Come noto, lo scorso 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) recante le modalità di incentivazione dei sistemi di autoconsumo e di concessione dei fondi PNRR per la promozione delle rinnovabili (c.d. Decreto CACER), al quale hanno fatto seguito, nel mese di febbraio, le Regole Operative per l’accesso a detti incentivi, predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Pochi giorni fa, infine, sempre il GSE ha reso operativa un’apposita piattaforma web attraverso la quale inoltrare le richieste di accesso agli incentivi. Con l’adozione del Decreto CACER e delle successive Regole Operative può dirsi finalmente completato il quadro regolatorio che disciplina i meccanismi di incentivazione dei sistemi di autoconsumo diffuso, incluse le CER.

Il Decreto CACER definisce, da un lato, le modalità di incentivazione per sostenere la produzione di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti all’interno, tra l’altro, delle CER; dall’altro, i criteri e le modalità di concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, denominato “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”.

Il Decreto individua, dunque, due strumenti di incentivazione:

  • una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, calcolata sulla quota di energia condivisa nell’ambito dell’energia prodotta dagli impianti FER inseriti nelle CER, che si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che avrà applicazione fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie previste dal PNRR, pari a 2 miliardi e 200 milioni di euro.

I benefici previsti dal Decreto riguardano tutte le tecnologie di fonti rinnovabili quali, a titolo di esempio, il fotovoltaico, l’eolico, idroelettrico e le biomasse.

Prima di passare in rapida rassegna tali meccanismi di incentivazione con specifico riguardo alle CER, è bene ricordare quali sono gli elementi caratterizzanti tale configurazione. In sintesi, le CER consistono in quelle organizzazioni di clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità (e non quello di realizzare profitti finanziari), attraverso la condivisione dell’energia elettrica prodotta da un impianto a fonte rinnovabile di proprietà della comunità o nella disponibilità della stessa. La CER deve essere un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali incluse le amministrazioni comunali, centri di ricerca e formazione, enti religiosi, enti di terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni dell’elenco divulgato dall’ISTAT situate nei comuni in cui sono ubicati gli impianti. La partecipazione ad una CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Inoltre, non possono far parte delle CER, in qualità di soci o membri, le grandi imprese mentre, in caso di piccole e medie imprese, la partecipazione alla CER non deve costituire la loro attività commerciale e/o industriale principale. A tale ultimo riguardo è bene notare che le Regole Operative (così come le precedenti regole tecniche) predisposte dal GSE hanno precisato che, “ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso”, per il soddisfacimento di tale requisito di partecipazione (attività commerciale e/o industriale non principale), è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 (produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (commercio di energia elettrica). In tal caso, dette imprese potranno svolgere solo il ruolo di produttore “terzo” (i.e. esterno).

La suindicata precisazione ha, come effetto, quello di restringere indubbiamente il numero di potenziali imprese interessate a partecipare alle CER, peraltro proprio quelle operanti nel settore dell’energia elettrica. A prescindere dall’opportunità di tale scelta (volta a disincentivare operazioni puramente commerciali o meramente speculative), non può non rilevarsi come tale limitazione sia stata introdotta mediante un decreto ministeriale sebbene la stessa restrizione non sia prevista dalla normativa di rango primario che regola le CER. Né pare potersi sostenere, senza qualche dubbio, che la limitazione introdotta dal GSE sia la diretta applicazione del requisito di partecipazione in esame, previsto dal D.Lgs. n. 199/2021.

Infine, occorre, ricordare che nell’ambito di una CER:  (i) ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti nella disponibilità e sotto il controllo della comunità; (ii) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo o per la condivisione, mentre l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta; (iii) i membri utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.

Fermi i requisiti che devono caratterizzare una CER in generale, il Decreto CACER ha introdotto ulteriori requisiti che devono essere rispettati affinché la medesima comunità possa avere accesso alla tariffa incentivante, tra i quali si segnalano i seguenti:

a)    la potenza nominale massima del singolo impianto o dell’intervento di potenziamento non può essere superiore a 1 MW. A tale riguardo, le Regole Operative del GSE hanno chiarito il necessario rispetto delle norme in materia di artato frazionamento delle potenze degli impianti;

b)    le CER devono essere già regolarmente costituite alla data entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;

c)     gli impianti e i punti di prelievo delle CER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria (sul sito del GSE è disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale), ferma restando la disciplina per le isole minori;

d)    devono essere rispettati i requisiti di cui all’art. 8 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 199/2021, tra i quali quello secondo cui gli impianti devono essere entrati in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021 (i.e. 16 dicembre 2021).

Altro requisito che merita attenzione, per l’impatto che ha sui soggetti partecipanti ad una CER, è quello secondo il quale mediante esplicita previsione statutaria deve essere previsto che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario (rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto CACER) sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori dove sono ubicati gli impianti. È chiaro, in questo senso, l’intenzione del Legislatore di favorire la partecipazione alle CER dei singoli consumatori persone fisiche, in un’ottica mutualistica che dovrebbe caratterizzare tale forma di configurazione.

La tariffa incentivante applicabile alla quota di energia elettrica condivisa è attribuita in forma di tariffa premio. In sostanza, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in ragione della taglia dell’impianto (80 €/MWh per impianti di potenza inferiore a 200kW, 70 €/MWh per impianti di potenza compresa fra i 200 kW e i 600 kW e 60 €/MWh per impianti di potenza superiore a 600kW) e da una parte variabile, che tiene conto del prezzo zonale orario dell’energia elettrica (Pz) e che non potrà, in ogni caso, essere superiore a 40 €/MWh. Per effetto di tale meccanismo, dunque, la tariffa premio complessivamente considerata non potrà eccedere il valore complessivo di 120 €/MWh per gli impianti più piccoli e di 100 €/MWh per quelli più grandi.

