Il 5 ottobre 2024 Italgas ha annunciato che i soci di 2i Rete Gas, F2i SGR con il 63,9% e Finavias (gruppo Ardian) con il 36,1%, hanno accettato l’offerta vincolante per la vendita delle loro azioni e hanno stipulato con Italgas il contratto di compravendita, al termine della trattativa in esclusiva iniziata a maggio 2024. Di seguito, analizziamo i presupposti per l’approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM o Autorità) e se si applica il golden power del governo.
L’art. 16 l. 287/1990 (legge antitrust) stabilisce che le concentrazioni tra imprese (fattispecie che comprende l’acquisto del controllo societario) devono essere comunicate preventivamente ad AGCM nel caso in cui si verifichino due condizioni (doppia soglia): (i) il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro, e (ii) il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 35 milioni di euro (valori aggiornati da AGCM l’11/03/2024). L’operazione supera entrambe le soglie di fatturato ed è quindi soggetta all’obbligo di notifica preventiva ad AGCM. Il 24 ottobre Italgas ha comunicato di aver trasmesso all’Autorità i documenti rilevanti per ottenere l’approvazione.
Secondo la legge antitrust, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l’Autorità avvia l’istruttoria se ritiene che l’operazione “ostacoli[…] in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante” (art. 6, co. 1, l. 287/1990). Nel nostro caso, a fronte di 24 milioni di contatori allacciati alla rete (PDR) a livello nazionale, Italgas ha circa 6,5 milioni di PDR ed esercita il servizio di distribuzione in 1.967 comuni. 2i Rete Gas ha quasi 4,9 milioni di PDR e svolge il servizio in 2.226 comuni. Per quanto riguarda i volumi di gas distribuito nel 2023, Italgas è il primo operatore, mentre 2i Rete Gas è il secondo e nel complesso, le due società raggiungono oltre la metà del mercato italiano della distribuzione gas.
È indubbio che la concentrazione rafforzerà la posizione dominante di Italgas nel mercato italiano, facendo venir meno il suo principale concorrente nelle gare d’ambito per l’assegnazione delle concessioni. Nella maggior parte delle gare svolte finora hanno partecipato entrambe le società. Ciò non significa, però, che l’Autorità bloccherà automaticamente l’operazione, ma è sicuro che imporrà specifici rimedi per ripristinare la concorrenza nel settore.
Infatti, molte volte AGCM autorizza un’operazione, dichiarandola compatibile con il mercato, a condizione che le imprese apportino al loro progetto le modifiche necessarie per eliminare, o almeno ridurre entro limiti tollerabili, gli effetti anti-concorrenziali (art. 8 §2 Reg. UE n. 139/2004 e art. 6, co. 2, l. 287/1990). Le misure correttive prescritte da AGCM sono di due tipi: a) di carattere strutturale, che consistono nell’obbligo di cedere ai concorrenti rami d’azienda o beni immateriali, come marchi e brevetti; e b) di carattere comportamentale, che consistono (ad esempio) nell’obbligo di garantire forniture ai concorrenti o di vendere a prezzi di mercato. In alcuni casi, l’Autorità ha prescritto entrambi i tipi di misure correttive. La stampa ha dichiarato che Italgas prevede a dismissione di rami di azienda di distribuzione gas per un valore di 1 miliardo di euro, a fronte di un valore dell’operazione di 5,3 miliardi di euro (debito compreso).
Per determinare quali misure correttive l’Autorità potrebbe prescrivere a Italgas è utile esaminare i provvedimenti precedenti.
L’assegnazione delle concessioni per il servizio di distribuzione gas avviene tramite gare (art. 14, d.lgs. 164/2000), indette per ciascuno degli ambiti territoriali minimi o ATEM (art. 46-bis, d.l. 159/2007) individuati con il DM 226/2011 che ha suddiviso l’Italia in 177 ambiti di gara o ATEM. Secondo l’Autorità ogni gara di ATEM rappresenta un mercato distinto.
