È ormai acquisita la consapevolezza che i fenomeni legati ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, nonché le previsioni circa il loro andamento futuro, non rimangano confinati alla dimensione produttiva e imprenditoriale, ma si propaghino al mercato finanziario per il tramite delle imprese e, in particolare, delle società emittenti. Queste ultime rappresentano infatti il principale canale attraverso cui gli effetti economici associati ai rischi climatici e ambientali si trasferiscono dalla sfera dell'economia reale a quella finanziaria, incidendo sulle valutazioni degli investitori, sui processi di allocazione del capitale e, più in generale, sul funzionamento dei mercati.

La progressiva emersione di tale interdipendenza ha condotto ad un radicale mutamento di prospettiva. Se in una prima fase, i cambiamenti climatici erano considerati prevalentemente come fattori suscettibili di incidere sulla continuità e redditività dell'attività di impresa, appare oggi evidente come essi assumano una rilevanza immediatamente finanziaria, in ragione della loro capacità di influenzare il valore degli attivi, il costo del capitale, le politiche di investimento e, in ultima analisi, la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

I profondi intrecci tra sostenibilità e finanza costituiscono le fondamenta dell'intensa attività normativa che ha caratterizzato l'ultimo decennio. Sul piano normativo, in special modo a livello europeo, paiono evidenti i segnali del cambiamento in atto. Dalla SFDR alla Tassonomia, dalla CSRD al recente Regolamento europeo sulle obbligazioni verdi, il legislatore unionale ha progressivamente costruito un articolato ecosistema regolatorio volto a orientare i flussi di capitale verso attività sostenibili, accrescere la trasparenza del mercato e ridurre le asimmetrie informative tra emittenti, intermediari e investitori.

La crescente rilevanza attribuita ai fattori ESG nei processi di investimento ha determinato una progressiva valorizzazione economica delle informazioni sulla sostenibilità. Le performance ambientali, sociali e di governance delle imprese non rappresentano più meri elementi reputazionali, ma incidono concretamente sull’accesso ai capitali, sul costo del finanziamento, sulla valutazione degli investimenti e sulla competitività delle imprese.

Sul versante opposto rispetto agli obiettivi perseguiti da tali iniziative si colloca il fenomeno del greenwashing finanziario. Sebbene il termine continui ad essere privo di una definizione normativa univoca a livello europeo, sul piano della regolazione prudenziale l’attività delle Autorità europee di vigilanza ha consentito di delinearne progressivamente i contorni. Particolarmente rilevante risulta l’iniziativa promossa dalla Commissione nel 2022, che ha richiesto a EBA, ESMA ed EIOPA di approfondire il fenomeno, i rischi ad esso connessi e le possibili risposte regolatorie e di vigilanza. I successivi rapporti pubblicati dalle Autorità convergono nel ricondurre il greenwashing a dichiarazioni, azioni, comunicazioni o rappresentazioni relative alla sostenibilità che non riflettono in modo chiaro, corretto o completo il reale profilo ambientale di un’entità, di un prodotto o di un servizio finanziario, risultando potenzialmente idonee a trarre in inganno investitori, consumatori e partecipanti al mercato.

Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti sono suscettibili di alterare le decisioni degli investitori, compromettere l’efficiente allocazione del capitale e minare la fiducia nel mercato della finanza sostenibile. In questa prospettiva il greenwashing non costituisce più soltanto un problema reputazionale o comunicativo, ma assume una dimensione sistemica che investe la stessa integrità del mercato.

Il fenomeno può assumere forme eterogenee e interessare l’intero ciclo di vita del prodotto finanziario, coinvolgendo più operatori finanziari. Analogamente, il greenwashing può riguardare tanto il livello dell’impresa quanto quello del prodotto. Nel primo caso assumono rilievo le strategie di sostenibilità, i piani climatici e le dichiarazioni relative agli obiettivi ESG; nel secondo, le caratteristiche ambientali o sostenibili attribuite a specifici strumenti finanziari. In entrambi i casi emerge una medesima esigenza: garantire che le informazioni diffuse al mercato siano effettivamente verificabili e coerenti con la realtà sottostante.

Non sorprende, pertanto, che i rapporti dei Supervisori insistano sulla necessità di rafforzare la robustezza dei dati ESG, i processi di due diligence e la comparabilità delle informazioni. Le principali criticità individuate riguardano la frammentazione delle fonti informative, la difficoltà di accesso a dati attendibili e la persistente eterogeneità delle metodologie impiegate per misurare le performance di sostenibilità. Il rischio, in altri termini, è che l’adempimento degli obblighi informativi si traduca nel rispetto di requisiti prevalentemente formali, senza assicurare una reale trasparenza.

