La crisi generata dal COVID-19 può avere un impatto significativo sui venditori di energia elettrica o gas, sia dal punto di vista economico che finanziario. Dal punto di vista economico, ad esempio, il crollo dei consumi dei clienti riforniti, combinato con quello dei prezzi all’ingrosso, danneggia i venditori che hanno stabilizzato, con acquisti a termine, il costo di approvvigionamento di volumi che si rivelano di gran lunga superiori a quelli effettivamente forniti ai propri clienti. Inoltre, si determineranno effetti economici anche qualora l’aumento dei tassi di morosità contingente legato al lockdown, si rivelasse il preludio di un più elevato tasso di insolvenza dei consumatori.
Dal punto di vista finanziario, invece, ritardi - anche relativamente brevi - nella riscossione dei crediti verso i clienti possono determinare squilibri finanziari in operatori, come i venditori, che si approvvigionano da terzi per la gran parte degli input necessari a fornire il servizio. I costi della vendita al dettaglio di elettricità e gas pesano, rispettivamente, per il 12% e l’8% rispetto al prezzo totale della fornitura (Fonte ARERA). La restante parte è composta da costi per la materia prima, oneri di rete, oneri generali e imposte. Alla base di tale impatto vi è, tra gli altri, il divieto di interruzione delle forniture ai clienti morosi domestici e alle piccole imprese nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 17 maggio 2020. Divieto che ha prolungato la durata della fornitura a clienti inadempienti, aumentando il loro debito nei confronti del venditore. Se questo debito aggiuntivo risultasse definitivamente inesigibile, la sospensione delle interruzioni per morosità avrebbe un impatto anche economico sul venditore, oltre che finanziario.
Nel frattempo, ARERA ha attuato un articolato insieme di misure per mitigare l’impatto della crisi COVID sui venditori di elettricità e gas nelle Delibere 116/2020/R/COM e 149/2020/R/COM, in cui si prevedono sostanzialmente quattro interventi.
Primo. Sulle fatture per i servizi di trasporto che scadono nei mesi di aprile e maggio, i venditori di elettricità possono posporre il pagamento fino al 30% della quota relativa a punti di prelievo alimentati a bassa tensione; per i venditori di gas tale possibilità riguarda fino al 20% dei corrispettivi di trasporto complessivamente dovuti. Considerando che la fattura del distributore, inclusiva degli oneri generali, conta rispettivamente per circa il 17% e il 50% del prezzo di vendita sostenuto dai consumatori residenziali di gas ed elettricità, si può approssimativamente stimare che il credito del distributore nei confronti del venditore sia sufficiente a neutralizzare gli effetti di un aumento dell’insoluto complessivo intorno al 3,5% e al 15%, rispettivamente per forniture di gas ed elettricità. La differenza tra i due valori risente: 1) del fatto che gli oneri generali di sistema siano molto più elevati nel settore elettrico 2) del fatto che, per definire la quota per cui è consentito il pagamento posticipato, per il gas si considera l’intero fatturato, mentre, per l’energia elettrica, si considera il solo fatturato relativo alla bassa tensione.
Secondo. Eventuali ritardi nel rinnovo delle fideiussioni dei venditori a favore dei trasportatori, dovuti alla limitata operatività delle banche, non comportano la risoluzione dei contratti di trasporto.
Terzo. Il declassamento dei venditori da parte delle agenzie di rating non impatta sul livello delle garanzie che questi devono prestare ai distributori.
Quarto. Il ritardo nei pagamenti ai distributori non preclude al venditore che ne avesse diritto prima della crisi COVID, di evitare la presentazione di fideiussioni grazie al rating o parent company guarantees.
Sono interventi importanti, per cui ARERA ha stanziato fino a 1,5 miliardi di euro. La loro adeguatezza sarà verificata nelle prossime settimane, quando sarà nota la portata dell’insolvenza. Sarà comunque cruciale, affinché queste misure producano gli effetti desiderati, che esse siano tempestivamente adattate alla luce dei tassi di insolvenza osservati e dei tempi effettivamente necessari ai venditori per recuperare i crediti verso i loro clienti associati alla crisi COVID.
Peraltro, si tratta di interventi impattanti esclusivamente sulla situazione finanziaria dei venditori, e non su quella economica. In questo senso, la razionalità delle misure di ARERA appare riconducibile all’obiettivo di evitare che crisi finanziarie simultanee di molti venditori producano effetti negativi, per il settore e per i consumatori, più estesi di quanto accadrebbe nelle condizioni normali in cui tale simultaneità è assente. I maggiori danni causati dalla crisi simultanea di un numero rilevante di venditori potrebbero includere, ad esempio: maggiori oneri tariffari per i consumatori e/o costi elevati per rimpiazzare il fornitore fallito con uno diverso. In questa prospettiva, le misure di sostegno finanziario dei venditori attuate da ARERA sottendono un obiettivo di protezione dei consumatori, perseguito attraverso forme di sostegno finanziario alle imprese limitate a contrastare le conseguenze immediate della crisi COVID.
Quanto alle implicazioni di più lungo termine, l’esperienza della crisi COVID conferma che l’accesso al capitale è tra i requisiti più importanti per l’attività di vendita di energia elettrica e gas. Questa caratteristica fa sì che laa scala minima efficiente delle attività dei venditori di energia elettrica e gas sia, presumibilmente, superiore della dimensione di alcune imprese operanti nel nostro paese. In Italia operano infatti 412 venditori di gas e 434 venditori di energia elettrica, e i principali 20 operatori servono rispettivamente il 77% e 92% del mercato.
Da questo punto di vista, la mitigazione dell’impatto finanziario della crisi COVID sui venditori è neutrale, perché si limita a prevenire una selezione dei venditori basata sulla capacità di assorbire uno shock effettivamente eccezionale, che può avere trovato diversamente preparate le imprese anche indipendentemente dalla loro effettiva capacità di competere sul mercato della vendita. Questa forma di sostegno, sia per il suo contenuto (finanziario e non economico), sia perché associato all’intervento che ha inibito la disconnessione, non interferisce con la concorrenza tra i venditori, che dovrebbe condurre nel tempo ad una selezione basata sull’effettiva capacità di generare valore per i consumatori.