Il cosiddetto “Decreto FER 1”, sottoscritto l’8 luglio 2019 e attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a seguito del vaglio della Corte dei Conti, è il risultato dello sforzo congiunto dei Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Il provvedimento è da annoverarsi tra le iniziative volte ad attuare il Piano Nazionale Integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC), disponendo un set coeso di misure incentivanti indirizzate alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Interessati dall’introduzione del nuovo regime sono, in particolare, gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici ed a gas di depurazione.

Innovando rispetto al quadro normativo preesistente, il decreto, nelle parole del Ministro Sergio Costa, è una vera e propria “rivoluzione copernicana”, poiché incentiva la produzione di energia “sostenibile oltre che rinnovabile”. Tra le disposizioni distintive del provvedimento rientrano invero le misure in tema di tutela e promozione dell’autoconsumo, nonché la definizione di un ordine prioritario per l’assegnazione degli incentivi, che privilegi in primo luogo gli impianti realizzati su discariche chiuse e siti di interesse nazionale ai fini della bonifica. Per contro, la dibattuta riapertura al solare fotovoltaico del sistema di incentivazione costituisce un primo possibile elemento di continuità rispetto al passato.

La decisione europea e le reazioni degli operatori

Del complesso iter di gestazione del decreto, ulteriormente aggravato dalla posizione oppositiva della Regione Toscana a seguito dell’esclusione delle fonti geotermiche dagli schemi incentivanti (alla base di un primo stop da parte della Conferenza unificata), ha costituito parte integrante la decisione della Commissione europea, raggiunta a giugno 2019, in merito alla compatibilità dello schema di decreto con le regole europee in tema di aiuti di Stato.

Sul punto, è utile infatti ricordare che l’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sancisce l’incompatibilità con il mercato interno, “nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, [de]gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Il divieto di fornire aiuti di Stato non è tuttavia assoluto: particolare rilievo assume, nel presente caso, l’art. 107, paragrafo 3, lett. c), TFUE, a mente del quale “possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

In particolare, lo schema di decreto FER è stato analizzato alla luce delle Linee Guida del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, che includono una serie di disposizioni mirate a valutare la compatibilità dei meccanismi di aiuto in tema di produzione energetica da fonti rinnovabili con la disciplina degli aiuti di Stato, in forza dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) TFUE. Le linee guida del 2014 (valide fino al 2020) offrono agli Stati Membri la possibilità di mettere a punto uno schema efficiente di supporto pubblico che rifletta le condizioni di mercato, così da poter realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati in tema di politica ambientale ed energetica (nello specifico, 32% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030) al minor costo per i contribuenti e senza indebite distorsioni per la concorrenza nel mercato interno.

La Commissione europea ha deciso per la compatibilità dello schema di decreto FER 1 con le regole europee in materia di aiuti di Stato, alla luce delle guidelines appena menzionate, poiché è stato riconosciuto il ruolo strumentale di tali misure di incentivazione rispetto al raggiungimento dei target europei, in maniera proporzionata e non indebitamente anticompetitiva.

Infatti, il decreto prevede, quale misura incentivante, l’attribuzione all’impianto beneficiario di un premio suppletivo al prezzo di mercato, che non ecceda la differenza tra il costo medio di produzione per la tecnologia utilizzata ed il prezzo di mercato. È altresì previsto un meccanismo di recupero per evitare il rischio di sovracompensazione, nel caso in cui si alzi il prezzo di mercato. Inoltre, nel caso di grandi progetti fotovoltaici (superiori a 1 MW), l’ammontare dell’incentivo è fissato, ai sensi del decreto, a seguito di un’asta competitiva aperta a tutti i tipi di impianti (a prescindere dalla tecnologia usata). I piccoli impianti (di qualunque tipologia) sono invece valutati alla luce di criteri economici ed ambientali.

Il processo decisionale a livello europeo ha coinvolto numerosi operatori del settore, che hanno presentato osservazioni critiche e reclami formali (è il caso della olandese Emergya Wind Technologies). Come anticipato, un rilevante punto di contrasto ha in effetti riguardato l’esclusione dagli schemi incentivanti degli impianti geotermici, rispetto al quale la Commissione ha precisato che, a causa dei costi comparativamente molto elevati di tale tecnologia, è d’uopo che questi impianti siano destinatari di un separato meccanismo di supporto, ad hoc, per non falsare lo schema di incentivi previsto dal decreto.

L’esclusione dall’applicabilità delle misure incentivanti di determinati impianti idroelettrici (e cioè, tra gli altri, quelli che abbiano un impatto sui corpi idrici) è stata altresì motivata dalla Commissione rispetto alla necessaria aderenza del decreto al più ampio quadro normativo europeo, ed in particolare alla Direttiva quadro sulle acque, per il raggiungimento dei target in materia ambientale ed energetica. Ancora, il necessario raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei in tema di rinnovabili giustifica, secondo la Commissione, la diretta competizione per l’aiuto, prevista dal decreto, tra impianti eolici e fotovoltaici, nonostante il diverso stadio di sviluppo dei mercati di riferimento.

Il contenuto del decreto finale

Il decreto FER 1, all’esito dei citati sviluppi, prevede un regime incentivante applicabile fino al 2021 agli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici ed a gas di depurazione, per un totale di circa 5,4 miliardi di euro investiti, a fronte della realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento di energia prodotta da fonti rinnovabili superiore ai 10 miliardi di kWh.

Come anticipato, il decreto prevede un ordine prioritario per l’assegnazione degli incentivi, tra cui, oltre al già citato caso degli impianti realizzati su discariche chiuse, figurano, tra gli altri, gli impianti connessi con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, nonché gli impianti fotovoltaici costruiti su edifici pubblici a rimozione di eternit o amianto. Invero, particolari premi (ulteriori rispetto a quelli sull’energia elettrica) sono istituiti, più in generale, per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture di amianto.

Sul punto, è utile precisare che sono potenzialmente destinatari delle misure incentivanti gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione (e realizzati con componenti di nuova costruzione), di potenza uguale o superiore a 1MW, tramite asta. Diversamente, tutti i piccoli impianti (non solo fotovoltaici) di nuova costruzione (potenza inferiore a 1MW), gli impianti oggetto di interventi di potenziamento (nel caso in cui la differenza tra la potenza pregressa e quella successiva all’intervento non superi 1MW) e oggetto di rifacimento di potenza (ancora nel limite di 1MW) possono accedere agli incentivi mediante procedure pubbliche di selezione dei progetti. Sono altresì incluse disposizioni specifiche inerenti agli aggregati di impianti.

Infine, con particolare riferimento all’autoconsumo energetico, è utile evidenziare che un elemento innovativo del decreto consiste nella modalità di riconoscimento del premio (10 euro al MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto), a posteriori e a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.