L’Italia, con ben sei anni di anticipo rispetto alla scadenza del 2020, ha conseguito l’obiettivo fissato in sede europea della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili superando nel 2014 la soglia del 17% dei consumi finali di energia coperti da FER. Il 2015 ha confermato il raggiungimento di questo obiettivo, con consumi coperti da rinnovabili per 21,1 milioni di tep (Mtep) a fronte del totale di consumi finali lordi pari a circa 122,2 Mtep, determinando di conseguenza una quota di FER pari al 17,3%.

A questo risultato ha contribuito in maniera significativa il settore termico che copre il 50,1% dei consumi di energia da FER, ad opera principalmente della biomassa; segue il settore elettrico (44,3%) dove il solare è diventata la seconda fonte sui consumi dopo l’idroelettrico; infine, il settore dei trasporti con i biocarburanti che incidono per il 5,6% dei consumi coperti da rinnovabili e meno dell’1% rispetto ai consumi finali lordi complessivi. Proprio il settore del trasporto risulta essere l’unico in cui non è stato raggiunto né l’obiettivo stabilito a livello europeo del 10% di consumi energetici complessivi settoriali soddisfatto da FER, né le previsioni in merito del Piano d’Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN).

Nell’attesa delle statistiche preliminari per il 2016, sotto il profilo istituzionale l’anno delle rinnovabili si è chiuso con il comunicato stampa con il quale la Corte Costituzionale ha dichiarato di non aver rinvenuto questioni di legittimità costituzionale per il cosiddetto provvedimento “Spalmaincentivi”, il decreto legge n. 91 del 2014 che ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 ha rimodulato gli incentivi al fotovoltaico in particolare per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, riducendone la tariffa incentivante a fronte di un allungamento della durata.

I ricorsi avviati dagli operatori di settore hanno così incontrato il loro alt finale, chiudendo la fase di incertezza determinatasi con lo spalmaincentivi. L’impatto complessivo del decreto potrà essere valutato pienamente solo nel corso del tempo, sulla base del percorso di riduzione degli oneri in bolletta che ha delineato e sulla verifica, prevalentemente ex post, dei piani economici e finanziari effettivamente saltati, che il GSE considera limitati, così come sulla fiducia che gli investitori dimostreranno nel settore per il futuro, anche dopo norme retroattive così significative.

Nella direzione di una prospettiva più chiara è andato, d’altra parte, il provvedimento per le rinnovabili più importante del 2016 ovvero il decreto ministeriale del 23 giugno (DM) del Ministero dello Sviluppo economico che ha aggiornato i meccanismi di incentivazione delle FER ad esclusione del fotovoltaico e ha individuato potenza incentivabile per 1.370 MW. Più della metà di tale potenza (860 MW) è attribuita all’eolico, la rinnovabile a maggior grado di maturità e quindi più efficiente, la quota restante è variamente suddivisa tra idroelettrico, geotermia, biomasse, rifiuti, rifacimenti1 e solare termodinamico. Quest’ultimo, nella fattispecie, assume una rilevanza particolare, in quanto considerato tecnologia ad alto potenziale sia in termini di sviluppo che di possibilità di esportazione da parte del sistema industriale.

Gli incentivi individuati dal DM sono specificamente differenziati per tipologia di fonte e per potenza, così come per fonte e per potenza sono distinte le modalità per accedere agli incentivi ovvero accesso diretto, iscrizione al registro, procedure d’asta al ribasso sulle tariffe incentivanti: in particolare le procedure d’asta saranno utilizzate per l’assegnazione degli incentivi a impianti di grandi dimensioni ovvero superiori ai 5 MW.

Il sistema previsto dal decreto di giugno 2016 a regime dovrebbe comportare incentivi per circa 435 milioni di euro all’anno per un arco di tempo di vent’anni, per un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro (mld. euro). L’erogazione dei nuovi incentivi dovrà comunque rispettare il tetto di 5,8 mld. euro annui previsto per le FER diverse dal fotovoltaico.

In coda d’anno infine il nuovo governo Gentiloni ha approvato il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2014/94/UE, detta Direttiva Dafi, relativa alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nel settore dei trasporti, definendone i requisiti minimi, e alla definizione di un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato di tali combustibili, quali biofuel, gas naturale compresso, GNL ed elettricità per la mobilità. Per questi ultimi il decreto fissa obiettivi vincolanti, a esclusione del GPL per cui sono previsti solo obiettivi facoltativi, al pari dell’idrogeno per il quale sono predisposte peraltro esclusivamente misure sperimentali. Il decreto individua, oltre alle misure per l’attuazione delle specifiche tecniche comuni per l’infrastruttura, procedure amministrative semplificate per la sua realizzazione, ponendo un’attenzione specifica a garantire una piena tutela dei consumatori attraverso obblighi di informazione relativi ai combustibili e ai punti di ricarica e di rifornimento. Un primo passo quindi nella direzione di organizzare un sistema di distribuzione di combustibili verdi.

Sempre in materia di attuazione di direttive europee, nella medesima seduta del 14 dicembre del Consiglio dei Ministri è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo relativo all’attuazione delle direttive UE 2015/652 e 2015/1513, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le novità sono molteplici: anzitutto l’introduzione di un tetto massimo, pari al 7% del consumo finale di energia nei trasporti, al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare come lo zucchero, l'amido e gli oli vegetali; quindi l’introduzione di un sotto-obiettivo al 2020 specifico per i biocarburanti avanzati, quali quelli prodotti da rifiuti e alghe ed elencati nella direttiva UE 2015/2013 (ILUC)2, dato dallo 0,5% - in contenuto energetico - di consumo di biocarburanti avanzati espresso come percentuale della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020; inoltre, la revisione dei meccanismi di premialità per i biocombustibili in modo da allinearsi alle disposizioni europee anche attraverso il rafforzamento del sistema di tracciabilità; infine, l’inserimento dei biocarburanti ad uso aviazione tra quelli rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita.

Un 2016 quindi caratterizzato dall’assestamento progressivo del quadro istituzionale che sovrintende le rinnovabili, che guarda con sempre più attenzione al mondo del trasporto e al suo sviluppo in senso sostenibile, probabilmente individuando i temi principali dell’agenda del 2017.

Note

1 Il rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l’intervento per il mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere che lo costituiscono; il rifacimento può essere totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato.

2 Direttiva relativa ai biocarburanti e al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni ("ILUC")