Inoltre, per i soli impianti fotovoltaici, è prevista una maggiorazione tariffaria di 4 €/MWh per gli impianti collocati nelle Regioni del Centro Italia e di 10 €/MWh per gli impianti collocati nel Nord Italia. Da notare che l’incentivo non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus.

Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni, al netto di eventuali fermate dovute a cause di forza maggiore o da interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati. La tariffa spettante resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi ed è erogata dal GSE.

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti, tramite il sito internet del GSE, corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti. La trasmissione di domande tardive comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante, per il periodo che intercorre fra la data di entrata in esercizio e il giorno di ricevimento della domanda. Il GSE provvede ad accertare la completezza della documentazione e in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti, attribuisce la tariffa incentivante, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo dalla data di presentazione della domanda.

Il Decreto dispone che non possono accedere alla tariffa incentivante, tra l’altro, le imprese in difficoltà e i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Il GSE ha il potere di disporre la decadenza dagli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate, nel caso di perdita di uno dei requisiti di ammissibilità o di dichiarazioni mendaci rese nell’istanza o in qualunque altra fase del procedimento.

L’altro strumento di incentivazione previsto a favore delle CER è quello destinato specificamente alle comunità ubicate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e consiste in un contributo in conto capitale - fino al 40% dei costi ammissibili - per le spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti nelle suddette configurazioni.

Anche per l’accesso a tale tipo di contributo devono essere rispettati specifici requisiti e condizioni. Infatti, affinché tale contributo possa essere riconosciuto è necessario che: siano rispettati i medesimi requisiti per l’accesso alla tariffa incentivante, non sussistano cause di esclusione, l’avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario; il beneficiario sia in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (ove previsto) e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva (ove previsto).

Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

La domanda per il riconoscimento di tale contributo, da presentarsi unicamente tramite il sito del GSE, deve contenere la documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso sopra elencati, in conformità quanto disposto nelle Regole Operative del GSE ed il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, salvo che le risorse disponibili per questa misura – pari a 2 miliardi e 200 milioni di euro – non si esauriscano in una data anteriore.

Il Decreto CACER stabilisce le modalità di erogazione del contributo in esame, che avviene, in pratica, a consuntivo (salva la possibilità per il beneficiario di chiedere un’anticipazione fino al 10% del contributo), sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, secondo quanto previsto nelle Regole Operative. A tale scopo, il Decreto individua le singole voci di spesa ammissibili al contributo nonché il limite del costo di investimento massimo di riferimento, in ragione della potenza dell’impianto realizzato (1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW; 1.200 €/kW per impianti di potenza compresa fra i 20 kW e i 200 kW; 1.100 €/kW per potenza superiore a 200kW e fino a 600 kW; 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino ad 1 MW).

Infine, anche per tale contributo il Decreto CACER ha previsto i casi di revoca dello stesso (tra i quali, la perdita dei requisiti, dichiarazioni mendaci, il mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi).

Il Decreto CACER stabilisce che la tariffa incentivante sia cumulabile con i contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. In questo caso, la tariffa incentivante è ridotta in maniera progressiva in ragione del contributo richiesto, secondo un meccanismo di calcolo definito dal medesimo Decreto. In altre parole, maggiore è il contributo in conto capitale ottenuto e minore sarà la tariffa incentivante spettante. Tale meccanismo di decurtazione non trova, invece, applicazione con riguardo all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale e in tal caso, dunque, la cumulabilità sarà piena. Anche tale ultima disposizione è volta, evidentemente, a sollecitare la partecipazione attiva di enti pubblici al modello CER.

Interessante, infine, notare che stante i molteplici parametri e requisiti dei quali occorre tener conto nella costituzione di una CER finalizzata, anche, ad avere accesso ai meccanismi di incentivazione sopra descritti, il Decreto CACER ha previsto la possibilità di richiedere preventivamente al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti agli incentivi e/o contributi. In tal caso, Il GSE fornisce un riscontro contenente un parere preliminare positivo per l’ammissibilità, ovvero suggerisce le prescrizioni necessarie per ottenere l’ammissibilità.

Sebbene, nell’attuale quadro regolatorio sommariamente descritto, vi siano ancora taluni profili che necessitano di essere maggiormente definiti o chiariti ed alcune rigidità del sistema appaiono poco in linea con l’obiettivo di aumentare il più possibile la produzione di energia da fonte rinnovabile per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo anche attraverso l’autoconsumo diffuso, i meccanismi di incentivazione recentemente introdotti appaiono un valido strumento per dare un decisivo impulso allo sviluppo delle CER.

Ciò non di meno, solo la concreta attuazione nei prossimi mesi di tale modello di autoconsumo, ci potrà dire se i meccanismi introdotti dal Legislatore saranno stati effettivamente efficaci. In tal senso, occorrerà vedere che impatto avrà sulla realizzazione delle CER la decisione  di escludere la possibilità per grandi imprese e soggetti che svolgono come attività principale la produzione e vendita di energia elettrica, di partecipare, come membri attivi, alle comunità energetiche.

Per tale ragione, il successo delle CER dipenderà anche dalla capacità di tale modello di contemperare lo scopo mutualistico e di sussidiarietà orizzontale che caratterizza le CER, con le esigenze economiche dei soggetti interessati ad investire per la realizzazione di nuovi impianti da mettere a disposizione della comunità energetica. In quest’ottica, è auspicabile che un ruolo centrale venga svolto anche dagli enti territoriali e dalle amministrazioni locali capaci di garantire, per il loro ruolo istituzionale, la sostenibilità – e di conseguenza la diffusione – del modello CER e alle quali è stato riservato un favor regolatorio anche in materia di incentivazione.