Due sono gli aspetti considerati da AGCM per stabilire se l’acquisizione influisce sulla concorrenza in ciascuna gara di ATEM: a) se l’operazione elimina uno dei potenziali concorrenti alla gara, identificato in base alla quota percentuale di PDR posseduti sul totale dell’ATEM (es., la società target ha almeno 20% dei PDR); oppure b) se l’operazione rafforza il principale gestore uscente (acquirente), aumentando la sua quota (es., fino al 65%-70%) in modo da scoraggiare gli altri potenziali partecipanti alla gara, anche quando la percentuale acquisita è troppo bassa perché l’impresa target abbia interesse a partecipare alla gara.
Negli ATEM in cui viene meno un concorrente alla gara, l’Autorità prescrive all’acquirente l’obbligo di cedere concessioni ad un soggetto terzo, in misura tale da ripristinare la concorrenza per la gara. Il terzo acquirente, che deve essere selezionato con procedure trasparenti, deve avere determinate caratteristiche: essere indipendente dall’impresa cedente; avere mezzi finanziari e capacità tecnica per sviluppare l’attività e partecipare alla gara d’ambito (quindi, non può essere un semplice soggetto finanziario); non deve essere un distributore che ha già oltre il 10% dei PDR nell’ATEM, perché altrimenti avrebbe già interesse a partecipare alla gara per conto suo.
Negli altri casi in cui l’operazione incide sulla concorrenza, l’Autorità prescrive misure alternative alla cessione dei rami di azienda, a favore degli altri concorrenti alla futura gara d’ambito: (i) pagamento dilazionato delle reti della società che effettua l’acquisizione; (ii) facoltà di assumere un numero di dipendenti della società acquirente inferiore rispetto a quello stabilito dalle norme, in caso di subentro nella gestione; (iii) maggiori obblighi informativi, ecc.
Nel nostro caso, dato che 2i Rete Gas è un potenziale concorrente alla gara in molti ATEM, è prevedibile che le dismissioni imposte da AGCM saranno numerose, probabilmente maggiori rispetto a quelle preventivate da Italgas. Inoltre, viste le dimensioni dell’operazione, ci sarà il problema di trovare gli acquirenti.
Quanto alla golden power, a disciplinarne l’esercizio è il D.L. 21/2012. L'art. 2 prevede l’obbligo di notifica preventiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di delibere, atti o operazioni adottati da un'impresa che detiene uno o più attivi ritenuti strategici e che determinano un mutamento della loro titolarità, controllo o disponibilità. Al termine dell’istruttoria, il Consiglio dei Ministri può esercitare, entro 45 giorni, il potere di veto sull’operazione o imporre prescrizioni o condizioni se risultano sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi pubblici. Trascorso il termine di 45 giorni senza che venga emanato alcun provvedimento, l'operazione può essere effettuata.
L'efficacia degli atti societari oggetto di notifica è sospesa durante il termine di 45 giorni. Gli atti posti in essere in violazione della disciplina del golden power sono nulli. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato dell'ultimo esercizio.
Le reti e impianti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, trasporti e comunicazioni, ai quali si applica il golden power, sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2, co. 1, D.L. 21/2012). L’art. 1 del D.P.C.M. 23/12/2020, n. 180, ha individuato gli attivi di rilevanza strategica nel settore dell’energia. Per quanto riguarda il settore del gas, sono stati individuati la rete nazionale di trasporto, gli impianti di stoccaggio e quelli di rigassificazione. Perciò, la rete di distribuzione del gas naturale non sembra rientrare tra gli attivi strategici a cui si applica il golden power, anche se la normativa è complessa, stratificata e di difficile interpretazione.
In ogni caso, nel nostro caso non ci sono i presupposti per l’esercizio del potere di veto da parte del governo, i quali consistono nella “minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti” (art. 2, co. 3, D.L. 21/12). Inoltre, il controllo sull’acquirente Italgas appartiene a società italiane, CDP Reti e Snam, per cui l’operazione non comporta il passaggio del controllo sostanziale sugli impianti di distribuzione ad un soggetto estero.