Il biometano rappresenta una rilevante opportunità di decarbonizzazione degli usi finali dell’energia con particolare riferimento agli usi in cui il gas rappresenta un fattore produttivo rilevante e difficilmente sostituibile con altre alternative economiche. Il biometano è, inoltre, un vettore energetico rinnovabile prodotto nel territorio dell’Unione Europea e contribuisce all’indipendenza energetica del continente tant’è che la Commissione europea nel 2022, specificatamente per il biometano, ha definito un piano di azione e avviato un partenariato industriale in collaborazione con i principali rappresentanti dell'industria, con l’impegno a favore della transizione energetica di sostenere l'obiettivo di aumentare la produzione e l'uso annuale di biometano a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. Tale obiettivo mira a sostituire il 20% dell’importazione di gas naturale dalla Russia con un’alternativa sostenibile, più economica e prodotta localmente.
In tale contesto, la garanzia di origine (GO) si inserisce quale strumento principe per la prova di utilizzo di biometano nei confronti dei consumatori alla luce della crescente sensibilità di molte fasce di consumatori nei confronti della transizione energetica e nell’accrescimento della sostenibilità ambientale per numerosi settori produttivi.
Dal punto di vista normativo, la garanzia d’origine del biometano è la garanzia di origine sulla produzione di biometano (di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021) che serve a provare al consumatore finale l’utilizzo di metano biologico. L’insieme delle GO è distinto tra le GO utilizzate nel settore dei trasporti e le GO utilizzate in altri usi (diversi dei trasporti e diversi dall’impiego del biometano per la produzione di sola energia elettrica, vale a dire i cosiddetti usi termoelettrici) e, ancor di più, le GO possono essere annullate esclusivamente nel settore di utilizzo identificato in fase di emissione (trasporto/altri usi). Il valore delle GO del biometano è quindi conseguenza diretta del valore che i clienti finali pongono per l’utilizzo di biometano in luogo dell’uso del gas naturale.
Dal punto di vista del produttore, il valore delle garanzie di origine riveste un naturale interesse per il fatto che costituisce una fonte di ricavo nel caso in cui il produttore gestisca direttamente la valorizzazione sul mercato della propria produzione. Per gli impianti incentivati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale del settembre 2022, la GO assume anche un ruolo importante per la definizione del premio ricevuto in termini di incentivazione. Infatti, per gli impianti di capacità produttiva superiore a 250 Smc/h, nonché per tutti gli impianti di produzione che immettono biometano nelle reti del gas naturale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, le garanzie di origine vengono assegnate al produttore e la tariffa spettante è erogata in forma di tariffa premio calcolata come differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive e la somma del prezzo medio mensile del gas naturale e del prezzo medio mensile delle GO. Per prezzo medio mensile delle GO si intende valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d’origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all’utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale. Quindi, per i produttori che non possono avvalersi del meccanismo di ritiro della produzione da parte del GSE ovvero che non si avvalgono di tale meccanismo è di fondamentale importanza valorizzare al meglio sul mercato le proprie garanzie di origine (valorizzazione che si ricorda può avvenire anche per via bilaterale senza necessità di avvalersi della piattaforma M-GO) di modo che il valore complessivamente ricavato dal produttore non sia quantomeno inferiore alla tariffa di riferimento accordata in fase di accesso all’incentivo.
Il decreto del Ministro per l’ambiente e la sicurezza energetica n. 224 del 14 luglio 2023 che ha attuato le disposizioni di cui articolo 46 del d.lgs. 199/2021 ha introdotto numerose interessanti disposizioni circa le garanzie di origine del biometano, stabilendo che le GO emesse per la produzione di biometano da impianti di produzione incentivati:
- se riferite a biometano autoconsumato, sono contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini della valorizzazione della tariffa premio e per la medesima quantità di biometano, il prezzo medio mensile delle GO è nullo;
- su indicazione del produttore, possono essere emesse direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO sono contestualmente annullate;
- se impiegate nel settore trasporti possono essere annullate solo per l’utilizzo nel territorio italiano dalle imprese di vendita di gas naturale per il settore trasporti e/o dai gestori o titolari di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti;
- se impiegate nel settore altri usi possono essere annullate solo nel territorio italiano dalle società di vendita di gas naturale, che dovranno indicare, in fase di annullamento, almeno le informazioni sul cliente finale beneficiario dell’annullamento delle GO e la tipologia di utilizzo del biometano nel settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad esempio: processi industriali, riscaldamento e/o raffrescamento, cogenerazione.
Da quanto sopra, ne deriva il fatto che particolari assetti e configurazioni contrattuali quali l’autoconsumo e i contratti con acquirenti possono comportare un beneficio diretto ai consumatori inclusi nei predetti assetti e/o controparti dei contratti, in quanto essi possono godere direttamente del valore connesso all’uso delle GO.
Il quadro normativo nazionale introduce poi un legame di particolare interesse per il mondo dell’industria dove stabilisce che le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell’ambito del sistema di Emission Trading qualora siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 39 del Regolamento di esecuzione UE 2018/2066 e delle Linee Guida di settore - in particolare dal “Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3. In tali casi il certificato di annullamento della GO reca specifica indicazione dello scopo dell’annullamento: disclosure o disclosure ed ET. Questo elemento spiega il recente grande interesse dell’industria gas-intensive per il biometano costituendo esso una rilevante opportunità di decarbonizzazione dei propri processi produttivi senza trascurare il fatto che le GO che saranno utilizzate per tali scopi assumeranno un valore direttamente relazionabile ai valori dei titoli delle emissioni che vanno a sostituire.
La GO costituisce anche uno strumento per la conoscenza del livello di decarbonizzazione del settore del gas ottenuto attraverso la produzione di biometano: infatti, le GO per il biometano contengono anche il dato relativo alle emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di biometano.
Nella sessione d'asta del 20 marzo 2024, il GSE ha offerto agli Operatori ammessi alle procedure concorrenziali 490.701 GO GAS relative alla produzione di biometano per il periodo da ottobre a dicembre 2023 (tipologia di certificato offerto corrispondente a “Trasporti Non Esportabile”): è andato venduto il 77% delle GO disponibili a un prezzo medio di 1,20 €/GO. E da notare come tale valore riguarda soltanto un insieme particolare di GO legate ad impianti incentivati unicamente per il trasporto e rappresenta un primo esperimento di allocazione delle GO ad un settore che, come noto, attualmente esprime un interesse relativo nei confronti del biometano. Da questo punto di vista sarà interessante valutare l’evoluzione effettiva del mercato del biometano andando ad intercettare gli interessi e le aspettative dei consumatori di settori anche diversi dai trasporti tenendo conto di tutte le interessanti prospettive introdotte dal recente quadro normativo in materia di sviluppo del biometano.