Nell’ambito degli accordi di Parigi sul clima, l’UE si è impegnata a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e a diventare "carbon neutral" entro il 2050. Intervenire per migliorare la prestazione energetica degli edifici contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo, perché si stima che buona parte degli edifici esistenti in Europa sia altamente inefficiente, in costante invecchiamento e responsabile di circa il 40% dei consumi finali di energia e del 36% delle emissioni di anidride carbonica.
Fin dal 2002, il quadro normativo europeo in materia ha visto l’avvicendarsi di diverse direttive, di volta in volta recepite dai Paesi membri compresa l’Italia, tutte pensate per definire al meglio gli obblighi per contenere i consumi degli edifici; supportati, tuttavia, da specifiche forme incentivali.
Gli obblighi
Sono regolati dalla Direttiva 2010/31/UE, anche nota come Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) che ha stabilito: quanta energia devono consumare gli edifici, vale a dire quali requisiti minimi di prestazione energetica che devono avere; come deve essere comunicato al consumatore quanto un edificio consuma, sia che esso sia nuovo, ristrutturato, oggetto di vendita o dato in locazione. E in questo caso parliamo di certificazione energetica degli edifici.
I dettami della Direttiva sono stati recepiti in Italia con il Decreto legge 63/2013, che ha modificato il Decreto legislativo 192/2005. In attuazione di quest’ultimo, sono stati emanati tre decreti ministeriali (Dm):
1) Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015: Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, in vigore dal 1° ottobre 2015. Secondo le disposizioni di tale decreto, quando un edificio (sia pubblico che privato) viene costruito o ristrutturato in maniera considerevole (ristrutturazione importante), oppure ancora quando viene riqualificato energeticamente, il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste per legge per fare in modo che il progetto risponda alle prescrizioni normative per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti.
2) Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015: Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici, in vigore dal 1° ottobre 2015.
Contiene un adeguamento degli schemi di relazione tecnica di progetto al quadro normativo definito dal Dlgs 192/2005, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
3) Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015: Approvazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in vigore dal 1° ottobre 2015. Quest’ultima introdotta già dal 2002 con la direttiva 2002/91/CE, è pensata per farci sapere quanto consuma un immobile e, anche, segnalarci quali possono essere le migliorie da apportare per ridurre il suo fabbisogno energetico. Il documento dove si possono trovare tutte queste informazioni è l’Attestato di Prestazione Energetica, definito anche APE, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti.
Gli incentivi
Gli incentivi previsti in Italia per migliorare la prestazione energetica degli edifici sono dedicati esclusivamente agli edifici esistenti e sono di due tipi: le Detrazioni fiscali e il Conto termico.
Le detrazioni fiscali
I primi incentivi di tal tipo per gli interventi sugli edifici esistenti sono stati introdotti nel 1998, per agevolare la ristrutturazione e risanamento dei singoli appartamenti e degli immobili condominiali. Prorogate più volte nel corso degli anni, le detrazioni fiscali sono state rese stabili nel 2011, con il Decreto legge 201/2011. Ciò significa che il contribuente che intende ristrutturare casa avrà diritto per sempre a queste detrazioni fiscali.
Fissate al 36% fino al 2012, il Decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83, ha cambiato il meccanismo dell’incentivazione aumentandone la percentuale dal 36% al 50% e l’importo massimo detraibile da 48.000 a 96.000 euro. Questa ultima modifica, se non verrà prevista nessun’altra proroga, sarà valida fino al 31 dicembre 2017; per poi tornare ai livelli iniziali a partire dal 1° gennaio 2018 (36% e 48.000 euro).
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tuttavia, nel caso di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo gli interventi che riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Accedere agli incentivi è molto semplice: il contribuente che ne ha diritto esegue i lavori, avendo l’accortezza di pagare i fornitori attraverso un bonifico e conservare tutta la documentazione relativa agli interventi (fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, ricevute pagamento IMU, ricevute dei bonifici effettuati). All’atto della dichiarazione dei redditi, potrà detrarre le spese sostenute in 10 quote annuali di pari valore.
Alle detrazioni per la ristrutturazione, sono state aggiunte, nel 2007, le detrazioni fiscali espressamente dedicate alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Anche questo tipo di agevolazione ha subito delle modifiche nel corso degli anni: la percentuale di detrazione è stata aumentata dal 55% al 65% per le unità immobiliari e al 70 al 75% per i condomini. Anche i massimali di spesa sono più alti e variano a seconda dell’intervento effettuato. A differenza delle detrazioni per la ristrutturazione, solo alcuni interventi possono accedere alla detrazione per la riqualificazione energetica (coibentazione, sostituzione infissi, sostituzione impianti termici, ecc.) e tutti devono rispettare specifici requisiti prestazionali.
L’accesso al meccanismo è, invece, simile, con la sola variante dell’invio all’ENEA di una specifica documentazione tecnica da effettuarsi entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, o comunque entro la fine del mese di febbraio di ogni anno interessato, servendosi del portale che l’ENEA mette a disposizione ogni anno. All’atto della dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute in 10 quote annuali di pari valore.
Il Conto termico
Pensato per incentivare interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il meccanismo è stato aggiornato dal Dm 16 febbraio 2016 e ha preso il nome di Conto termico 2.0.
Con il Conto termico, lo Stato ha messo a disposizione 700 mil. di euro per interventi realizzati da soggetti privati e 200 mil. di euro per interventi realizzati dalle Amministrazioni pubbliche, anche in questo caso, su edifici esistenti.
Gli interventi ammessi all’incentivo sono molteplici e vanno dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, all’installazione di impianti solari termici, alla sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore.
Per accedere all'incentivo, l’avente diritto deve presentare domanda al Gestore dei servizi energetici (GSE) entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. L’ammontare e l’erogazione dell’incentivo variano a seconda dell’intervento effettuato.