Il tema dell’efficienza energetica “fare di più con meno”, dopo un’evoluzione iniziata negli anni ‘90, trova un assetto stabile con la Direttiva 27 del 2012 recepita in Italia con il d.lgs. 104 del 2014. L’idea di puntare su questa politica e di valorizzare il progetto dell’efficienza energetica come “fonte autonoma di energia” è poi divenuto uno dei 5 pilastri chiave della “Unione dell’Energia” lanciata dalla Commissione Juncker nel 2015. La politica in materia di efficienza coinvolge molte aree: da quella della prestazione energetica degli immobili pubblici e privati alle innovazioni riguardanti le imprese, agli standard relativi all’eco-design o alla informazione al consumatore con i sistemi di etichettatura.

Ma principalmente l’efficienza energetica rileva dal punto di vista della sicurezza energetica per il grande contributo che può dare alla riduzione del fabbisogno complessivo. La Commissione, con il Winter Package presentato il 30 novembre 2016, ha proposto un grande progetto di sistematizzazione delle norme in materia di energia e clima spostando il perseguimento degli obiettivi dal 2020 al 2030. In questo quadro si inserisce la revisione della Direttiva 27 del 2012 e delle norme collegate. Questa revisione, seppure parziale e non ancora definitiva in quanto attualmente in discussione al Parlamento europeo, è in questo stesso periodo sotto esame anche nel Parlamento nazionale proprio per il forte intreccio delle politiche di de-carbonizzazione con la definizione delle linee guida della Strategia Energetica Nazionale.

Le proposte che qui interessano riguardano la direttiva su efficienza energetica (EED) e quella sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD).

Le proposte in materia di efficienza energetica (EE) sono considerate dalla Commissione prioritarie per un adeguamento del Quadro per il clima e l’energia 2030 che poneva un target indicativo del 27%. Le proiezioni relative al sistema energetico europeo indicavano che, stante l’attuale quadro, entro il 2030 era possibile solo una riduzione approssimativa del 23,9% nel consumo di energia primaria. Il nuovo quadro al 2030 prospetta un target UE vincolante del 30% e obiettivi nazionali indicativi ma adeguati al perseguimento del target comune.

Perché questo nuovo assetto?  Le principali motivazioni sono:

(1) il rispetto degli impegni internazionali per 2030 e oltre da parte UE;

(2) l’allineamento dell’EE agli altri target per clima ed energia con scadenza 2030;

(3) dare agli investitori una prospettiva di lungo periodo e di stabilità per pianificare politiche e investimenti in EE con conseguente positivo impatto sull’innovazione tecnologica e sui tempi di ritorno dell’investimento.

Anche se gli Stati Membri non devono fissare obiettivi vincolanti, i valori devono comunque essere definiti considerando che al 2030 nell’area dell’UE il consumo di energia primaria dovrà essere ridotto del 23% e quello di energia per usi finali del 17% su base 2005.

Come proposto dalla Commissione nella presentazione della nuova EED, gli Stati Membri assicurano un’estensione degli obblighi in essere oltre il 2020, cioè un incremento dell’1,5% annuo di risparmio prodotto sia dai regimi obbligatori che dalle misure alternative in accordo con quanto previsto dall’art. 7 nuova EED (possibile esclusione del settore trasporti e esclusione dal calcolo della energia prodotta per uso proprio da energie rinnovabili in edifici – le deroghe non possono superare il 25% del risparmio annuale). Peraltro questa impostazione mantiene un rigoroso rispetto del principio di sussidiarietà e conserva agli Stati Membri la flessibilità di cui adesso dispongono sulle modalità di implementazione degli obblighi.

Con tali premesse la Commissione ha ritenuto sufficienti alcuni emendamenti alla EED - in particolare agli articoli 1,3,7, e dal 9 all’11 - senza procedere ad una revisione completa. In breve, gli emendamenti sono finalizzati ad alcuni specifici obiettivi:

(1) assicurare che i target del quadro 2030 siano raggiunti;

(2) semplificare alcune parti del testo per facilitare l’implementazione a livello nazionale;

(3) rafforzare la dimensione sociale e accrescere la rilevanza del consumatore.

Anche la revisione della EPBD (Dir. 2013/31/UE) era prefigurata come conseguenza di una prima valutazione delle misure da fare entro il gennaio 2017. In più, l’introduzione di misure addizionali appare necessaria per conseguire i target al 2030 (riduzione del 40% dei consumi rispetto alla generale performance energetica degli edifici sia pubblici che privati).

Se consideriamo che il 75% del patrimonio immobiliare UE è energeticamente inefficiente, che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’UE e che il tasso di rinnovamento annuo è troppo basso (0,4 – 1,2/ anno) è evidente la necessità di accelerare e finanziare gli investimenti nell’efficientamento degli edifici. Le proposte di modifica introducono strategie di ristrutturazione di lungo termine e l’uso di smart technologies così come di smart indicator per assicurare consumi efficienti. Tra l’altro, la riduzione dei consumi aiuta a combattere l’esteso fenomeno della “povertà energetica”. Inoltre, tra le nuove caratteristiche essenziali dell’edilizia residenziale e non, va inclusa la promozione della e-mobility con la previsione di reti di punti di ricarica.

L’occasione fornita dalle proposte del Winter Package potrebbe essere colta per rivedere alcune delle maggiori criticità dell’implementazione nazionale in materia di EE:

(1) lo scarso coordinamento con altre norme per il settore dell’energia;

(2) il difficile coordinamento tra i numerosi attori coinvolti e con i livelli regionali e locali;

(3) la frammentazione degli interventi;

(4) le tempistiche incerte per i destinatari (ad es. le detrazioni confermate annualmente) e le carenti prospettive di finanziabilità degli interventi.

Inoltre, la governance nazionale dell’EE ha sempre risentito dell’assenza di un soggetto responsabile del coordinamento delle politiche, cioè di un “regista”, a fronte della frammentazione e dei frequenti cambiamenti nella allocazione delle competenze tra i diversi attori dello spazio regolatorio (tipico l’intervento in materia di certificati bianchi con il passaggio dall’AEEGSI ad una gestione condivisa con GSE e MiSE) che invece la caratterizza.

La revisione della EED mette l’accento anche su  misurazione e fatturazione promuovendo l’installazione di smart meters di nuova generazione (2G) che consentono un miglioramento delle performance relative alle attività commerciali, alle offerte dei venditori e alla fatturazione e introducono una nuova funzionalità (dal contatore direttamente al cliente) utilizzabile per informazione, per servizi di EE e anche per offerte innovative da parte dei venditori  (v. le  recenti delibere AEEGSI n. 86 e 646 del 2016).