I combustibili marittimi a livello UE
Le norme ambientali sui combustibili per uso marittimo - previste dalla Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, con la quale sono state apportate modifiche alla Direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili marittimi come modificata dalla Direttiva 2005/33/CE - hanno consentito di ridurre non soltanto le emissioni di zolfo ma, soprattutto, di particolato, segnando un chiaro passo avanti nella tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente dell’Unione Europea (UE). La Direttiva 2012/33/UE rappresenta infatti la risposta dell’UE alle norme elaborate in seno all’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).
La politica ambientale dell’Unione, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel Sesto Programma di azione per l’ambiente (adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e successivamente nel Settimo Programma di azione per l’ambiente (adottato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), ha infatti tra i suoi obiettivi il conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino gravi effetti negativi o rischi per la salute umana e per l'ambiente.
In particolare, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012, per l’attuazione del Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente intitolato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” si è fatta strada l’esigenza di uniformare la disciplina relativa al tenore di zolfo dei combustibili marittimi. Tale armonizzazione, iniziata con la Direttiva 2005/33/CE e poi continuata con la Direttiva 2012/33/UE, si è completata con la recente Direttiva di mera codificazione 2016/802/UE.
Pertanto, con la Direttiva 2012/33/UE la legislazione europea del settore dei combustibili marittimi ha compiuto un importante passo avanti verso la normativa internazionale, risultando soprattutto in conformità con l’allegato VI, riveduto, della Convenzione Marpol, che introduce limiti più severi al contenuto di zolfo per il combustibile per uso marittimo in aree SECA (SOx Emission Control Area). In tale ambito, le disposizioni contenute nella direttiva garantiscono anche - qualora siano introdotte ulteriori modifiche all’Allegato VI della Convenzione Marpol - una modifica della stessa direttiva da parte della Commissione Europea, proprio al fine di assicurare un completo allineamento tra la Direttiva 1999/32/CE e le norme IMO relative alle aree SECA. Nel merito, limitatamente alla disciplina del tenore di zolfo dei combustibili marittimi, sono state apportate modifiche alla Direttiva 1999/32/CE promuovendo l’uso di tecnologie e metodi alternativi rispetto a quelli tradizionali (ossia basati sui combustibili), come ad es. l’utilizzo di sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo (ad es. Scrubber), di combustibili alternativi come il gas naturale liquefatto (GNL) e di sistemi elettrici lungo la costa (cold ironing).
In Italia
Al fine di rispettare il termine imposto per il recepimento della Direttiva 2012/33/UE nei singoli ordinamenti nazionali, fissato al 18 giugno 2014, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha avviato una intensa attività istruttoria che ha visto il coinvolgimento delle principali amministrazioni competenti e delle autorità e degli operatori del settore marittimo, al fine di addivenire ad un testo di decreto condiviso e rispettoso delle importanti novità introdotte dalla suddetta direttiva nei termini previsti.
Con Decreto Legislativo 16 luglio 2014, n. 112, pubblicato in GU n. 185 del 12 agosto 2014, è stata quindi data piena attuazione alla Direttiva 2012/33/UE, introducendo, nell’ordinamento nazionale, una serie di modifiche e di integrazioni alla vigente disciplina relativa ai combustibili per uso marittimo, contenuta - come è noto - nel titolo III, alla parte V del Decreto Legislativo 30 giugno 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare agli articoli 292, 295 e 296 nonché all’allegato X, parte I, sezione 3.
UE ed IMO
Le principali novità introdotte in ambito comunitario dalla Direttiva 2012/33/UE hanno interessato gli adempimenti a carico delle autorità nazionali e degli operatori, i metodi di riduzione delle emissioni alternativi ai combustibili a ridotto tenore di zolfo, l’esenzione di responsabilità per l’impossibilità di approvvigionarsi di combustibile a norma, ma soprattutto i limiti del tenore di zolfo dei combustibili.
È stato infatti introdotto in via generale, con riferimento ai combustibili marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, un limite massimo di tenore di zolfo pari al 3,50%, fatti salvi i limiti più severi previsti per specifiche fattispecie (come la messa in commercio di gasoli ed oli diesel, l’uso nelle zone di controllo delle emissioni di SOX, l’uso su navi passeggeri, l’uso durante l’ormeggio, ecc.). Tale limite generale é destinato a ridursi, dal 1° gennaio 2020, allo 0,50%.
Per quanto attiene ai limiti riferiti a specifiche fattispecie è stato previsto, per l’uso nelle cosiddette SECA, un tenore massimo di zolfo dell’1,00% e, dal 1° gennaio 2015, dello 0,10%. Negli altri casi, gli attuali limiti sono stati corretti prevedendo l’inserimento della cifra “0”come secondo decimale (per esempio, il limite “1,5%” diventa “1,50%”).
