Anche l’efficienza energetica e le energie rinnovabili hanno trovato ampio spazio nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (meglio noto come decreto "Semplificazioni-bis"), convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 ed emanato “per imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori”.

Già lo scorso anno il Governo aveva previsto una norma che apportasse delle semplificazioni nelle procedure amministrative; lo aveva fatto con il Dl n. 76/2020 e con lo scopo di “realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia”. Tuttavia, ulteriori necessità presentatesi quest’anno: definire la strategia degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica hanno dato un’ulteriore spinta all’attività normativa. Dal 31 luglio scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione), sono state, dunque, introdotte numerose novità: misure per Superbonus 110%, biometano, agrovoltaico, autorizzazioni e tanto altro. Vediamo le principali.

Sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici: per tali impianti, il decreto-legge ha previsto, come prima cosa, uno snellimento delle procedure autorizzative, tale per cui gli impianti di accumulo elettrochimico "stand-alone" non vanno sottoposti né a Valutazione di impatto ambientale (VIA), nè a Verifica di assoggettabilità a VIA. Fa eccezione il caso in cui le opere di connessione non rientrino in tali procedure.

Un’altra novità che segna un cambio di rotta nel sostegno alle fonti energetiche rinnovabili è la possibilità di incentivare, ai sensi del Dlgs 28/2011, anche gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni innovative con montaggio dei moduli elevati da terra. Li vedremo incentivati già nel tanto atteso Dm FER2? Se si vuole davvero “accelerare la transizione ecologica”, bisognerebbe partire anche da qui.

Per i sistemi di accumulo e gli impianti fotovoltaici, il Dl Semplificazioni ha anche previsto:

• innalzamento, da 20 kW a 50 kW, della soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad Autorizzazione unica;

• procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti di accumulo che non occupino nuove aree e per quelli da integrare a impianti FER già esistenti o autorizzati;

• PAS anche per impianti fotovoltaici fino a 20 MW, connessi in media tensione e localizzati in discariche, cave dismesse, in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale;

• modello unico anche per piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra.

Superbonus 110%: la novità più di rilievo prevista per le detrazioni maggiorate dedicate alla riqualificazione energetica degli edifici è la nuova modulistica per la Comunicazione di inizio lavori asseverata, denominata CILA-Superbonus. Solo nel caso degli interventi che accedono a questa agevolazione, si può fare a meno di allegare l’attestazione di stato legittimo dell’immobile. È sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare. I moduli della Cila-Superbonus sono già disponibili sul sito del Ministero della Funzione pubblica e possono essere utilizzati a partire dallo scorso 5 agosto 2021.

Anche le Regioni si stanno muovendo in questo senso: la prima è stata la Regione Toscana che ha già approvato il modulo unico regionale della Cila-Superbonus.

Sempre in materia di Superbonus il decreto prevede:

• estensione dell’incentivo agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e a quelli effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4. Esclusi dall'estensione gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni);

• deroga alle distanze minime per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico;

• altra deroga per le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo: esse non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;

• in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

Revamping e repowering: semplificazioni anche per la sostituzione e potenziamento degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti: il decreto-legge considera "non sostanziali" tali interventi e, quindi, autorizzabili mediante PAS.

Biometano e biocarburanti per cui sono state introdotte due misure:

• riconosciuti come materie prime idonee per la produzione di biocarburante avanzato i sottoprodotti utilizzati per l'alimentazione degli impianti di biogas che producono biometano, attraverso la purificazione del biogas stesso;

• prevista l’Autorizzazione unica per le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

Infine, le novità più significative in materia di autorizzazioni:

• istituita una Commissione speciale VIA per i progetti di competenza statale del PNRR e del PNIEC;

• abbreviati i tempi sia per lo screening che per la VIA vera e propria, che nel caso di progetti collegati al PNRR e al PNIEC deve concludersi entro massimo 130 giorni complessivi;

• parere obbligatorio ma non vincolante del Ministero della cultura nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree vicine a quelle sottoposte a tutela paesaggistica;

• introduzione di una fase preliminare al procedimento di autorizzazione nella disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Tale fase consente al proponente di interagire con l'autorità competente in merito alla documentazione da presentare;
• nuove tempistiche e modalità di rilascio del PAUR;

• rafforzati il potere sostitutivo della Pubblica amministrazione (in caso di inerzia dell'Amministrazione competente) e l'istituto del silenzio-assenso;

• riduzione da 18 a 12 mesi del termine massimo entro il quale può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo.