I certificati bianchi, come comunemente vengono chiamati i titoli di efficienza energetica (TEE) sono il principale strumento ideato per dare attuazione alle politiche di promozione dell’efficienza energetica del Paese, in ottemperanza agli obblighi assunti dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto e degli accordi di Parigi per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Istituiti già nel 2004, vengono oggi rilasciati dal GSE S.p.A. a fronte della realizzazione di interventi che garantiscono il raggiungimento di determinati risparmi di energia primaria di origine fossile. La loro funzione è duplice: per un verso incentivano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico diversamente poco sostenibili sotto il profilo economico; per altro verso sono lo strumento attraverso il quale i distributori di energia elettrica e gas naturale medi e grandi (quelli alle cui reti sono allacciati almeno 50.000 utenti finali) perseguono gli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Ed infatti, i distributori obbligati sono tenuti a presentare annualmente al GSE un numero di TEE corrispondente a una quota fissata dalla legge in misura crescente nel tempo. Si è passati dai 0,10 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del 2004 agli oltre 11 milioni che dovranno essere raggiunti nel 2020.

I distributori possono realizzare direttamente gli interventi di efficientamento energetico per ottenere i TEE necessari ad adempiere alla rispettiva quota d’obbligo ovvero ricorrere al mercato acquisendo i TEE generati da interventi realizzati da soggetti terzi e in particolare dalle Energy Service Company - “ESCo”, avvalendosi a tal fine dell’apposita piattaforma regolamentata gestita da GME S.p.A. o tramite contrattazioni bilaterali con le stesse ESCo.

Come sempre avviene con ogni strumento di incentivazione pubblica ed in ossequio al principio di assicurare l’equa remunerazione del capitale investito nelle attività regolate, il costo sostenuto dai distributori per la produzione o l’acquisto dei TEE è poi “socializzato” sugli utenti tramite apposite componenti della tariffa di distribuzione pagata dai consumatori ai loro rivenditori di gas ed elettricità.

Gli obiettivi nazionali di risparmio hanno rappresentato sin dall’inizio una sfida per i distributori obbligati.  Ciò in quanto la legge ha sempre escluso il riconoscimento di TEE a fronte di interventi che rappresentano l’attuazione del normale progresso tecnologico in ambito energetico, premiando esclusivamente i cd. “interventi addizionali”, rappresentativi di una significativa innovazione tecnologica rispetto agli standard di mercato. Di conseguenza, l’offerta di TEE sul mercato si è presto rivelata insufficiente per soddisfare la domanda strutturalmente crescente.

A fronte di dati che registravano le difficoltà dei distributori nel rispettare gli obiettivi di risparmio acquisendo la quantità necessaria di TEE sul mercato, nel 2012 il legislatore è intervenuto a introdurre alcune sostanziali misure correttive.

Il D.M. 28 dicembre 2012 ha quindi previsto l’introduzione di un moltiplicatore denominato coefficiente Τ (Tau), volto ad incrementare la quantità di titoli emessi a fronte di ciascun tep di energia risparmiata, accanto al riconoscimento di un maggior contributo tariffario a copertura dei costi per l’acquisto dei TEE ed alla possibilità per i soggetti obbligati di recuperare fino al 40% della propria quota d’obbligo nel corso dell’anno successivo senza l’applicazione di sanzioni.

L’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha dato attuazione a tali misure correttive con la Deliberazione AEEGSI 14/2013/R/efr, parametrando così il contributo tariffario al prezzo effettivo dei TEE registrato sul mercato GME nel corso dell’anno precedente e prevedendo il riconoscimento dei costi sostenuti secondo un criterio temporale di cassa.

I correttivi introdotti dal Legislatore non sono sembrati sufficienti a smorzare la tensione evidenziata sui mercati dei certificati bianchi, i quali - già da subito - hanno al contrario registrato una pronunciata volatilità.  L’effetto positivo sortito dalle disposizioni introdotte nel 2012 è stato poi completamente vanificato dalla successiva emanazione del D.M. 11 gennaio 2017, il quale ha disposto l’eliminazione del coefficiente Tau e introdotto modalità più restrittive di valutazione dei progetti ai fini del rilascio del rilascio dei TEE.

Poco sorprendente è stata quindi l’impennata di prezzi registrata a settembre 2017 (oltre 330€/TEE a fronte dei 160€/TEE dello stesso periodo del 2016), ragionevolmente imputabile all’incertezza data dalle nuove regole ed alla strutturale contrazione dell’offerta di TEE per l’oggettivo aumento dei costi sottesi all’implementazione di sempre nuovi interventi addizionali; circostanza che tuttavia ha già messo a dura prova la capacità delle società di distribuzione di fare fronte ai propri obblighi di legge.

In questo contesto l’AEEGSI, presumibilmente preoccupata di contenere la spinta inflazionistica sulle bollette, è nuovamente intervenuta con la Deliberazione AEEGSI 435/2017/R/efr a ridisegnare le modalità di calcolo del contributo tariffario a copertura dei costi di acquisto dei TEE. La determinazione del contributo è ora quindi operata passando da un regime di “cassa” ad uno di “competenza”, ossia differenziando il regime tariffario a seconda che i TEE siano di competenza dell’anno in corso ovvero costituiscano il recupero di quote residue dell’anno precedente. Inoltre, il prezzo medio di riferimento è calcolato sulla media di mercato registrata non più nell’anno, bensì nel triennio precedente (con evidente riduzione dello stesso, alla luce dell’andamento dei prezzi sopra ricordato).

L’introduzione delle descritte misure ha destato perplessità negli interpreti e non poca preoccupazione negli operatori. La parametrazione del contributo a valori di riferimento “virtuali” e poco agganciati all’effettivo andamento di mercato viene in questo modo ad assumere i connotati di un taglio lineare al contributo tariffario, taglio che le imprese di distribuzione sono chiamate ad assorbire senza copertura alcuna.

Sembra infatti evidente che l’Autorità abbia scientemente addossato il rischio associato alla volatilità del mercato sui distributori per contenere la spinta al rialzo del prezzo dei TEE agendo sulla domanda, ma dimenticando invece che in un contesto di domanda strutturalmente anelastica (fissata per legge) il prezzo è spesso (se non solo) una funzione dell’offerta.

Alcuni operatori si sono già attivati di fronte alle competenti sedi giurisdizionali per chiedere l’annullamento delle nuove e lesive disposizioni. La vicenda è appena all’inizio, ma sarà interessante seguirne gli sviluppi per analizzarne le ricadute sulla tenuta complessiva di un sistema già di per sé fragile.