Sotto questo profilo appare significativo che il dibattito si stia progressivamente spostando dal tema dell’incremento delle disclosure ESG a quello della loro qualità e verificabilità. Anche le recenti iniziative di semplificazione promosse dall’UE mediante il c.d. Pacchetto Omnibus sembrano riflettere la consapevolezza che la moltiplicazione degli obblighi informativi non costituisca, di per sé, una risposta sufficiente a mitigare il rischio di greenwashing. Non è privo di significato che l'azione europea di contrasto alle dichiarazioni ambientali fuorvianti abbia seguito traiettorie differenti. Da un lato, è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/825, recentemente recepita in Italia con il d.lgs. 30/2026, che rafforza la disciplina delle pratiche commerciali scorrette introducendo specifici divieti relativi alle dichiarazioni ambientali ingannevoli; dall'altro, il ritiro della proposta di Direttiva Green Claims testimonia le difficoltà che ancora accompagnano il tentativo di costruire un sistema organico di verifica di simili asserzioni. Sebbene tali interventi operino al di fuori del mercato finanziario, essi confermano la crescente attenzione del legislatore europeo verso il tema della credibilità delle informazioni di sostenibilità.

Tale evoluzione si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da un progressivo ripensamento delle modalità attraverso cui perseguire gli obiettivi della green transition. Dopo la stagione di intensa produzione normativa inaugurata dal Green Deal, il regolatore unionale sembra oggi maggiormente orientato a ricercare un punto di equilibrio tra sostenibilità, competitività e capacità di investimento delle imprese. Le tensioni geopolitiche in atto e la crescente divergenza tra gli approcci adottati da Stati Uniti, Cina e Unione Europea hanno infatti riportato al centro del dibattito il tema del rapporto tra regolazione e competitività.

Ciò non significa un abbandono degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Piuttosto, sembra delinearsi una fase di consolidamento e razionalizzazione dell’impianto normativo costruito negli ultimi anni, nella quale la sfida non consiste tanto nell’introdurre nuovi obblighi informativi quanto nel rendere più efficaci quelli esistenti. Anche sotto questo profilo il contrasto al greenwashing assume una rilevanza centrale: la credibilità della finanza sostenibile dipenderà infatti non soltanto dalla quantità delle informazioni ambientali fornite, ma soprattutto dalla loro affidabilità, confrontabilità e verificabilità.

A riprova dello sforzo del legislatore di superare le criticità rilevate in materia, le più recenti linee di sviluppo del dibattito valorizzano le potenzialità delle tecnologie digitali.

In parallelo alla sostenibilità, infatti, la tecnologia applicata alla finanza rappresenta uno dei principali assi lungo i quali si è sviluppata l’evoluzione dei mercati finanziari. Per lungo tempo considerati fenomeni distinti, sostenibilità e innovazione tecnologica appaiono oggi destinati ad interagire in misura crescente. La necessità di recepire gli articolati obblighi informativi imposti dall'Unione rendono, infatti, le nuove tecnologie digitali un potenziale alleato del sistema regolatorio e di vigilanza, in grado di offrire nuove soluzioni alle istituzioni finanziarie.

In una prospettiva de iure condendo, merita di essere attenzionata la Distributed Ledger Technology (DLT), ovvero la tecnologia a registro distribuito. La DLT potrebbe contribuire a contrastare il rischio che gli obblighi informativi in materia di sostenibilità si riducano al rispetto di meri protocolli formali, consentendo di associare in maniera stabile e verificabile le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti sul mercato. Attraverso meccanismi di tracciabilità, registrazione distribuita e rendicontazione automatizzata, tali tecnologie potrebbero rafforzare la trasparenza e l’affidabilità di strumenti quali i green bond, agevolando la verifica dell’effettiva destinazione dei proventi raccolti e della coerenza tra impegni dichiarati e risultati conseguiti.

Analogo interesse riveste il crescente impiego di sistemi di IA nella gestione e nell’analisi dei dati ESG. La capacità di elaborare grandi quantità di informazioni, individuare anomalie, correlazioni e incoerenze non immediatamente percepibili dall’analisi umana potrebbe rappresentare un importante supporto tanto per gli operatori quanto per le autorità di vigilanza. Non a caso, diverse iniziative europee, tra cui la Green Digital Alliance, hanno evidenziato il contributo che le soluzioni fintech possono offrire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Resta naturalmente da verificare, alla prova dell'applicazione concreta, se tali strumenti saranno effettivamente in grado di produrre gli effetti auspicati. Ciò che appare già evidente, tuttavia, è che il dibattito sul greenwashing sta progressivamente mutando prospettiva: non più soltanto come problema di disclosure insufficiente o fuorviante, ma come questione di attendibilità, confrontabilità e verificabilità delle informazioni ESG. È probabilmente lungo questo crinale che si giocherà la prossima fase dell'evoluzione della finanza sostenibile e della capacità del sistema europeo di preservarne la credibilità.