In un contesto, per molti aspetti, in evoluzione come quello del settore petrolifero ed in particolare dei carburanti, non si può tralasciare l’incidenza che in esso può avere il fenomeno dell’illegalità, fortemente praticato nei diversi passaggi della filiera commerciale, in evidente contrapposizione con una politica di necessari cambiamenti. Un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente fino a dar vita ad un binario che si avvia ad avvicinarsi a quello legale, minacciando sensibilmente le regole della legittima concorrenza e procurando danni all’Erario ed ai conti economici degli imprenditori onesti.

Si stima, ma ritengo si sottostimi, un’incidenza del 25% nel mercato dei soli carburanti ed i dati relativi al 2015 dichiarano circa 200.000 tonnellate di prodotti energetici consumati in evasione delle imposte. In particolare, va fatta una riflessione sul cambiamento, nell’arco dell’ultimo decennio, dei soggetti coinvolti nei reati di frode fiscale: questi non ricomprendono solo la delinquenza comune ed abituale del settore, ma riguardano anche parte di operatori che, di certo, non sono criminali incalliti ma, più semplicemente, sono disposti a correre rischi di incriminazione istigati da sedicenti trader che hanno trovato un terreno fertile in una situazione di disagio economico e finanziario del settore.

In sintesi, il fenomeno dell’illegalità nel settore dei carburanti si è incrementato, da un lato, di pari passo con il sempre maggior gravame fiscale sui prodotti energetici; dall’altro con la liberalizzazione del mercato introdotta nel 2012 (ad oggi la quota degli indipendenti sfiora il 25%) tale per cui si subisce l’ingresso sul mercato anche di trader che inducono a frodare il fisco alterando le dinamiche di una corretta concorrenza. É fondamentale, quindi, che, per combattere o quantomeno ridurre il fenomeno, si esaminino le cause e le concause che lo hanno generato. Il tutto in un contesto che, in taluni casi, comporta addirittura un concreto rischio di coinvolgimento in processi penali - almeno nella fase istruttoria - anche di imprenditori onesti, coinvolti inconsapevolmente in sistemi di frode organizzati da terzi nell'ambito della filiera di appartenenza dei malcapitati.

I sistemi di frode maggiormente praticati di grande impatto sul mercato e di maggior danno per l’Erario sono sicuramente: le frodi carosello, la costituzione di società che si dichiarano impropriamente esportatori abituali extra-UE (status che consente di acquistare prodotto non gravato da IVA), le frodi sui cali e l’importazione ed uso di prodotto adulterato.

Per frode carosello si intende un meccanismo fraudolento dell’IVA attuato mediante vari passaggi di beni, in genere provenienti ufficialmente da un paese dell'Unione Europea, al termine del quale l’impresa italiana acquirente detrae l’IVA nonostante il venditore compiacente non l’abbia versata. In genere viene interposto un soggetto italiano (prestanome e nullatenente) nell’acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Ufficialmente, quest’ultimo risulta però aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con IVA ma non la versa, mentre l'acquirente (compiacente) la detrae.

Nelle frodi per falsa esportazione, quelle più semplici essendocene di più articolate, si costituisce in Italia una società fittizia che si dichiara esportatrice abituale in Paesi extra-UE, depositando una falsa Dichiarazione di Intento presso l’Agenzia delle Entrate. Tale status le conferisce il diritto di acquistare merce senza IVA in misura pari alla quantità di merce che fraudolentemente ha dichiarato di aver esportato nell’esercizio precedente, merce che dovrebbe essere destinata all’estero. Contrariamente viene ceduta sul mercato nazionale gravata da IVA, incassata e mai versata dal cedente, che prima di un controllo fiscale (che avverrebbe in sede di dichiarazione annuale IVA), scompare.

Con riferimento alle frodi sui cali, il sistema è costituito dal furto sistematico di olio minerale, effettuato eludendo i sistemi di controllo aziendali e/o con la connivenza dei gestori dei depositi. Il prodotto viene periodicamente sottratto all’accertamento fiscale in uscita dal deposito, facendo attenzione a non sforare la soglia rappresentata dai notevoli cali legali consentiti dalla normativa fiscale (proporzionali ai volumi di vendita). In tal modo, gli ammanchi vengono giustificati dal calo naturale e fisiologico delle merci.

L’importazione di prodotto adulterato dall’estero si sostanzia nell’immettere sul mercato nazionale prodotto di scarsissima qualità acquistato a basso costo e venduto ad un prezzo fortemente concorrenziale sul mercato nazionale.

Il legislatore, con recenti provvedimenti normativi che si innestano nel quadro sanzionatorio già introdotto nel Testo Unico Accisa del 26/10/1995 n. 504 (articoli 40 e seguenti), ha previsto ulteriori norme restrittive finalizzate a combattere le frodi fiscali nel settore. In particolare, con l’articolo 4 del decreto legge del 22 ottobre n.193 (convertito nella legge 225/2016) e con l’articolo 67 del disegno di legge per il Bilancio 2017 (comma 535, del disegno di legge di bilancio n.2611); il primo riferimento normativo è rivolto a tutte le imprese ma risulta di specifico interesse per il settore petrolifero, mentre il secondo si qualifica come disposizione antielusiva specifica per il settore petrolifero. La legge 225/2016, al fine di combattere i tempi lunghi di controllo sulle operazioni IVA che si protraevano fino alla dichiarazione annuale, sottraendo i falsi esportatori (dichiaratisi tali con una falsa dichiarazione alla Agenzia delle Entrate, che gli consentiva di incassare l’imposta non versata) da controlli nel corso di tutto l'esercizio, ha previsto l’obbligo di inoltrare telematicamente - nell’arco del periodo impositivo - i dati relativi alle fatture attive e passive, alle liquidazioni periodiche ed alle bollette doganali. Così come la legge sul bilancio 2017 ha previsto per le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa un sistema di tracciamento della posizione ed un sistema di misurazione delle quantità scaricate; ciò al fine di evitare la dichiarazione fraudolenta di una falsa esportazione e l’eventuale difformità tra il luogo di destinazione riportato sul documento fiscale ed il reale luogo di destinazione (ad esempio depositi abusivi destinati ad incrementare il mercato illegale).

Ulteriori provvedimenti riguardano la modifica alla disciplina dei destinatari registrati che sono obbligati a registrare e contabilizzare separatamente i prodotti ricevuti in regime sospensivo.
Modifiche restrittive riguardano la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di obbligare, anche presso gli impianti soggetti a denuncia, l’installazione di strumenti di misura che ritiene necessari per la tutela di interessi fiscali a spese dei soggetti obbligati alla denuncia.
Un ultimo provvedimento di interesse, per i fini innanzi delineati, riguarda le modifiche alla disciplina dei depositi fiscali restringendo l’ambito delle condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento di tale status.

Sicuramente i provvedimenti riportati avranno una loro efficacia nella lotta alle frodi fiscali praticate nel settore, ma ritengo ci si debba al contempo orientare congiuntamente verso una politica di agevolazione fiscale nei confronti degli imprenditori virtuosi, che scoraggi gli operatori del settore dal correre un concreto rischio di un coinvolgimento in imputazioni di frode fiscale con risvolti anche gravi.