Il 4 agosto 2024 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2024/1787 relativo alla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Questo provvedimento rappresenta uno snodo decisivo nella strategia climatica europea, mirando a intervenire su uno dei gas serra più climalteranti, con un potenziale di riscaldamento globale circa 80 volte superiore a quello della CO2 nell'arco di vent'anni. Tuttavia, il primo periodo di implementazione ha fatto emergere una complessità che va ben oltre il semplice adempimento normativo, intrecciandosi con i sistematici ritardi della burocrazia, le fragilità del sistema energetico europeo e la necessità di garantire la continuità degli approvvigionamenti in un contesto geopolitico instabile. Di seguito sono riportati i principali elementi emersi da questo primo, complesso, periodo di implementazione:

1. La dimostrazione di volontà degli operatori nonostante l’incertezza del contesto: l’Italia si distingue per un alto grado di partecipazione nell’attuazione del Regolamento, avendo già reso pubbliche sul sito del MASE oltre 86 relazioni tecniche (relative all’Articolo 12) che garantiscono una copertura superiore al 90% dei volumi di filiera.

In particolare, nonostante l'incertezza sulle metodologie e tecnologie applicabili, dovuta al ritardo nella pubblicazione delle norme tecniche di riferimento, un nucleo proattivo di operatori (pari a circa il 30%) monitora già il 60% delle emissioni totali attraverso metodologie avanzate di misurazione diretta e investimenti in tecnologie significativi.

Nonostante questa proattività, la fase attuale è caratterizzata da forti incertezze dovute ai ritardi della Commissione Europea nell'emanazione degli atti delegati e dei template necessari per una rendicontazione uniforme. Per quanto riguarda l’Italia è importante constatare che l’approvazione del Disegno di legge riguardante la nomina delle autorità competenti e le prime indicazioni relative al regime sanzionatorio è ancora ferma all’esame del parlamento.

Un nodo centrale e ancora irrisolto riguarda la figura dei verificatori indipendenti, il cui ruolo di certificazione è indispensabile per la validazione dei dati “Site Level” previsti in consegna per il prossimo 5 febbraio 2027. Ad oggi, si registra un forte ritardo nella definizione dei criteri di accreditamento e dei protocolli operativi.

Nonostante la proattività delle imprese nel raccogliere le informazioni, la carenza di regole chiare e di un numero sufficiente di verificatori qualificati rischia di compromettere la robustezza della rendicontazione. Anche se il processo di nomina partisse immediatamente, sarebbe difficile disporre di una platea di verificatori adeguatamente formata per rispondere alle imminenti scadenze. In questo contesto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) attende indicazioni armonizzate dai tavoli di lavoro delle Autorità competenti a livello Europeo e l'approvazione definitiva del disegno di legge nazionale in quanto strumento necessario per poter attivare formalmente le convenzioni con enti tecnici qualificati e colmare il vuoto operativo che attualmente grava sulla verifica dei dati.

2. La necessaria flessibilità sugli adempimenti dell'import per la sicurezza energetica: uno dei nodi più critici del regolamento risiede nel suo carattere extraterritoriale. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) non riguardano solo la produzione domestica, ma si estendono progressivamente anche alle importazioni di gas naturale, petrolio e carbone.

Secondo studi recenti, l'applicazione letterale e rigida del regolamento comporterebbe rischi sistemici per la sicurezza energetica dell'UE. Entro il 2027, circa il 43% del gas naturale e l'87% del petrolio greggio importati potrebbero risultare non conformi ai criteri di equivalenza MRV stabiliti dall'Articolo 28. Paesi fornitori chiave come Algeria, Stati Uniti, Libia e perfino quote significative della produzione norvegese potrebbero non soddisfare i requisiti di equivalenza richiesti dall'UE, che includono metodologie di misurazione diretta, verifiche di terze parti e trasparenza pubblica dei dati. In assenza di flessibilità, questo deficit di offerta potrebbe causare un'impennata dei prezzi dell'energia soprattutto per paesi come l’Italia, che dipende dalle importazioni per oltre il 90% del suo fabbisogno di gas e petrolio, ed è quindi particolarmente esposta.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha sottolineato come la flessibilità sia decisiva, specialmente per i contratti in essere e le rinegoziazioni con paesi come l'Algeria, che non hanno ancora aderito a framework internazionali come l'OGMP 2.0. La Commissione Europea sta valutando raccomandazioni per interpretare l'Articolo 33 relativo alle sanzioni, ipotizzando un "grace period" (periodo di grazia) di tre anni per consentire agli operatori di adattare i contratti senza rischiare sanzioni che potrebbero arrivare fino al 20% del fatturato.

