contatore potrebbe risultare in violazione del principio della intercambiabilità - previsto nella normativa di settore di ARERA - a tutela in primo luogo dei consumatori finali. Peraltro, ove questa ipotesi si verificasse, le aziende che oggi producono gli smart meters dovrebbero riconvertirsi da imprese volte alla ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, oltre che nella produzione dei richiamati prodotti, a meri assemblatori di prodotti di terzi (di Italgas nel caso di specie) e ciò a nocumento della dinamicità del mercato stesso.
2. Le comunicazioni di Italgas con riferimento alle proprie politiche nei mercati collegati
Al fine di fare venire meno (almeno in parte) le preoccupazioni anti-concorrenziali, Italgas nel corso del procedimento istruttorio ha comunicato la propria disponibilità a fornire i dettagli alla base della proprietà intellettuale del contatore proprietario Nimbus a tutte le aziende attive nel mercato degli smart meters, con l'obiettivo di garantire una partecipazione equa e trasparente alle gare che verranno in futuro predisposte da Italgas per l'acquisto di detto contatore, rinunciando contestualmente ad eventuali royalties collegate.
Da quanto sopra deriva che la produzione di detti contatori dovrà essere affidata dall'Incumbent ad operatori terzi, sulla base di procedure che dovranno essere trasparenti e competitive e non potranno in alcun modo favorire aziende direttamente o indirettamente controllate da Italgas.
Italgas inoltre ha comunicato agli Uffici che la diretta produzione e la vendita di gruppi di misura non rientra nelle attività pianificate o immaginate dall'Incumbent essendo quest'ultima attiva solo sul lato della domanda e non dell'offerta. Ne consegue pertanto che Italgas non prevede di estendere il proprio contatore Nimbus agli ATEM in cui attualmente non opera.
Volendo riassumere ed in conclusione Italgas ha comunicato nel corso del procedimento istruttorio agli Uffici che non è sua intenzione entrare nel mercato dei contatori e dei regolatori del gas, rimanendo attiva solo dal lato della domanda (i.e. acquirente dei medesimi prodotti tramite gare organizzate ai sensi e per gli effetti del codice degli appalti e non a sua volta produttrice e venditrice dei medesimi).
3. Gli impegni presentati da Italgas con riferimento al mercato principale della distribuzione del gas
Passando all'analisi del mercato principale - quello della distribuzione del gas -, l’AGCM ha rilevato che l’Operazione comporta evidenti criticità concorrenziali (anche) in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in 65 ambiti territoriali italiani ("ATEM").
Per fare venire meno dette preoccupazioni concorrenziali, Italgas ha quindi proposto un articolato reticolato rimediale, che l'Autorità ha da ultimo ritenuto soddisfacente e pertanto approvato con il Provvedimento finale.
In particolare, Italgas si è impegnata a cedere in 31 ATEM1 una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo ("PDR") gestiti in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM2 la quota oggetto di acquisizione, sulla base di precise modalità e della tempistica specificata nel Provvedimento.
Per quanto riguarda le dismissioni nei richiamati 31 ATEM dovranno essere poste in essere da Italgas tramite procedure chiare, trasparenti e concorrenziali e sotto l'egida di un Divesting Trustee terzo ed indipendente, che su proposta di Italgas sarà nominato dall'AGCM.
In caso di mancata dismissione, dovranno essere disposte misure incentivanti, che consistono, oltre che in misure di tipo informativo (che possono essere utili a fornire una conoscenza maggiormente dettagliata delle reti), in alcune opportunità di cui può usufruire l’eventuale aggiudicatario, quali l’anticipazione delle scadenze di alcune concessioni, la possibilità di acquisire dal gestore uscente un numero di dipendenti inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, la possibilità di stipulare contratti di servizio di natura tecnica e facilitazioni finanziarie nel riscatto degli asset dal gestore uscente (che, come noto, richiede il pagamento ai gestori uscenti del valore industriale residuo -VIR - delle reti). Quest’ultimo aspetto, in particolare, è comunemente ritenuto uno dei principali ostacoli alla partecipazione in gara, rappresentando, specie per operatori di dimensioni medio- piccole, una barriera finanziaria consistente.
