La domanda finale di energia è stata storicamente considerata una variabile importante ma di fatto passiva nelle riforme dell’industria elettrica, che si sono succedute nel secolo scorso dagli anni ’80 in poi. L’attenzione si è di solito concentrata sull’offerta e i decisori politici hanno spesso pensato che promuovere la concorrenza fra i produttori di energia fosse il modo migliore per ridurre i costi del servizio energetico. Analogamente, la promozione delle fonti rinnovabili è stata generalmente considerata il modo migliore per raggiungere la decarbonizzazione e migliorare così la sostenibilità ambientale del settore.

L’Unione Europea ha di fatto seguito il medesimo approccio fino a non molto tempo fa, come testimonia il Terzo Pacchetto Energia, proposto nel 2007 e approvato nel 2009. Solamente a partire dalla Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, il legislatore europeo ha iniziato a mostrare una maggiore attenzione al lato della domanda. Tale virata si è fatta ancora più marcata con le proposte legislative contenute nel pacchetto “Energia Pulita per Tutti gli Europei”, avanzate dalla Commissione Europea nel novembre 2016 e attualmente in discussione da parte del Parlamento e del Consiglio.

L’importanza assegnata alla gestione della domanda rappresenta senz’altro un’importante novità, coerente con i tre obiettivi cardine di tutto il pacchetto e, più in generale, con quelli dell’Unione dell’Energia annunciata dalla Commissione nel febbraio 2015: mettere l’efficienza energetica al primo posto, raggiungere la leadership mondiale nelle energie rinnovabili, e garantire un buon affare per i consumatori. Come viene ribadito nei documenti che accompagnano le proposte di rifusione della Direttiva 2009/72/CE e del Regolamento CE n. 714/2009, l’“attivazione” della domanda di elettricità è fondamentale per conseguire in maniera più rapida ed economica la transizione energetica e, allo stesso tempo, coinvolgere maggiormente i consumatori, dando loro la possibilità di risparmiare sui costi della bolletta energetica.

I “considerando” posti all’inizio delle due proposte legislative sottolineano l’importanza di trattare alla pari la domanda di energia sul piano regolatorio, così che essa possa svolgere un ruolo “simmetrico” a quello dell’offerta nei vari i mercati. La riforma delle regole, unitamente allo sviluppo tecnologico già in atto, permetterebbe infatti di liberare nuove risorse di flessibilità, estremamente utili per un sistema elettrico dove il peso delle fonti rinnovabili intermittenti va crescendo e dove il vecchio approccio per cui la generazione segue il carico non è più efficiente economicamente.

Venendo ai dettagli dei due testi legislativi, va osservato in primo luogo che l’art. 2 propone per la prima volta una definizione ufficiale del cliente attivo, dell’aggregatore, dell’aggregatore indipendente e della gestione della domanda (demand response nella dizione inglese). Quest’ultima, in particolare, viene definita come: “la variazione del carico dell’energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normale o attuale in risposta a segnali del mercato, compresi prezzi dell’energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all’accettazione dell’offerta del cliente finale, individualmente o per aggregazione, per vendere la riduzione o l’aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati”. Emerge qui subito come il legislatore riconosca due forme di gestione della domanda ugualmente importanti: da un lato quella implicita, legata alla variabilità nel tempo dei prezzi dell’energia, e dall’altro quella esplicita, legata all’offerta sui mercati organizzati di una riduzione del consumo da parte del consumatore stesso o di un suo intermediario.

La direttiva si propone di promuovere la gestione della domanda implicita, riconoscendo a tutti i consumatori di energia il diritto a richiedere l’installazione di un contatore intelligente (art. 19) e a sottoscrivere contratti di fornitura con prezzi dinamici (art. 11). Per quanto riguarda invece la gestione della domanda esplicita, la direttiva impone agli stati membri di legiferare e rimuovere le barriere che impediscono ai consumatori di offrire, anche tramite aggregatori, la loro demand response. In particolare, la direttiva prevede che la legislazione nazionale assicuri:

a)      la possibilità per il cliente finale di siglare contratti con un aggregatore senza il bisogno di ottenere il consenso del proprio fornitore di energia (art. 13);

b)      il trattamento non discriminatorio di tutti i fornitori di gestione della domanda, compresi gli aggregatori (art. 17.2);

c)      il diritto degli aggregatori a partecipare ai vari mercati senza il consenso di altre parti, ad accedere ai dati rilevanti in maniera trasparente e non discriminatoria, e a non dover indennizzare i fornitori di energia (17.3).

La direttiva prescrive inoltre ai gestori delle reti di distribuzione di acquisire l’energia per coprire le perdite di rete e i servizi ancillari non relativi alla frequenza in modo trasparente, non discriminatorio e tramite meccanismi di mercato, così da assicurare alle risorse lato domanda la possibilità di competere alla pari con quelle lato offerta (art. 31.5). Tale principio viene ribadito anche all’art. 32 (Compiti dei gestori delle reti di distribuzione riguardo all’impiego della flessibilità) e all’art. 40 (Compiti dei gestori delle reti di trasmissione), dove si aggiunge che le risorse lato domanda devono essere tenute in considerazione come utile alternativa all’espansione della rete per garantire l’adeguatezza e sicurezza del sistema.

L’approccio della Direttiva è confermato nella proposta di rifusione del Regolamento. L’art. 1 significativamente include l’attivazione della gestione della domanda nell’oggetto del Regolamento, mentre l’art. 3.1 afferma che le regole del mercato devono produrre appropriati incentivi agli investimenti in generazione, accumuli, efficienza energetica e gestione della domanda, così da garantire i bisogni della domanda e la sicurezza della fornitura; tali regole devono inoltre assicurare un equo accesso di generazione, accumuli e gestione della domanda ai vari mercati e un loro efficiente dispacciamento.

Il bisogno di dispacciare le unità di generazione e quelle di gestione della domanda sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori è confermato agli artt. 11 e 12. Le tariffe di rete, in modo analogo, non devono disincentivare la partecipazione della gestione della domanda ai vari mercati (art. 16).

La gestione della domanda va inoltre presa in considerazione nella valutazione delle dell’adeguatezza del sistema elettrico europeo, che ENTSO-E è chiamato a condurre su base annuale (art. 19). L’organizzazione che rappresenterà a livello europeo i gestori delle reti di distribuzione dell’energia avrà poi, tra i suoi compiti, anche quello di promuovere lo sviluppo della gestione della domanda (art. 51). L’art. 55, infine, prevede la possibilità di emanare un codice di rete europeo che si occupi specificamente della gestione della domanda, inclusa la sua aggregazione, l’accumulo dell’energia e la riduzione della domanda (curtailment).