È ormai consolidata la necessità di un continuo monitoraggio della qualità dell’aria e l’impegno all’implementazione delle misure necessarie a contrastare l’inquinamento atmosferico, così come la conoscenza della sua origine.
In tale ottica, la Regione Piemonte realizza periodicamente l'Inventario regionale, effettuando l'analisi dei requisiti e delle informazioni necessarie per la stima delle emissioni totali annuali di macro e microinquinanti. Per ciascuna delle sorgenti emissive – suddivise in sorgenti puntuali (singoli impianti industriali), sorgenti lineari (strade e autostrade) e sorgenti areali (fonti di emissione diffuse sul territorio) – vengono stimate le quantità dei principali inquinanti emessi. Dall’analisi dei dati emerge che le emissioni degli impianti residenziali hanno un peso significativo sul totale emissivo regionale, soprattutto quelle derivanti dagli impianti termici civili alimentati a legna.
Considerando solo le emissioni correlate al riscaldamento, quelle considerate più critiche e quindi maggiormente monitorate sono gli ossidi di azoto, prevalenti nei comuni a maggiore densità abitativa e legati alla volumetria residenziale, e le emissioni di particolato primario (PM10) che sono più elevate invece nei centri abitati nei quali risulta maggiormente diffuso l’utilizzo della legna come combustibile.
Il differente contributo emissivo dovuto agli impianti termici civili dipende non solo dalle diverse tecnologie impiantistiche, ma anche dalla loro distribuzione sul territorio.
Le azioni di miglioramento di qualità dell’aria intraprese dalla Regione
In considerazione dell’importanza delle emissioni nel comparto residenziale, la Regione Piemonte ha intrapreso misure di miglioramento della qualità dell’aria. Quest’ultime, in accordo alla normativa nazionale, sono riferibili a diversi filoni:
- Divieto d’uso di alcuni combustibili, come previsto dal D.Lgls 152/2006, fra cui l’olio combustibile. Per quest’ultimo, è prevista una deroga fino al 01.09.2017, a certe condizioni, solo per gli impianti 300 kW < Pn < 3 MW.
- Rendimento degli impianti che, oltre a contribuire al miglioramento della qualità dell’aria è un’opportunità di risparmio anche per il cittadino. Il rendimento di riferimento deve essere valutato utilizzando le formule reperibili nell’allegato B al D.P.R. 74/2013, per caldaie installate in data antecedente al 24 febbraio 2007 e allegato 5 alla D.G.R. 46-11968 del 4 agosto 2009 e s.m.i., per caldaie installate dal 24 febbraio 2007 in poi.
- Limiti di emissioni di NOx dei generatori di calore per il riscaldamento civile, sia nuovi che esistenti, come riportati nella D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 e s.m.i., cosiddetto “Piano stralcio per il riscaldamento”.
- Regolazione e contabilizzazione del calore. L’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione è stato introdotto in Piemonte dallo “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, approvato con la deliberazione di Giunta regionale del 4 agosto 2009. La norma prevede che gli impianti termici installati in edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 debbano essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa. Quest’obbligo era già stato introdotto come norma relativa al miglioramento della qualità dell’aria. Il D.Lgls 102/2014 e s.m.i ha reso obbligatoria entro il 31/12/2016 l’installazione di sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione che permettono una riduzione dei consumi energetici (con conseguente risparmio economico) nonché l’adozione di un criterio di ripartizione dei costi, basato sulla normativa UNI 10200.
- Controllo nell’utilizzo della biomassa a scopi energetici. In questo campo l’azione delle Agenzie ambientali è orientata alla valutazione preventiva in sede di autorizzazione degli impianti; al controllo in fase di esercizio; allo studio del contributo specifico in fase di valutazione dei dati di monitoraggio della qualità dell’aria nei diversi casi degli impianti industriali e degli impianti termici civili non necessitanti di autorizzazione. In particolare, si fa distinzione tra impianti generanti energia termica, energia elettrica o cogeneranti, e tra impianti alimentati a biomassa combustibile, biomassa rifiuto o sottoprodotto. Questo in ragione dell’apporto emissivo che ha la biomassa utilizzata nel comparto termico, specie se si considera che le politiche in atto e gli obiettivi orientati ad una sempre più importante decarbonizzazione del sistema energetico nazionale ed europeo comportano un crescente uso di quest’ultima quale fonte di energia rinnovabile.