Questa flessibilità è fondamentale non per ridurre l'ambizione, ma per dare tempo ai paesi terzi di adeguarsi agli standard europei, evitando che l’incertezza paralizzi le negoziazioni commerciali e comprometta la resilienza del sistema gas.

3. L'eterogeneità metodologica e l'importanza della trasparenza dei dati: il secondo grande tema di questo primo periodo di attuazione riguarda la qualità e la confrontabilità dei dati pubblicati. In Italia, nonostante l'assenza formale dell'autorità competente (il cui disegno di legge è all'esame del Parlamento), il MASE ha già raccolto e pubblicato le relazioni relative all’ Articolo 12 presentate dagli operatori per gli anni 2024 e 2025.

Dall'analisi di queste relazioni emerge una marcata eterogeneità metodologica. Mentre i grandi operatori infrastrutturali (trasporto, stoccaggio e rigassificazione) mostrano livelli di copertura vicini al 90-100% e utilizzano già metodologie avanzate di misurazione diretta, il segmento della distribuzione appare molto più frammentato.

Nel settore della distribuzione, si riscontrano differenze significative tra i dati rendicontati dagli operatori e le stime dell'inventario nazionale dell'ISPRA. Questa discrepanza deriva dal fatto che molti distributori utilizzano ancora fattori di emissione generici ("metodi di stima base"), mentre solo un nucleo crescente di aziende ha avviato programmi di monitoraggio basati su misure dirette, effettuate in sito, come richiesto dal Regolamento.

La disponibilità pubblica di questi dati, pur con i loro limiti attuali, è considerata un passaggio fondamentale. Il regolamento inizia a funzionare davvero quando il reporting cessa di essere un mero adempimento burocratico per diventare evidenza utilizzabile. La trasparenza permette infatti di:

  • Identificare dove si concentrano realmente le emissioni lungo la filiera;
  • confrontare l'efficacia delle diverse tecnologie di monitoraggio (satelliti, sensori a terra, droni) in un'ottica di preservare sempre la neutralità tecnologica;
  • fornire una base solida per il futuro sviluppo delle norme tecniche armonizzate.

Il lavoro tecnico svolto dal Comitato Italiano Gas (CIG), Assorisorse, e da altre associazioni di categoria è stato essenziale per accompagnare gli operatori in questa fase di vuoto normativo. La notizia che la Commissione ha finalmente conferito il mandato al CEN (Comitato Europeo di Normazione) per la definizione degli standard tecnici e l’imminente pubblicazione delle prime bozze sono un passo avanti cruciale che aiuterà a stabilizzare i numeri e a ridurre l'eterogeneità.

In conclusione, l'esperienza italiana dimostra che l'attuazione del regolamento è possibile nonostante le oggettive difficoltà legate al contesto, rimangono però alcune priorità inderogabili:

  1. Accelerazione sugli atti esecutivi UE: Sono necessari template uniformi e regole chiare per la certificazione dei dati da parte di terzi indipendenti, così come chiarezza sui regimi sanzionatori.
  2. Riconoscimento dei costi: Le autorità di regolazione (come Arera in Italia) dovranno definire criteri per il riconoscimento degli extra-costi sostenuti dalle imprese per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni, affinché gli investimenti ambientali siano sostenibili e non penalizzino eccessivamente i consumatori.
  3. Diplomazia climatica: L'UE e l'Italia devono promuovere iniziative di cooperazione internazionale con i paesi produttori (Algeria, Libia, USA) per facilitare l’allineamento degli standard applicati.

Il primo periodo di implementazione del Regolamento 2024/1787 ha confermato che la riduzione delle emissioni di metano è una delle forme più efficaci di mitigazione climatica nel breve periodo, ma richiede un pragmatismo operativo che sappia bilanciare le ambizioni ambientali con le necessità della sicurezza energetica e la stabilità dei prezzi.