Per Power Purchase Agreement (PPA) si intendono i contratti conclusi fra un proprietario di impianti di produzione di energia (da fonti rinnovabili) e un acquirente, generalmente (almeno nel nostro ordinamento) un grossista mediante il quale si il produttore cede all’acquirente l’energia prodotta dai propri impianti e a sua volta, l’acquirente fornisce una serie di servizi. Questi servizi sono generalmente:
- la previsione della produzione e gestione degli sbilanciamenti;
- la definizione e trasmissione giornaliera delle offerte sul mercato;
- la gestione dei flussi economici derivanti dalla vendita dell’energia;
- la gestione di tutte le partite economiche verso i mercati, il gestore di rete e il distributore locale;
- il ritiro delle Garanzie di Origine (GdO).
Ora che gli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili hanno come prospettiva quella di essere sempre più realizzati in grid parity, vale a dire in assenza di incentivi, grazie all’abbassamento dei costi tecnologici e di realizzazione, i PPA costituiscono uno strumento molto interessante perché offrono all’investitore le condizioni di stabilità finanziaria necessarie per procedere all’investimento. In questo quadro, i PPA si dimostrano attraenti per quegli impianti a fonti rinnovabili nuovi e che hanno un costo iniziale d’investimento molto elevato e un costo di esercizio e manutenzione degli impianti basso, essendo pari a zero il costo del combustibile (come eolico e fotovoltaico). Meno indicati, invece, per le altre tipologie di impianto che devono farsi carico di costi di approvvigionamento (intesi in senso lato) della fonte di alimentazione (impianti a bioenergie o idroelettrici).
La realizzazione di un nuovo grande impianto necessita che siano noti in anticipo i ricavi dalla vendita di energia negli anni successivi, pena la difficoltà di ottenere finanziamenti iniziali. Ecco che il PPA consente di prevedere sin da subito i ricavi futuri, rendendoli elementi chiave di un apposito contratto.
In astratto, è possibile ragionare di PPA stipulati con riguardo a impianti (completamente ammortizzati) che hanno terminato la vita incentivante. Non bisogna sottovalutare la durata della vita utile residua e gli interventi di manutenzione che occorre effettuare sull’impianto che possono non essere trascurabili. Per il produttore di energia, i vantaggi del PPA sono anzitutto di carattere gestionale: l’acquirente si fa carico della gestione dei rapporti con i Gestori dei Mercati Energetici (GME), dei Servizi Energetici (GSE), della rete di trasmissione in alta tensione (Terna). In base alle soluzioni contrattuali prescelte, poi, il produttore non sarà esposto al rischio del pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento.
Inoltre, occorre tenere a mente che il PPA consente (tra le varie opzioni contrattuali) la vendita di energia a un costo fisso. In questo modo, il produttore può contare su una contenuta esposizione alla variabilità dei prezzi dell’energia e l’acquirente ha a che fare con prezzi prevedibili che vengono individuati in anticipo nel contratto.
Ma quali rischi comportano i PPA? Il produttore si trova esposto al rischio di insolvenza dell’acquirente, dovendo normalmente ricevere il pagamento del corrispettivo a consuntivo. Le garanzie finanziarie, sia quelle tipiche contrattuali (e, nel caso dei PPA, visto che si tratta di contratti atipici, le controparti hanno libertà di scelta sulle varie forme di garanzie che l’ordinamento offre) oppure quella proposta dal documento di consultazione del GME in cui quest’ultimo nella piattaforma di contrattazione si pone come controparte centrale per azzerare il rischio di insolvenza, possono essere in grado di minimizzare tale rischio. Occorre, inoltre, precisare che all’interno della Piattaforma di mercato, il GME propone di essere controparte centrale per evitare di esporre i contraenti al rischio di insolvenza.
Ma vediamo ora quali sono gli elementi essenziali connotanti i PPA. Innanzitutto la previsione di un prezzo, che può essere fisso, in modo tale da contenere gli effetti della volatilità del prezzo dell’energia, oppure indicizzato al prezzo zonale con o senza possibilità di fixing, o ancora variabile magari con valori minimi e massimi secondo l’andamento del mercato elettrico; in alternativa con la previsione di un margin sharing. Inoltre, elemento essenziale è il lungo orizzonte temporale dato dai PPA, che hanno una durata tipica di 10-15 anni.
I PPA, poi, possono contenere una serie di previsioni accessorie ma rilevanti per l’economia dell’accordo. Quanto agli sbilanciamenti, i PPA possono, ad esempio, prevedere che le relative partite economiche (oneri e/o ricavi) restino in capo al produttore di energia o passino all’acquirente. Si possono anche stabilire meccanismi finanziari di protezione rispetto a determinati rischi, ad esempio le eventuali fluttuazioni dei prezzi dell’energia.
I ritardi nella applicazione dei PPA pare siano sinora ascrivibili alla mancata pubblicazione del DM FER 1. È ipotizzabile che gli operatori più cauti (la maggior parte) attendano gli esiti della prima asta (previsti per il prossimo 28 febbraio) per comprendere le dinamiche di mercato. Il DM, tra l’altro, prevede la costituzione della Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Ppa Platform) che non è stata ancora istituita (il GME ha posto in consultazione fino al 14 febbraio prossimo il modello di Piattaforma individuato). Inoltre, manca oggi un chiaro segnale di prezzo dell’energia a medio-lungo termine. Altri elementi di incertezza che frenano la maggioranza degli operatori sono costituiti dall’impatto della disciplina del capacity market (pubblicata da poco ma già sottoposto al vaglio del giudice amministrativo) e della probabile over-generation futura, intesa come il (prevedibile) surplus di potenza elettrica rispetto a quella necessaria a far fronte ai consumi previsti..
Al momento si assiste quindi alla lenta introduzione nel settore di un meccanismo in piena evoluzione e con ampie possibilità di sviluppo. Questo, sia per i grandi impianti sia per i mini o microimpianti. Non si dubita che con una maggior dimestichezza e confidenza del tema e della sua complessità da parte degli operatori si possano avere grandi soddisfazioni da questi accordo. A noi legali il compito di scrivere contratti semplici e chiari, che non complichino ulteriormente la complessa serie di rapporti che serve a semplificare la vita al produttore.