Il disegno europeo di apertura dei mercati energetici, iniziato nel lontano 1996, in Italia sembrava essere giunto a compimento nel 2017 con la legge 124, l’unica legge annuale per la concorrenza mai approvata. Dopo un lungo confronto parlamentare, fu delineato un percorso che prevedeva come traguardo finale il superamento delle tutele di prezzo per i consumatori domestici e, nel caso dell’energia elettrica, anche per le PMI (queste ultime già da anni potevano contare sul mercato libero del gas naturale).
Successiva alla Direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica, la Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepita con il decreto legislativo 164/2000, ha proseguito la liberalizzazione del settore già avviata dalla Direttiva 94/22/CE per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione, estendendola a quelle successive alla produzione, ovvero stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita. In questo modo si è data una fondamentale spinta all’apertura alla concorrenza in vista della creazione di un mercato unico europeo del gas naturale.
Il Dlgs. 164/2000, noto anche come Decreto Letta, dopo aver previsto, a partire da gennaio 2002, la certificazione di bilancio per le società che svolgono attività di vendita di gas naturale, ha richiesto a partire dal 1° gennaio 2003 il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Mise. Autorizzazione che, al momento in cui si scrive, non è stata ancora normata per l’attività di vendita di energia elettrica, nonostante la legge 124/2017 prevedesse un termine di novanta giorni per fissare con un decreto del Mise, su proposta di Arera, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione in un apposito elenco.
Lato offerta, dal 2003 ad oggi, il numero di soggetti abilitati alla vendita di gas naturale è cresciuto: alle società derivanti dalla separazione dall’attività di distribuzione, così come prevista dalle norme europee e italiane, si sono nel tempo affiancati nuovi entranti specializzati nella sola attività di vendita (v. fig. seguente).
Numero di soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
Fonte: elaborazione da elenchi MISE soggetti abilitati alla vendita, ultimo aggiornamento al 20 ottobre2020
Lato domanda, dal primo gennaio 2003 tutti i consumatori di gas naturale sono diventati – come previsto dal Dlgs. 164/2000 – idonei a scegliere liberamente l’azienda da cui acquistare, a differenza di quanto succedeva prima in cui vi era una soglia di idoneità minima di 200.000 metri cubi annui (un consumo fuori dalla portata anche dei più grandi condomini). Da notare che nella vendita al dettaglio dell’energia elettrica l’idoneità è arrivata solo dal primo luglio 2007, quattro anni e mezzo dopo il gas naturale.
Alla possibilità di comprare sul mercato libero è stato affiancato il servizio di tutela, le cui condizioni economiche e contrattuali sono stabilite dall’Arera. Ad oggi, tale servizio è rivolto ai soli clienti domestici e ai condomini con consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi all’anno che non hanno mai cambiato fornitore o se hanno scelto, fra le proposte del fornitore, quella a condizioni regolate.
I clienti non domestici, invece, già dalla seconda metà del 2013, sono gradualmente usciti dal perimetro di tutela di prezzo. Prima di questa data, infatti, avevano diritto al servizio di tutela anche i clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno e le attività di servizio pubblico (ospedali, case di cura, carceri, scuole, ecc.). Per questi ultimi le modalità di cessazione dell’applicazione del servizio di tutela sono state stabilite dall’Autorità (con le delibere 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas) in modo tale da permettere al cliente finale di disporre degli elementi informativi adeguati e di una tempistica congrua per la valutazione delle diverse offerte presenti sul mercato. Una modalità di più semplice definizione rispetto al meccanismo a “tutele graduali”, con un sistema di gare per l'assegnazione, a cui si sta lavorando per le PMI che a gennaio 2021 non avranno ancora scelto un fornitore sul mercato elettrico.
Dal 2013 i consumatori di gas naturale che hanno scelto il mercato libero sono progressivamente cresciuti, come evidenzia la figura seguente.
Clienti finali nel mercato retail del gas naturale
Fonte: Relazioni annuali, indagini annuali sui settori ARERA, 2020
Una dinamica indubbiamente vivace che raccoglie i frutti delle proposte commerciali e delle iniziative di comunicazione delle società di vendita, ma che diventa ancor più interessante proprio se si abbinano il numero di soggetti abilitati alla vendita di gas naturale e il numero dei clienti serviti sul libero mercato .
Numerosità dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale e dei clienti serviti sul libero mercato. Numeri indice (2003=100)
Fonte: elaborazione su dati Mise e Arera
Al crescere del numero di venditori operanti sul mercato libero si è accompagnato l’aumento del numero di clienti che hanno optato per l’acquisto del gas naturale. Un dato di cui forse si dovrebbe tener conto anche nella elaborazione dei criteri per l’inclusione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.