I meccanismi di remunerazione della capacità rappresentano un elemento centrale nel crocevia tra realizzazione degli obiettivi (nazionali ed europei) di energia prodotta da fonti rinnovabili sui consumi elettrici, graduale eliminazione (phasing out) degli impianti a carbone e implementazione della sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico. In questo contesto, i fallimenti di mercato (come problemi di coordinamento e una scarsa elasticità della domanda) che si verificherebbero in un mercato non regolato rendono necessario un intervento dei soggetti competenti, tra i quali un ruolo preponderante è ricoperto dalle Autorità nazionali di regolamentazione: è in questa ottica che, dal 2003 (con il d. lgs. 379/2003, che definisce i principi cardine di concorrenza e non discriminazione) al 2014, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA, ex AEEGSI) ha definito, in consultazione pubblica con il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica, i criteri su cui modellare un meccanismo di remunerazione della capacità per il mercato italiano.
In estrema sintesi, si tratta di un meccanismo che consente ai fornitori di elettricità di ottenere una remunerazione aggiuntiva rispetto a quanto ottenuto vendendo elettricità sul mercato, in cambio del mantenimento della capacità esistente o dell’investimento in capacità nuova. A causa dei potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza intraeuropea di un tale sistema, che può assumere astrattamente il carattere di sussidio alle imprese fornitrici o di trasmissione, è necessario che la compatibilità del capacity remuneration mechanism (CRM) con la normativa europea in materia di aiuti di Stato sia scrutinata.
Il quadro europeo
L’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sancisce l’incompatibilità con il mercato interno, “nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, [de]gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Il divieto di fornire aiuti di Stato non è tuttavia assoluto: particolare rilievo assume, nel caso del CRM, l’art. 107, paragrafo 3, lett. c), TFUE, a mente del quale “possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività […], sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.
Sul punto, un sistema (quale quello italiano) che garantisca una remunerazione ulteriore ad alcuni soggetti, in vista di implementare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico o l’investimento in nuova capacità elettrica, deve essere analizzato alla luce delle Linee Guida del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia, che, innovando rispetto alle previgenti Linee Guida del 2008, includono una serie di disposizioni mirate a valutare la compatibilità dei capacity mechanisms con la disciplina degli aiuti di Stato, in forza dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) TFUE. In particolare, le Linee Guida del 2014 (valide fino al 2020) si pongono come passaggio chiave nel raggiungimento da parte degli Stati Membri degli obiettivi europei in tema di rinnovabili (20% energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020, aumento del 20% in efficienza energetica), riflettendo allo stesso tempo un approccio più pragmatico ed orientato al mercato rispetto al passato. In particolare, le guidelines offrono la possibilità per gli Stati membri di mettere a punto uno schema efficiente di supporto pubblico che rifletta le condizioni di mercato, così da poter realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati in tema di politica energetica al minor costo per i contribuenti e senza distorsioni per la concorrenza nel mercato interno. Ed invero, rendere l’energia più accessibile, sicura ed economica per tutti i cittadini europei è alla base delle più recenti strategie in tema di sviluppo energetico dell’Unione, con target di lungo periodo fino al 2050.
Il meccanismo italiano alla luce della decisione della Commissione
Il meccanismo di remunerazione italiano, notificato alla Commissione europea, è stato recentemente approvato da quest’ultima, che ne ha valutato la compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato, evidenziandone la fondamentale funzione di garanzia dell’approvvigionamento energetico e la natura non distorsiva della concorrenza nel mercato unico, anche alla luce dell’indagine settoriale conclusasi nel 2016 ed incentrata su una valutazione comparativa dei meccanismi di regolazione della capacità in 11 Paesi europei. Peraltro, giova ricordare come il meccanismo di remunerazione della capacità italiano sia affiancato da un set composito di misure specificamente volte a riformare alcuni punti nevralgici del mercato dell’energia elettrica in Italia, al fine di far fronte ai rischi strutturali che minano la sicurezza dell’approvvigionamento. Particolare rilievo assumono, sul punto, gli investimenti nel potenziamento della rete di trasmissione nazionale e nella capacità di trasmissione transfrontaliera.
Come anticipato, il CRM italiano consente ai fornitori di capacità elettrica di ottenere una remunerazione ulteriore in cambio della disponibilità a produrre energia elettrica (o a ridurne il consumo, nel caso degli operatori della gestione della domanda). Il meccanismo è relativo all’intero mercato nazionale, ed il sostegno mira a rispondere alle esigenze che derivano da rischi certi, chiaramente individuati e quantificati, alla sicurezza dell’approvvigionamento. Infatti, come evidenziato dalle autorità nazionali nel corso della collaborazione istituzionale con la Commissione, i ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica, in Italia, non sono sufficienti a coprire i costi di produzione di un volume sufficiente di capacità: senza nuovi investimenti ed incentivi, quantitativi sempre maggiori di capacità rischiano di uscire dal mercato.
Un secondo elemento chiave dei criteri che costituiscono il progetto di CRM italiano approvato dalla Commissione è riconducibile all’articolazione del meccanismo tramite aste competitive, aperte a tutti i potenziali fornitori di energia (ivi inclusi i soggetti generatori di energie rinnovabili e gli operatori della gestione della domanda). L’opzione operata in favore di un meccanismo di aste periodiche ha il duplice vantaggio di mantenere bassi i costi a carico dei consumatori (anche attraverso la concorrenza tra diverse tecnologie di generazione), e consentire la partecipazione di fornitori di altri Stati membri, implementando così la concorrenza e l’integrazione del mercato unico.
Vi è infine un terzo elemento caratterizzante il modello italiano di capacity mechanism: l’obbligo per i generatori vincitori delle aste di rimborsare parte del sussidio ottenuto, qualora il prezzo dell’energia elettrica raggiunga una soglia predeterminata. In tutta evidenza, questo crea un incentivo a utilizzare la capacità offrendo la produzione sul mercato in situazione di carenza.
Il meccanismo italiano tra Strategia nazionale e quadro europeo
Il meccanismo di remunerazione progettato dall’ARERA consente di implementare la sicurezza e l’adeguatezza dell’approvvigionamento energetico in Italia: garantendo, tramite aste competitive, una remunerazione ulteriore a generatori italiani e provenienti da Stati membri UE limitrofi per far fronte a specifici rischi di approvvigionamento, è un meccanismo compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e consente, come evidenziato, una più piena realizzazione degli obblighi europei in materia di politica energetica.
Un elemento ulteriore meritevole di considerazione è, infine, la strumentalità del CRM rispetto all’implementazione della Strategia Energetica Nazionale: l’applicazione e concretizzazione del meccanismo di remunerazione potrebbe rappresentare un elemento determinante nella realizzazione degli obiettivi prefissati a livello nazionale in tema di rinnovabili e decarbonizzazione energetica.