Dal 1° gennaio 2026 il prezzo europeo della CO₂ non si ferma più ai confini dell’Unione. È entrato infatti nella sua fase definitiva il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), con cui l’UE attribuisce un costo alle emissioni incorporate in alcune merci importate. Viene spesso definito un “dazio climatico”, ma la formula può essere fuorviante: non applica un’aliquota prestabilita al valore delle importazioni, ma avvicina il costo del carbonio sostenuto sui beni importati a quello sostenuto dai produttori europei attraverso l’Emission Trading System (ETS).

L’ETS impone alle imprese dei settori coperti di detenere una quota di emissione per ogni tonnellata di CO₂ equivalente emessa. Il numero complessivo delle quote è limitato e si riduce nel tempo: il loro prezzo rende quindi più costose le produzioni ad alta intensità di carbonio e incentiva l’utilizzo di tecnologie meno emissive. Questa differenza di costo genera un problema quando un’impresa europea compete con produttori localizzati in paesi nei quali alle emissioni non viene applicato un prezzo analogo.

In questo caso parte della produzione potrebbe spostarsi all’estero, oppure essere sostituita da importazioni provenienti da paesi con politiche climatiche meno stringenti: è il rischio di carbon leakage. Le emissioni europee diminuirebbero, ma non necessariamente quelle globali. Il CBAM nasce per limitare questo rischio, facendo sì che anche le emissioni generate per produrre determinati beni importati abbiano un costo.

Il meccanismo riguarda oggi cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Gli importatori che superano la soglia annua di 50 tonnellate, per i beni ai quali essa si applica, devono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e dichiarare le emissioni incorporate nelle merci importate. A queste emissioni corrisponde un certo numero di certificati CBAM. Il loro prezzo è direttamente collegato a quello delle quote ETS: nel 2026 viene calcolato sulla base della media trimestrale dei prezzi d’asta delle quote europee ed è stato pari a 75,36 euro per tonnellata di CO₂ nel primo trimestre e 75,28 euro nel secondo. Dal 2027 il prezzo sarà invece calcolato settimanalmente. Se durante la produzione del bene è già stato effettivamente pagato un prezzo del carbonio nel paese di origine, il relativo costo può essere dedotto.

È proprio questo collegamento al prezzo dell’ETS a distinguere il CBAM da un normale dazio doganale. Ma il rapporto fra i due strumenti è ancora più stretto e riguarda soprattutto le quote ETS assegnate gratuitamente. Prima dell’introduzione del CBAM, l’UE ha limitato il rischio di carbon leakage nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale distribuendo gratuitamente una parte delle quote di emissione. In questo modo si riduce l’onere complessivo sostenuto dalle imprese europee, senza necessariamente eliminare il segnale marginale dato dal prezzo della CO₂.

Il CBAM è stato concepito per consentire una progressiva sostituzione di questa protezione interna con un meccanismo applicato alla frontiera. Le due componenti devono perciò muoversi in parallelo: man mano che diminuisce l’assegnazione gratuita ai produttori europei, aumenta la parte del costo del carbonio che può essere applicata alle importazioni. Diversamente, si rischierebbe di imporre ai prodotti stranieri un costo pieno della CO₂, mentre i produttori europei continuano a beneficiare di una quota significativa di assegnazioni gratuite.

La normativa vigente organizza questa transizione attraverso il cosiddetto “CBAM factor”, cioè il fattore applicato all’assegnazione gratuita nei settori interessati dal meccanismo. È pari al 97,5% nel 2026 e dovrebbe diminuire progressivamente fino al 14% nel 2033, per poi azzerarsi dal 2034.  La progressiva riduzione delle quote gratuite viene quindi accompagnata dalla progressiva entrata a regime del CBAM.

Ed è qui che la proposta di revisione dell’ETS presentata dalla Commissione europea il 17 luglio 2026 interessa direttamente anche il CBAM. Senza entrare nel più ampio dibattito sulla revisione del sistema europeo delle emissioni, per il meccanismo alla frontiera la modifica proposta è precisa: rallentare l’eliminazione delle quote gratuite. Il CBAM factor sarebbe ancora pari al 59% nel 2030, contro il 51,5% previsto dalla normativa vigente, e resterebbe al 15% dal 2034 al 2037, arrivando a zero soltanto dal 2038. Se la proposta venisse approvata, quindi, anche la piena applicazione del CBAM verrebbe posticipata di quattro anni.

Nel frattempo, il meccanismo potrebbe cambiare anche nel suo perimetro. Oggi il CBAM si concentra soprattutto su alcuni materiali e prodotti ad alta intensità di carbonio. Questo può però creare un incentivo a importare prodotti più elaborati che incorporano, per esempio, acciaio o alluminio extra-UE ma che non ricadono ancora nel meccanismo. Per limitare queste possibilità di aggiramento, la Commissione ha proposto di estendere dal 2028 il CBAM a numerosi prodotti a valle e di rafforzare le norme anti-elusione. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione il 15 settembre 2026 e il dossier è ancora oggetto dell’iter legislativo.

Il CBAM è quindi il complemento alla frontiera dell’ETS. Il legame tra i due passa sia dal prezzo delle quote sia dalla graduale eliminazione delle assegnazioni gratuite. È per questo che rallentare quest’ultima significa anche posticipare la piena applicazione del CBAM: se una parte della produzione europea continuerà più a lungo a beneficiare di quote gratuite, il costo del carbonio non potrà essere trasferito integralmente e nello stesso momento sulle importazioni.