In merito agli ATEM dell'ultimo gruppo (30), sono state previste le medesime misure incentivanti ma non sono state previste misure dismissive3.
L'Autorità è quindi convinta di avere ristabilito nei richiamati ATEM un livello di concorrenza idoneo a rendere detti ATEM appetibili, per operatori economici interessati ad espandersi nel mercato della distribuzione del gas nel prossimo futuro.
Anche se questo contributo non ha precipuamente ad oggetto l'analisi del mercato principale, basti su quest'ultimo punto rilevare che in buona parte di detti ATEM Italgas manterrà una (pacifica) quota di dominanza, con un ammontare di PDR anche superiore al 50% e che le dismissioni e le misure comportamentali previste dal Provvedimento potrebbero quindi non essere sufficienti per garantire la concorrenzialità e la contendibilità dei singoli ATEM, che potrebbero quindi non risultare di interesse per alcun operatore economico.
Sul punto si nota che fu la stessa Italgas, nel corso delle proprie memorie difensive inerenti ad un caso similare a quello che oggi ci occupa, a sostenere che per risolvere le criticità concorrenziali generate da operazioni di siffatta portata "l’unico rimedio consisterebbe nella cessione delle concessioni acquisite in misura sufficiente a contenere la quota della merged entity in ciascun ATEM al massimo entro il 45% del totale4."
La soluzione autorizzata dall'Autorità nel Provvedimento non prevede detta soluzione, che certamente invece avrebbe avuto - a fronte di importanti dismissioni - il pregio di poter interessare una maggiore platea di potenziali imprese interessate a valutare investimenti nel mercato della distribuzione del gas.
La soluzione individuata dall'AGCM non può pertanto - ad avviso di chi scrive - soddisfare del tutto gli operatori attivi su detto mercato.
4. Il ruolo del Divesting Trustee ed i prossimi step da intraprendere nel mercato principale e nel mercato collegato
Alla luce di tutto quanto sopra, nei prossimi mesi la tutela del mercato dovrà essere innanzitutto attuata attraverso un attento controllo dei piani di dismissione nei menzionati ATEM, sotto la supervisione del Divesting Trustee.
Solo le tempestive dismissioni nei richiamati ATEM e la puntuale applicazione delle misure comportamentali potranno, infatti, - in parte - lenire l'attuale posizione di dominanza che Italgas già detiene sul mercato, evitando che la stessa sia ulteriormente mantenuta, se non accresciuta. Il ruolo delle associazioni di categoria, come sempre, potrà essere quindi di controllo e pungolo delle richiamate dismissioni ed implementazione delle misure comportamentali.
Attraverso una vigilanza puntuale delle attività dismissive e delle misure comportamentali si potrà infatti cercare di garantire che le condizioni del mercato siano il più possibile competitive e favorevoli per tutti gli attori coinvolti, contribuendo così a preservare l'equilibrio nel mercato principale e di conseguenza anche nel mercato degli smart meters.
Note
[1] ATEM oggetto di dismissione del 20% dei PDR: Agrigento; Bari 2; Benevento; Brescia 5; Caltanissetta; Campobasso; Caserta 2; Catania 1; Frosinone 2; L'Aquila 2; Mantova 2; Massa Carrara; Matera; Messina 2; Napoli 2; Novara 2; Padova 2; Padova 2; Potenza 1; Potenza 2; Ragusa; Reggio di Calabria – Vibo Valentia; Roma 4; Roma 5; Salerno 1; Salerno 3; Teramo; Torino 6; Trapani; Varese 1; Viterbo
2 ATEM oggetto di dismissione della quota originariamente di 2i: Barletta – Andria – Trani; Caserta 1; Cosenza 2; Pisa
3 In ulteriori 30 ATEM Italgas dovrà porre in essere misure volte a rendere la propria concessione contendibile da operatori altrettanto efficienti.
4 Procedimento C12125 - 2I RETE GAS/NEDGIA Provvedimento n. 26957/2018. In particolare Italgas ha sostenuto che per risolvere le criticità concorrenziali generate dall’operazione, l’unico rimedio consisterebbe nella cessione delle concessioni acquisite in misura sufficiente a contenere la quota della merged entity in ciascun ATEM al massimo entro il 45% del totale



















