“If you are planning to enter the market, please send us information on your business model and when you are likely to enter. We don’t want our regulatory framework to get in the way of innovative products or business models unnecessarily. If the licence conditions are a constraint on your business model, please let us know. […] our derogations team can relieve a supplier of its obligation to comply with certain licence conditions if we are satisfied that an exemption is warranted in the circumstances.” (Entering the retail energy market: a guide, Ofgem 2016, p. 3)
Come si evince dalla posizione del regolatore britannico, Ofgem, il compromesso tra i benefici della concorrenza, il funzionamento ordinato del settore e la protezione dei consumatori è un tema centrale nella regolazione dell’attività di vendita di energia elettrica e gas alla clientela di massa in tutti i paesi. Diversi regolatori approcciano la disciplina dell’ammissione al mercato in modo diverso, riflettendo cornici istituzionali e sensibilità diverse. Tuttavia, vi sono importanti elementi comuni tra i principali Paesi Europei, fra cui Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna.
In primo luogo, la natura dei requisiti che devono essere soddisfatti dalle aziende che intendono vendere elettricità e gas; questi sono tipicamente relativi a: onorabilità, capacità tecnica e finanziaria.
Il secondo elemento comune è il ricorso ad articolati sistemi di garanzia e requisiti tecnici per garantire che possibili comportamenti scorretti dei venditori non compromettano il funzionamento ordinato del sistema. Si tratta, ad esempio, dei sistemi di garanzia necessari alla partecipazione ai mercati all’ingrosso o all’acquisto dei servizi di trasporto e bilanciamento, e delle norme tecniche per la connessione ai sistemi informatici attraverso cui sono scambiate le informazioni che permettono l’esecuzione delle transazioni. Analogamente, la protezione dei consumatori finali da pratiche commerciali scorrette dei venditori è ottenuta attraverso un mix di regole che disciplinano ex-ante alcuni comportamenti e dal controllo ex-post delle condotte dei venditori sul mercato, con la sanzione di quelle lesive per i consumatori.
Il terzo luogo, sono ovunque previsti procedimenti per la revoca della licenza ad operare nel mercato qualora cessino di essere soddisfatti i requisiti per l’ammissione o qualora il venditore sia responsabile di reiterati comportamenti in violazione delle regole del settore. Tuttavia, si tratta di uno strumento raramente o mai utilizzato.
L’esperienza internazionale, quindi, indica che la regolamentazione dell’accesso al mercato, costituisce solo un tassello di un complesso sistema di tutele dei consumatori e del sistema, e forse non quello singolarmente più stringente. Le caratteristiche che rendono la regolamentazione dell’accesso al mercato un elemento necessario, ma certamente non sufficiente, alla protezione dei consumatori e all’integrità del funzionamento del settore possono essere sintetizzati in questi termini:
- la scarsa modulabilità dell’azione selettiva dello strumento, che lo rende inadeguato alla scelta del migliore compromesso tra concorrenza nell’attività di vendita e tutela;
- la natura statica dello strumento, che si attiva nella sola fase di accesso al settore e al massimo periodicamente per la verifica del soddisfacimento da parte dell’impresa dei requisiti per l’ammissione al mercato;
- la rigidità di una valutazione necessariamente basata su criteri prefissati, il cui collegamento con l’operato quotidiano dell’impresa nel mercato è assai indiretto.
In Italia, il sistema di garanzie, vincoli regolatori, requisiti tecnici e controlli dell’attività dei venditori non è meno sviluppato che negli altri paesi ed ha recentemente dimostrato di essere in grado di evitare che crisi di singole aziende di vendita abbiano implicazioni sistemiche. Esso può certamente essere reso più incisivo in alcune aree – in particolare nella protezione della clientela di massa; tuttavia, è impensabile che la sua funzione di disciplina dei venditori possa essere surrogata da restrizioni all’entrata, senza che ne derivi una draconiana, e non necessaria, restrizione della concorrenza.
Lo stesso vale rispetto al possibile utilizzo dell’albo dei venditori come strumento di governo della struttura del settore, che appare frammentata in Italia. Basti notare, a questo proposito, che il processo di concentrazione sta avendo luogo spontaneamente, anche per effetto della rimozione di elementi del quadro regolatorio che in passato possano avere favorito la proliferazione delle aziende di vendita. Non vi è allora motivo di ritenere che l’evoluzione della struttura del settore verso la configurazione efficiente debba essere governata da meccanismi amministrativi, ulteriori rispetto alle consuete dinamiche del mercato.