La successiva decisione di esecuzione 2015/25/UE del 16 febbraio 2015 della Commissione Europea a supporto dell’applicazione della Direttiva 2012/33/UE ha stabilito le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare alla Commissione Europea a norma della 1999/32/CE, funzionali al conseguimento dei benefici ambientali e per la salute umana, nonché alla promozione della concorrenza leale e della accresciuta sostenibilità nel settore dei trasporti marittimi.
Va a questo punto sottolineato come, all’atto del recepimento da parte dell’Italia e degli Stati dell’Unione, sussistesse una discrepanza tra normativa UE ed IMO.
La normativa europea infatti, con la Direttiva 2012/33/UE aveva previsto che, per gli Stati Membri dell’UE, non si applicasse la cosiddetta “clausola di revisione al 2018”, prevista invece dall’IMO e tesa a verificare al 2018 l’effettiva disponibilità di bunker a basso tenore di zolfo in grado di soddisfare la domanda del mercato al 2020 e un’eventuale opzione di traslare l’entrata in vigore di tale limite al 2025, scelta che avrebbe creato di certo livelli diversi di tutela ambientale, basti pensare al caso di bacini marittimi condivisi.
Pertanto, secondo le disposizioni della legislazione europea nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica dei Paesi Comunitari, i combustibili marittimi usati avrebbero dovuto rispettare in ogni caso il limite dello 0,50% al 2020, indipendentemente dalle decisioni che avrebbe potuto adottare l’IMO a quella data.
Fortunatamente, è il caso di dire, l’IMO - completata ben prima del 2018 una ricognizione sulla disponibilità di bunker a basso tenore di zolfo - ha confermato una sufficiente disponibilità a livello mondiale di combustibile conforme e ha stabilito durante il MEPC 70 (Marine Environment Protection Committee) di fine ottobre 2016 e all’esito dei lavori del PPR4 (sub-committee on pollution prevention and response), l’entrata in vigore del limite del tenore di zolfo allo 0,50% dal 1° gennaio 2020.
A valle di ciò, non si può non concordare sull’indubbio valore della scelta dell’IMO, che garantirà non solo una maggiore salvaguardia ambientale e della salute umana a livello globale, ma tenderà sempre più ad uniformare la normativa internazionale e quella comunitaria.
Sarà fondamentale e delicata l’attività prossimo-futura, per operare un passaggio graduale al limite 0,50% m/m del tenore di zolfo. Si dovranno valutare gli eventuali meccanismi di controllo e le azioni necessarie per garantire il rispetto e un’attuazione coerente in tutti gli Stati, la predisposizione di un sistema standardizzato per la segnalazione di non disponibilità di combustibile a norma, lo sviluppo di eventuali linee guida che possano assistere gli Stati e le parti interessate. Di grande interesse saranno anche i lavori di revisione della norma ISO 8217:2012 che definisce le specifiche per i combustibili marini, da parte dell’Organismo Internazionale di Normazione - ISO, di cui è attesa una nuova versione che dovrebbe tener conto della nuova qualità di combustibile richiesto.
L’Unione Europea non può che guardare con attenzione e interesse a come, in ambito IMO, si affronteranno i complessi risvolti di tale scelta, mettendo in campo le esperienze finora maturate dagli Stati dell’UE.
Pertanto il focus sarà incentrato sui lavori in seno al prossimo MEPC 71 di luglio 2017, che vedranno anche gli Stati membri dell’UE coinvolti in un dibattito che si spera sarà costruttivo e bilanciato visti gli equilibri internazionali in gioco. Anche l’Europa, infatti, potrebbe vedere mutati i propri interessi non solo ambientali ma anche economici, con possibili ripercussioni sul mercato interno qualora il mondo della raffinazione mondiale non fosse in grado malauguratamente di soddisfare il fabbisogno di combustibili secondo i nuovi standard di qualità richiesti al 2020. Interessante in tale ottica, sarà vedere anche come risponderà alla nuova regolamentazione a livello mondiale il mercato delle tecnologie di abbattimento delle emissioni di SOx in atmosfera, alternative al bunker a norma.
BIBLIOGRAFIA
- Direttiva 2012/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- Direttiva 1999/32/ CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
- Decreto legislativo 112/2014, di attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;
- Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
- Decreto legislativo n.152/2006, recante Norme in materia ambientale;
-Convenzione MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi;
- Decisione di esecuzione 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
-ISO 8217:2012 Petroleum products — Fuels (class F) — Specifications of marine fuels