La micromobilità elettrica è un nuovo modello di mobilità tipicamente urbana che prevede l’uso di dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica, utili per coprire distanze di pochi chilometri e che possono rappresentare una nuova soluzione per limitare l’uso dell’automobile con conseguente miglioramento dei livelli d’inquinamento e della riduzione del rischio congestione stradale. Benefici a cui però fa da contraltare un maggior impatto in termini di sicurezza stradale visto il potenziale incremento degli utilizzatori di tali dispositivi e quindi degli utenti vulnerabili.
La normativa
Introdotti nel quadro normativo italiano con la Legge n. 145/2018 (cd. Legge di bilancio 2019) che diede la possibilità ai comuni di sperimentare la loro circolazione su strada, il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2019 ha individuato modalità di attuazione e strumenti operativi per la sperimentazione, tipologie e caratteristiche, ambiti di circolazione, requisiti e norme di comportamento, in relazione a 4 dispositivi: hoverboard, monowheel, segway e monopattini elettrici. Circa venti comuni hanno aderito alla sperimentazione e salvo specifiche limitazioni hoverboard e monowheel possono circolare nelle aree pedonali, mentre i segway, con velocità massima di 20 km/h, su strade con limite di velocità non superiore a 30 km/h, in zone 30, su piste ciclabili e su percorsi ciclabili e pedonali.
Una decisa svolta verso questa nuova forma di mobilità è stata fornita dalla Legge n. 160/2019 (cd. Legge di Bilancio 2020) con la quale vi è stata l’equiparazione dei monopattini ai velocipedi (cd. biciclette), includendoli di fatto nella classificazione dei veicoli del Codice della Strada. Il Decreto-legge n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) convertito con legge n. 8/2020 ha delineato l’attuale regime di circolazione per i monopattini elettrici, che sono i dispositivi di maggiore diffusione, favoriti dalla trasportabilità (sono richiudibili e con un peso che si aggira mediamente intorno a 17 chili), dalla manovrabilità, da una apprezzabile velocità e da un costo accessibile (per i modelli più performanti si aggira intorno a mille euro).
Codice della strada
Ai fini della circolazione su strada tutti i dispositivi devono essere dotati di marcatura CE ai sensi della direttiva n. 2006/42/CE e privi di posto a sedere. In relazione alla componentistica è necessario far riferimento all’allegato 1 del DM 4.6.2019 che contiene le informazioni utili alla loro identificazione. In particolare segway e monopattini devono essere dotati di segnalatore acustico e per poter circolare in condizioni di scarsa illuminazione, tutti i dispositivi devono essere dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva. Nel caso in cui i dispositivi siano in grado di superare i limiti di velocità per essi previsti (in particolare 6 km/h in aree pedonali, 20 km/h per segway e 25 km/h per i monopattini circolanti su carreggiata), devono essere dotati di un regolatore di velocità configurabile in base al limite.
Ai fini della equiparazione ai velocipedi, il Decreto Milleproroghe ha fissato per i monopattini una potenza nominale continua del motore elettrico non superiore a 0,50 kW. La circolazione dei monopattini elettrici è consentita su tutto il territorio nazionale, negli ambiti stradali e secondo regole comportamentali individuati dal Decreto Milleproroghe.
I monopattini possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto 14 anni e possono circolare su strade urbane caratterizzate da un limite di velocità non superiore a 50 km/h ed in ambito extraurbano su piste ciclabili; non possono superare i 25 km/h quando circolano su carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali. I conducenti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a 18 anni hanno l'obbligo di indossare il casco. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. In condizioni di scarsa illuminazione, i conducenti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Non è previsto alcun obbligo di assicurazione, bollo, targa e revisione. Resta fermo il rispetto delle altre norme di comportamento previste dal Codice della Strada.
I monopattini dominano la scena
Mentre per hoverboard, monowheel e segway l’uso ad oggi risulta piuttosto scarso anche perché vincolato alla sperimentazione ed addirittura per il segway si va verso il definitivo tramonto (Ninebot, la società che nel 2015 comprò il marchio ha annunciato la chiusura della produzione dal prossimo 15 luglio), i monopattini elettrici stanno crescendo in modo significativo, soprattutto in questo periodo post lockdown. Il successo dei monopattini, già ampiamente diffusi in molti Paesi Europei (Francia, Spagna, Belgio in primis) e negli USA, trova spiegazione in diversi fattori, oltre a quelli già annoverati e peculiari del dispositivo stesso:
- La pandemia da COVID-19 ha determinato un incremento dell’uso di mezzi di trasporto individuali a scapito del trasporto pubblico; considerate economicità e trasportabilità i monopattini stanno avendo un discreto successo soprattutto nei giovani sia per spostamenti sistematici che occasionali, successo favorito anche dalle condizioni meteo di questo periodo sostanzialmente favorevoli.
- Gli incentivi introdotti dal Decreto Legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) per l’acquisto anche di monopattini elettrici con la concessione di un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, che costituisce una leva molto forte nell’acquisto di tali mezzi.
- La realizzazione di percorsi ciclabili “di emergenza” da parte dei Comuni allo scopo di favorire, in relazione alla pandemia, la mobilità dolce in luogo dei veicoli a motore per evitare congestione ed inquinamento, corroborata dalle novità introdotte dal Decreto Rilancio come la casa avanzata e la corsia ciclabile.
- La diffusione del servizio sharing anche in modalità free-floating soprattutto nei Comuni più grandi ha stimolato la curiosità nel provare questo nuovo mezzo oltre a rappresentare una componente di trasporto per spostamenti multimodali (per esempio utenti del trasporto pubblico extraurbano che una volta giunti in stazioni ferroviarie devono percorrere qualche chilometro per raggiungere la destinazione).
- Un effetto mediatico dovuto all’interesse che i mezzi di comunicazione hanno riservato ai monopattini e l’effetto ricevuto in relazione alla diffusione dei monopattini è ben spiegato da quanto Oscar Wilde fece dire al personaggio Dorian Gray “there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about”.
La sfida da affrontare nell’uso dei monopattini è certamente in relazione alla sicurezza stradale ed in particolare alle interazioni con le altre componenti di traffico, fermo restando che ogni utilizzatore dovrebbe far riferimento, oltre che alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada e dal Decreto Milleproroghe, anche a quanto riportato nel libretto delle istruzioni per l’uso del veicolo, che spesso contiene raccomandazioni utili ad abbassare il rischio di incidenti.
Inoltre, dovrebbe essere di prossima pubblicazione la norma europea FprEN 17128:2018, finalizzata a definire più stringenti requisiti di sicurezza e relativi test di verifica dei dispositivi per la micromobilità elettrica.
Infine resta necessario ripensare alla organizzazione del sistema stradale urbano in un’ottica di “pacifica” convivenza tra le diverse categorie di utenti della strada, cercando, ove possibile, di limitare percorsi promiscui tra fruitori della mobilità dolce e le altre componenti del sistema mobilità e, ove non sia possibile, disporre un regime di circolazione più moderato (per esempio con l’introduzione di isole ambientali e zone 30).